Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 r.d. 16

marzo 1942, n.267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 12 aprile

1986 dal Tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra

l'Esattoria civile di Milano e il fallimento s.r.l. Officine

Meccaniche Bruno Spinelli, iscritta al n. 468 del registro ordinanze

1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª

serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che

1. - Con ordinanza emessa il 12 aprile 1986 (notificata il 29

dello stesso mese e comunicata il succcessivo 8 maggio; pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n.16, 1ª serie speciale, del 24 settembre

1986 e iscritta al n. 468 R.O. 1986) sul ricorso proposto oltre il

termine di quindici giorni di cui all'art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n.

267 dalla Esattoria comunale di Milano gestita dalla Cariplo al fine

di conseguire l'ammissione con privilegio allo stato passivo del

fallimento della s.r.l. Officine Meccaniche Bruno Spinelli, il

Tribunale di Monza ha giudicato in riferimento agli artt. 3 co. 1 e

24 co. 2 Cost. non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n. 267,

nella parte in cui prevede che il termine per la opposizione decorra

dalla data del deposito dello stato passivo in cancelleria.

2. - Nell'adunanza in camera di consiglio del 25 febbraio 1987,

alla quale la deliberazione dell'incidente è stata assegnata per non

essersi costituite in questa sede le parti del giudizio a quo, il

giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato che:

3. - Con sent. 22 aprile 1986, n. 102, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 co. 1 r.d. 16 marzo

1942, n. 267, nella parte in cui statuisce che i creditori esclusi o

ammessi con riserva possono fare opposizione entro quindici giorni

dal deposito dello stato passivo anziché dalla data di ricezione

della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il curatore

deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno

presentato domanda di ammissione al passivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale - già dichiarata fondata con sent. 102/1986 dell'art.

98 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui statuisce che

i creditori esclusi possono proporre opposizione entro quindici

giorni dal deposito dello stato passivo anziché dalla data di

ricezione della raccomandata con la quale il curatore deve dare

notizia del deposito ai creditori che han presentato domanda di

ammissione al passivo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 25 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte