Corte costituzionale

Ordinanza n. 905/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R.

23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di

pensione di guerra), nel testo sostituito dall'art. 25 del d.P.R. 30

dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di

guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge

23 settembre 1981, n. 533) e modificato dall'art. 17 della legge 6

ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle

pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1987

dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Angeli Giovanna, vedova

Korosec, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Korosec Fortunato Viliem ed

altro, riassuntori del ricorso, nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, nel procedimento promosso con

ricorso in data 17 dicembre 1971 da Angeli Giovanna, quale vedova di

Korosec Egidio, diretto ad ottenere la pensione di guerra negatale

con decreto n. 2.837.947 del 15 luglio 1957, consegnato il 22 marzo

1958, ha sollevato, con ordinanza del 13 marzo 1987 (R.O. n. 273/87),

questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del T.U. 23

dicembre 1978, n. 915, non solo nel testo sostituito dall'art. 25 del

d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ma anche in quello modificato al

primo comma dall'art. 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nella

parte in cui prevede il termine quinquennale di prescrizione del

diritto a pensione, decorrente dalla notifica del provvedimento

stesso o dalla consegna dell'atto se la notifica è fatta a mezzo

posta;

che la questione è sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.,

per la disparità di trattamento che si verifica rispetto al caso

delle pensioni civili e militari, per le quali l'art. 5 del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092 prevedeva la imprescrittibilità del diritto

al trattamento di quiescenza diretto o di riversibilità, e rispetto

a quello del risarcimento dei danni patrimoniali per i quali l'art.

2946 cod. civ. prevede, se non si rientra nelle fattispecie riduttive

dell'art. 2947, la prescrizione decennale; disparità di trattamento

tanto più grave, alla luce del precetto costituzionale (art. 52

Cost.), secondo cui la difesa della Patria è sacro dovere del

cittadino ed il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei

modi stabiliti dalla legge;

che nel giudizio si è costituita la parte privata la quale,

anche con successiva memoria, ha insistito nel senso della fondatezza

della questione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che, invece, ha

concluso in senso opposto;

Considerato che questa Corte ha già ritenuto la insussistenza

dell'eccepita disparità di trattamento in quanto la disciplina delle

pensioni ordinarie civili e militari non può trovare applicazione

per le pensioni di guerra, attesa la differenza ontologica dei

rispettivi trattamenti (v. sent. n. 125 del 1985) ed ha, pertanto,

dichiarato non fondata la questione;

che con l'ordinanza del giudice a quo non sono stati dedotti

profili nuovi, idonei a fondare un mutamento della suddetta

decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nel testo

sostituito dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834

(Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione

della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n.

533) e modificato dall'art. 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656

(Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost., dalla Corte dei

Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:905 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte