Sentenza n. 90/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2110, secondo
comma, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1977
dal pretore di Roma tra Bartolini Sergio e l'ENEL, iscritta al n. 398
del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 286 dell'anno 1977;
visto l'atto di costituzione dell'ENEL nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1984 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi l'avv. Antonino Cataudella per l'ENEL e l'Avvocato generale
dello Stato Ivo Bragaglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nella causa civile di lavoro fra Sergio Bartolini e l'ENEL,
vertente sulla legittimità del recesso dal rapporto di lavoro attuato
dall'ente, per l'impedimento all'esecuzione della prestazione
lavorativa conseguente all'arresto del ricorrente e al protrarsi del
suo stato di carcerazione preventiva, il Pretore di Roma ha sollevato
questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art.
2110 cod. civ., "nella parte in cui esclude, in caso di carcerazione
preventiva del lavoratore, la sospensione del rapporto di lavoro
subordinato fino alla sentenza definitiva".
Secondo l'ordinanza di rimessione - datata 7 aprile 1977 - la norma
impugnata determinerebbe un privilegio per "le esigenze della
produzione", giustificando in sostanza "un licenziamento nell'interesse
dell'impresa": il che, tuttavia, contrasterebbe tanto con il secondo
comma dell'art. 27 Cost. (per cui " l'imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva"), quanto con il principio
costituzionale di eguaglianza. Da un lato, infatti, la richiamata
presunzione di non colpevolezza avrebbe "il carattere della polivalenza
e della assolutezza e universalità di direzione", proiettandosi
pertanto "anche all'interno dell'organizzazione di impresa";
sicché non si potrebbe "attribuire effetti risolutori sul rapporto
di lavoro al mero fatto della carcerazione preventiva", senza eccedere
i limiti e le finalità di questa. D'altro lato, essendo stato
introdotto nel settore del pubblico impiego "il principio della
sospensione del rapporto in caso di carcerazione preventiva del
dipendente", il difforme trattamento del lavoro privato non sarebbe
sorretto da "ragionevoli e idonei motivi".
2. - Dinanzi alla Corte si è costituito l'ENEL chiedendo che la
questione venga dichiarata " inammissibile, poiché irrilevante, o
comunque infondata".
Nel primo senso, si afferma che "la mancata previsione della
carcerazione quale ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro poteva
considerarsi influente solo dopo che si fosse accertata l'esistenza,
nella specie in esame, dei presupposti indispensabili per legittimare"
- secondo lo stesso Pretore - "il recesso del datore di lavoro"; mentre
di un tale accertamento non vi sarebbe traccia nell'ordinanza di
rimessione.
Nel secondo senso, la difesa dell'ENEL osserva anzitutto che nel
giudizio a quo "non si discute di un recesso motivato dalla presunzione
che il dipendente sia colpevole dei reati imputatigli bensì di un
recesso giustificato dall'impossibilità nella quale il dipendente si
è trovato, di fornire la prestazione di lavoro". Né sarebbe
sostenibile che l'imputato debba rimanere immune, sino alla sentenza
definitiva di condanna, da ogni conseguenza pregiudizievole del
procedimento penale in corso.
D'altronde, non ci si potrebbe limitare al raffronto tra specifici
aspetti del rapporto di pubblico impiego e del rapporto di lavoro
privato, senza considerare il contesto in cui tali aspetti si
inseriscono. Al contrario, andrebbero tenute presenti sia le " maggiori
garanzie di stabilità", caratterizzanti l'impiego pubblico, sia lo
spazio che spetta all'autonomia individuale e collettiva nella
disciplina dell'impiego privato.
3. - Argomentazioni e conclusioni analoghe sono state proposte
dall'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri.
Anche l'Avvocatura dello Stato premette che la questione sarebbe
inammissibile "per manifesta irrilevanza", non avendo il Pretore
accertato se il recesso dell'ENEL non fosse comunque illecito in vista
dell'art. 1464 cod. civ., vale a dire in difetto d'una impossibilità
sopravvenuta della prestazione, che abbia determinato il venir meno di
"un interesse apprezzabile all'adempimento parziale". Nel merito,
l'atto di intervento esclude la pertinenza del richiamo al secondo
comma dell'art. 27 Cost., dato che l'arresto del lavoratore - secondo
la giurisprudenza della Cassazione - non verrebbe in considerazione "
di per sé, ma come causa della forzata interruzione della prestazione
di opera". Quanto poi alla pretesa disparità di trattamento fra
dipendenti pubblici e privati, le due situazioni così messe a
confronto sarebbero "ben diverse", sia per la loro "genesi" che per la
loro "struttura" e "funzione". In particolar modo, la sospensione
cautelare obbligatoria del pubblico impiegato sottoposto a carcerazione
preventiva risponderebbe "allo scopo di evitare che egli continui a
prestare servizio" in danno del prestigio dell'amministrazione (oltre
che per impedire la perpetrazione di reati e l'inquinamento delle prove
a carico); e la differenziazione giocherebbe, se mai, a favore del
lavoratore privato, dal momento che questi non verrebbe sospeso di
diritto. Considerato in diritto :
1. - Sia l'Avvocatura dello Stato sia l'ENEL, costituitosi dinanzi
alla Corte in quanto convenuto nel giudizio a quo, hanno eccepito
l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Pretore di Roma,
argomentando - in sostanza - che la questione sarebbe stata sollevata
prematuramente, quando essa presentava una rilevanza soltanto
eventuale. Anziché impugnare in modo immediato l'art. 2110, secondo
comma, cod. civ. - "nella parte in cui esclude, in caso di carcerazione
preventiva del lavoratore, la sospensione del rapporto di lavoro
subordinato fino alla sentenza definitiva" - il Pretore avrebbe dovuto
accertare se nella specie ricorressero o meno le condizioni
indispensabili a legittimare il licenziamento del lavoratore arrestato,
secondo il vigente diritto del lavoro; per poi rivolgersi a questa
Corte, ma nel solo caso che ne fosse risultata la validità del recesso
in esame, alla stregua dei criteri fissati dalla giurisprudenza della
Cassazione.
L'eccezione è infondata. Il giudice a quo non ignora ma anzi
ricorda espressamente, nella prima parte dell'ordinanza di rimessione,
"che nella situazione posta a base del recesso è configurabile
un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione ex
art. 1464 cod. civ. la cui incidenza si manifesta con la sospensione
del rapporto di lavoro che resta in posizione di quiescenza sino a
quando, in relazione alla durata della carcerazione, all'importanza
delle mansioni del lavoratore e ai caratteri dell'organizzazione di
impresa, non sia venuto meno l'interesse del datore di lavoro al
mantenimento del vincolo contrattuale"; e ciò, precisamente, sulla
base dell'interpretazione che in materia era accolta dalla Corte
suprema, alla data dell'atto introduttivo del presente giudizio. Tale
interpretazione, tuttavia, è radicalmente contestata dal Pretore di
Roma, con l'assunto che essa troncherebbe il problema, privilegiando le
esigenze dell'impresa rispetto a quelle del lavoratore interessato. Ed
è appunto per non essere tenuto ad effettuare gli accertamenti
prescritti dalla Cassazione, che il Pretore ha sollevato la detta
questione di legittimità costituzionale: l'accoglimento della quale
sarebbe in tanto rilevante nel giudizio a quo, in quanto consentirebbe
a quel giudice di annullare il licenziamento intimato dall'ENEL -
secondo la richiesta primariamente avanzata dal lavoratore ricorrente -
senza dover operare alcuna ulteriore verifica.
2. - Per stabilire la sorte del rapporto di lavoro in seguito
all'arresto del lavoratore - sorte che non è mai stata considerata ex
professo dal legislatore - la giurisprudenza ha fatto, volta per volta,
ricorso a varie norme riferite o riferibili al rapporto stesso,
desumendole sia dal Codice civile che da fonti successive.
In un primo tempo, la Cassazione aveva ritenuto che l'arresto e la
conseguente detenzione andassero inquadrati fra le cause
d'impossibilità sopravvenuta della prestazione atte a risolvere il
rapporto ipso iure, indipendentemente da ogni manifestazione di recesso
ad opera del datore di lavoro: in applicazione del primo comma
dell'art. 1256 cod. civ., per cui "l'obbligazione si estingue, quando,
per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa
impossibile". Ma questo orientamento aveva subito autorevoli critiche
in dottrina, per non aver cercato di distinguere fra l'impossibilità
definitiva di cui al primo comma e l'impossibilità temporanea di cui
al capoverso dell'art. 1256; e non era stato, comunque, portato alle
sue estreme conseguenze, poiché l'estinzione veniva collegata alle
sole interruzioni del rapporto che si protraessero oltre i limiti di
normale tollerabilità. In un secondo tempo, perciò, la stessa
Cassazione ha rettificato la propria giurisprudenza, nello sforzo di
bilanciare gli interessi del lavoratore e del datore di lavoro:
dapprima applicando in materia l'art. 1464 cod. civ. nei termini
ricordati dall'ordinanza di rimessione; e quindi rifacendosi - come si
è verificato negli anni più recenti - all'art. 3, seconda parte,
della legge 15 luglio 1966, n. 604, in tema di "licenziamento per
giustificato motivo è determinato da ragioni inerenti all'attività
produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento
di essa".
Per contro, il Pretore di Roma è dell'avviso che nessun
bilanciamento del genere debba essere effettuato dai giudici di merito:
dal momento che l'unica soluzione costituzionalmente legittima
consisterebbe nel privilegiare in modo assoluto gli interessi del
lavoratore, precludendo l'estinzione del rapporto sino all'eventuale
condanna definitiva (o sino a quando la carcerazione preventiva non
fosse venuta altrimenti a cessare). In altri termini, il Pretore
richiede alla Corte di garantire comunque ai lavoratori interessati la
conservazione del posto di lavoro, introducendo nell'ordinamento un
nuovo caso di sospensione del rapporto, ben diverso per natura e per
effetti da quelli considerati nell'art. 2110 cod. civ.. Ed
effettivamente in questo articolo vengono previste le sole ipotesi
"d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio", consentendo
anche a fronte di esse che l'imprenditore addivenga al recesso, una
volta decorso il cosiddetto periodo di comporlo, "stabilito dalla
legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità"; mentre
nell'ipotesi in discussione si tratterebbe di escludere del tutto il
potere di recesso, finché non sia cessata quella causa di temporanea o
parziale impossibilità della prestazione di lavoro.
Non senza ragione, perciò, l'ordinanza di rimessione noli indica a
sostegno della prospettata pronuncia di accoglimento additivo nessun
disposto o principio desunto dal diritto privalo in generale o dal
diritto del lavoro in ispecie. Al di là del Codice civile e delle
"norme sui licenziamenti individuali", l'ordinanza fa invece
riferimento, da un lato, alla disciplina concernente il rapporto di
pubblico impiego, con particolare riguardo agli artt. 85 e 91 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (contenente lo statuto degli impiegati
civili dello Stato), per argomentarne che il diverso trattamento del
rapporto di lavoro privato determinerebbe una violazione del principio
generale d'eguaglianza; e, d'altro lato, assume che la mancata
conservazione del posto a beneficio del lavoratore arrestato
contrasterebbe senz'altro con il parametro costituzionale dell'art. 27,
secondo comma, per cui "l'imputato non è considerato colpevole sino
alla condanna definitiva".
3. - Sotto entrambi gli aspetti, però, la proposta questione non
è fondata.
Anzitutto, è ben vero che questa Corte ha dato atto - nella
sentenza n. 118 del 1976 (e in altre decisioni precedenti) - della
"tendenziale convergenza tra lo stato giuridico del lavoratore privato
e quello del lavoratore pubblico, che va realizzandosi mediante una
osmosi tra le due discipline". Ma la Corte stessa ha contestualmente
sottolineato "le innegabili differenze che tuttora intercorrono tra
impiego privato ed impiego pubblico, per la diversa genesi, per la
diversa struttura, per la diversa funzione"; ed è appunto in vista di
siffatte differenze che l'art. 91, primo comma, del citato D.P.R. n. 3
del 1957 (come pure l'art. 249, primo comma, della legge comunale e
provinciale del 1934, anch'essa ricordata dal giudice a quo), dispone
la "sospensione cautelare obbligatoria" dell'impiegato sottoposto a
procedimento penale, a carico del quale venga " emesso mandato od
ordine di cattura". Come ha giustamente ricordato l'Avvocatura dello
Stato, la sospensione prevista in tal caso non ha di mira la
conservazione del posto già ricoperto dal dipendente sospeso, bensì
la tutela degli interessi della pubblica amministrazione, con
particolare riguardo alla regolarità del servizio ed al prestigio
dello Stato - apparato: tanto è vero che la sospensione stessa va
disposta in modo immediato e che lo stipendio si converte senz'altro in
un ridotto "assegno alimentare" (cfr. l'art. 82 D.P.R. cit.), mentre la
destituzione non dipende neppure - in varie ipotesi - da una condanna
passata in giudicato ma da un successivo procedimento disciplinare.
Sia nel primo che nel secondo senso, le vicende del rapporto di
pubblico impiego sono dunque dissimili da ciò che si verifica per il
rapporto di lavoro privato, la sospensione del quale non è affatto
dovuta ad alcun particolare effetto, mentre la risoluzione di esso
richiede che l'assenza del lavoratore arrestato si protragga a tal
punto da costituire un giustificato motivo di licenziamento. E ciò
conferma che le situazioni e le discipline messe a raffronto dal
giudice a quo non sono omogenee, sicché non sussiste la denunciata
violazione del principio generale di uguaglianza.
Inoltre, anche la presunzione di non colpevolezza dell'imputato
viene impropriamente richiamata dal giudice a quo. Indipendentemente
dal problema se l'art. 27, secondo comma, della Costituzione sia
caratterizzato dalla "polivalenza" che il Pretore di Roma pone a base
del suo ragionamento, sta di fatto che "nel caso di specie la
carcerazione preventiva è stata disposta con riferimento alla
imputazione di un illecito estraneo al rapporto e ai doveri verso il
datore di lavoro"(come ricorda espressamente l'ordinanza di
rimessione). In tali circostanze, l'eventuale licenziamento non implica
nessun anticipato giudizio sulla colpevolezza del lavoratore arrestato,
ma presuppone soltanto che sussistano - secondo la più recente
giurisprudenza della Cassazione - le obiettive ragioni di
giustificazione del recesso, indicate dall'art. 3, seconda parte, della
legge n. 604 del 1966.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2110, secondo comma, del codice civile - "nella parte in cui
esclude, in caso di carcerazione preventiva del lavoratore, la
sospensione del rapporto di lavoro subordinato fino alla sentenza
definitiva" - sollevata dal Pretore di Roma, in riferimento agli artt.
3, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
F.to: ANTONIO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ABTIBUI LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte