Sentenza n. 91/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1966 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 126/1963
- art. 3legge 126/1963
citata
- art. 41legge 126/1963
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e
3 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, concernente la disciplina della
riproduzione bovina, promossi con ordinanze emesse il 21 maggio 1965
dal Pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico di Nicoli
Giovanni ed il 16 giugno 1965 dal Pretore di Padova nel procedimento
penale a carico di Lovison Giuseppe Antonio ed altri, iscritte
rispettivamente ai nn. 113 e 163 del Registro ordinanze 1965 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 17
luglio 1965 e n. 223 del 4 settembre 1965.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 1 giugno 1966 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di due procedimenti penali dinanzi ai Pretori di Vicenza
e di Padova instaurati a carico rispettivamente di Nicoli Giovanni e di
Lovison Giuseppe Antonio ed altri, - imputati del reato di cui agli
artt. 3 e 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, concernente la
disciplina della riproduzione bovina, per avere adibito alla
riproduzione bovini maschi per i quali non era stato richiesto ed
ottenuto il prescritto attestato di abilitazione - le difese degli
imputati sollevavano eccezione di illegittimità costituzionale delle
norme contenute negli artt. 2 e 3 della citata legge in riferimento
agli artt. 41 e 42 della Costituzione.
In accoglimento di tali eccezioni, con ordinanze del 21 maggio e 16
giugno 1965 i suddetti Pretori sospendevano i giudizi in corso e
rimettevano gli atti a questa Corte sostenendo che le richiamate
disposizioni nel demandare al Ministero per la agricoltura e per le
foreste la determinazione dei requisiti genotipici, morfologici e
funzionali dei bovini atti alla riproduzione da iscrivere nei libri
genealogici, nel condizionare a tale iscrizione e al rilascio di un
attestato l'impiego del bovino ed, infine, nel consentire alle Camere
di commercio, industria ed agricoltura di vietare tale impiego in
conformità delle direttive stabilite dalla Commissione zootecnica
provinciale, pongono delle limitazioni alla libertà di iniziativa
economica e alla facoltà di godimento della proprietà privata senza
il rispetto delle riserve di legge contenute negli artt. 41, comma
terzo, e 42, comma secondo, della Costituzione.
La legge in esame, secondo le ordinanze, si limiterebbe ad
affermare la necessità di limitazioni, ma ne demanderebbe in concreto
la determinazione al potere esecutivo centrale e alle sue diramazione
(Ministero per l'agricoltura, Camere di commercio, Commissioni
zooteniche) con l'inevitabile pericolo che si venga a formare una
disciplina disorganica, non unitaria e contrastante nelle diverse
Province.
In definitiva la legge n. 126 del 1963, emanata dal legislatore in
sostituzione delle disposizioni contenute negli artt. 4, 5, 7 e 8 della
legge 29 giugno 1929, dichiarate costituzionalmente illegittime per
violazione della riserva di legge di cui all'art. 41 della Costituzione
(sentenza n. 4 del 1962), presenterebbe i medesimi vizi di
incostituzionalità avendo conferito ad organi esecutivi facoltà,
ampiamente discrezionali, di limitare, sia pure per fini di utilità
pubblica, delle libertà costituzionali.
Le predette ordinanze, ritualmente comunicate e notificate sono
state pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica n. 178 del
17 luglio 1965 e n. 223 del 4 settembre 1965.
Nel presente giudizio dinanzi alla Corte, nessuna delle parti
private si è costituita. È invece, intervenuto (limitatamente al
giudizio promosso con l'ordinanza del Pretore di Vicenza) il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
dello Stato.
Nell'atto di intervento, depositato in cancelleria il 6 agosto
1965, ed in una successiva memoria, l'Avvocatura, dopo aver rilevato
che la proposta questione va esaminata soltanto sotto l'aspetto della
osservanza formale da parte delle norme impugnate delle riserve di
legge contenute negli artt. 41 e 42 della Costituzione, afferma che
tali norme sono immuni dai denunciati vizi di incostituzionalità.
L'art. 2 della legge impugnata non violerebbe in alcun modo la
riserva di legge stabilita dalla Costituzione, perché ha determinato
direttamente i presupposti essenziali (in sintesi purità della razza)
per l'iscrizione dei bovini nei libri genealogici demandando poi
all'attività normativa secondaria di mera esecuzione
dell'Amministrazione una pura e semplice specificazione dei requisiti e
caratteri che a ciascuna razza devono considerarsi propri. Le
attribuzioni conferite al Ministero dal citato art. 2 rientrerebbero,
quindi, nel naturale ambito dell'ordinaria funzione amministrativa e
pienamente legittime sarebbero da considerarsi le conseguenti
limitazioni delle facoltà di godimento della proprietà dei capi di
bestiame di cui trattasi, in quanto dirette ad evitare un uso della
proprietà contrastante con l'interesse sociale.
Nel caso degli artt. 41 e 42 della Costituzione ricorre la ipotesi
della riserva relativa, la quale - come la Corte ha avuto modo di
precisare - non preclude alla legge la possibilità di deferire ad
autorità amministrative particolari e discrezionali poteri che
incidano sui diritti economici garantiti dalle citate norme
costituzionali, sempre che la stessa legge contenga criteri specifici,
adeguati e sufficienti a delimitare l'ambito di tali poteri.
La legge impugnata differisce da quella relativa alla stessa
materia dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 4 del
6 febbraio 1962. Quest'ultima, infatti (art. 4 della legge 29 giugno
1929, n. 1366) null'altro disponeva se non il rinvio ai regolamenti
provinciali per la determinazione delle condizioni e delle procedure
degli interventi rivolti a circoscrivere l'autonomia dei singoli in
ordine alla proprietà e disponibilità dei bovini e, pertanto,
pienamente giustificata appare la pronuncia della Corte.
La nuova legge ha colmato la lacuna legislativa, venutasi a creare
per effetto di tale sentenza, disponendo l'istituzione di speciali
libri genealogici, presso le Associazioni nazionali degli allevatori,
nei quali vengono iscritti i bovini di razza pura che presentano cioè
quelle caratteristiche di razza determinate dal Ministro
dell'agricoltura in rapporto alle esigenze della selezione.
Le norme denunciate indicano compiutamente l'esercizio della
attività normativa secondaria e quella di esecuzione affidata agli
organi amministrativi, specificando i criteri idonei a dirigere tale
attività e affidando ad organi tecnici il compito di accertare le
esigenze particolari della materia dell'allevamento dei bovini.
L'Avvocatura chiede perciò che la questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata infondata. Considerato in diritto :
1. - La questione di costituzionalità, prospettata con le due
ordinanze indicate in epigrafe, riguarda le medesime disposizioni di
legge e, pertanto, le cause, congiuntamente trattate, possono essere
decise con unica sentenza.
2. - Le norme impugnate sono quelle contenute negli artt. 2 e 3
della legge 3 febbraio 1963, n. 126, concernente la disciplina della
riproduzione bovina, legge che è stata emanata per colmare la lacuna
normativa nella materia, verificatasi a seguito della sentenza n. 4 del
6 febbraio 1962, con la quale questa Corte dichiarava
l'incostituzionalità degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 29 giugno
1929, n. 1366, per violazione della riserva di legge di cui all'art. 41
della Costituzione.
La questione ora proposta è che anche le nuove disposizioni, le
quali riservano all'autorità amministrativa la determinazione dei
requisiti necessari per ottenere l'iscrizione dei bovini nei registri
genealogici e subordinano l'impiego di tali bovini nella riproduzione
al rilascio di un attestato di abilitazione, siano da ritenersi
costituzionalmente illegittime, in riferimento agli artt. 41, comma
terzo, e 42, comma secondo, della Costituzione, per aver posto delle
limitazioni alla libertà di iniziativa economica e alla facoltà di
godimento della proprietà privata senza il rispetto della riserva di
legge stabilita dai citati precetti costituzionali.
La questione non è fondata.
Dalle norme impugnate risulta che gli strumenti ritenuti essenziali
dal legislatore per migliorare il patrimonio bovino sono costituiti dai
libri genealogici e dal regime di abilitazione, cui è subordinata
l'attività economica di riproduzione.
Nei libri è consentita solo l'iscrizione di riproduttori
selezionati la cui conformazione e le cui attitudini funzionali siano
riconosciuti rispondenti all'indirizzo di miglioramento fissato per la
zona interessata; con la procedura dell'attestato di abilitazione si
permette l'impiego dei soli tori di pregio che dimostrino di possedere
e di trasmettere in modo spiccato i caratteri morfofunzionali della
rispettiva razza e siano in conseguenza capaci di esaltare le funzioni
economiche della discendenza, consentendo la produzione di bestiame che
fornisca più elevati rendimenti.
Ora, la censura che si muove all'art. 2 è che le limitazioni della
libertà di iniziativa economica e della facoltà di godimento della
proprietà dei privati allevatori restano in definitiva affidati
all'assoluta discrezionalità degli organi esecutivi in quanto la norma
attribuisce al Ministero per l'agricoltura e foreste la determinazione
concreta dei requisiti genotipici, morfologici e funzionali
corrispondenti ai caratteri di ciascuna razza.
Nel formulare tale censura non è stato tenuto presente che
trattasi di materia strettamente tecnica che richiede una specifica
competenza, specie se si consideri che i caratteri ed i requisiti di
cui trattasi sono numerosi e diversi a seconda delle razze e, peraltro,
suscettibili di continuo mutamento nel processo evolutivo zootecnico.
Ma a parte ciò, la Corte ritiene che il potere conferito non è di
ampiezza tale da potersi considerare assolutamente discrezionale.
L'iscrizione del bovino nei libri genealogici è subordinata a dei
presupposti - quali la purità della razza, il rapporto con l'esigenza
di una selezione, la provenienza della bestia da allevamenti nei quali
sia in corso una azione di risanamento - nonché ad un esame - nel
quale interviene anche un delegato dell'Associazione nazionale degli
allevatori dei bovini alla cui razza appartiene il soggetto esaminato -
che il legislatore ha puntualmente previsti proprio in funzione di una
adeguata specificazione dell'ambito del potere dell'amministrazione.
Del pari sufficientemente circoscritti sono i poteri che l'art. 3
della legge impugnata demanda alla Camera di commercio, industria e
agricoltura, in ordine al rilascio dell'attestato di abilitazione del
bovino e alla Commissione zootecnica provinciale, in ordine alle
direttive che essa può dettare nel territorio della provincia
sull'impiego dei bovini nella riproduzione.
La Camera di commercio provvede o a rilasciare l'attestato, se il
bovino risulti iscritto nei libri genealogici (ed a tal fine la norma
dispone che la domanda di chi intende impiegare il bovino deve essere
accompagnata dal relativo certificato di iscrizione al libro) o a
vietare l'impiego del bovino in ottemperanza a direttive all'uopo
stabilite dalla Commissione zootecnica.
Quest'ultimo organo - nel quale gli interessi degli allevatori sono
convenientemente tutelati per la presenza di un loro rappresentante
(art. 4, comma primo, della legge) - emana le proprie direttive, alle
quali è data opportuna pubblicità attraverso il deposito delle
medesime presso la Camera di commercio, "in relazione alle esigenze
della tutela e del miglioramento del patrimonio zootecnico della
provincia, e tenendo conto - come specificato dalla norma in esame -
dei caratteri genotipici e morfologici di ciascuna razza".
Per meglio intendere la portata di questa disposizione ed i compiti
della Commissione è opportuno precisare che l'iscrizione nei libri
genealogici è subordinata all'accertamento, nel soggetto esaminato,
del possesso del minimum dei requisiti richiesti dagli schemi dei
caratteri tipici delle varie razze; ma tra i soggetti iscritti vi
potranno essere elementi che presentino caratteri di razza, di sanità,
fecondità, robustezza e produttività superiori a quelli prescritti
come minimi dagli indicati schemi. Da ciò la necessità, in vista
delle finalità della legge, di assegnare poteri direttivi alle
Commissioni in materia di disciplina degli accoppiamenti, sì da
favorire l'impiego di quei riproduttori che abbiano dimostrato
regolarità e potenza di trasmissione dei caratteri da esaltare e
consolidare in ciascuna razza, e di vietare, per contro, l'attività
dei soggetti che, attraverso continui e rigorosi accertamenti, abbiano
rivelato di appartenere a linee di bassa produttività rispetto al
valore medio del materiale migliorato della razza.
Sulla base di tali considerazioni può quindi affermarsi che nei
riguardi delle impugnate disposizioni non sussistono i denunciati vizi
di incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2 e 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, concernente la
disciplina della riproduzione bovina, in riferimento agli articoli 41,
comma terzo, e 42, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte