Sentenza n. 91/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/1984 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 203Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 204Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 205Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 26legge 315/1967
- art. 14legge 315/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 63,
commi primo e terzo, R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 (t. u. delle leggi
sulla Corte dei Conti) 72 e 76, comma secondo, R.D. 13 agosto 1933 n.
1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei
Conti); degli artt. 203, 204 e 205 i. u. approvato con D.P.R. 29
dicembre 1973 n. 1092 (t. u. delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato) e art. 26 legge 3 maggio
1967 n. 315, art. 14, comma secondo, R.D. 27 giugno 1933 n. 703,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 ottobre 1976 dalla Corte dei Conti sul
ricorso proposto da Franzò Concetto, iscritta al n. 507 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 27 ottobre 1980 dalla Corte dei Conti sui
ricorsi riuniti proposti dà Grisolia Domenico ed altri, iscritta al n.
524 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 311 dell'anno 1981.
Visti gli atti di costituzione di Lupoli Giulio, Ghilardi Antonino,
Lucantoni Virgilio e Grisolia Domenico nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 1984 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Giovanni Capanna per Grisolia, Umberto Coronas per
Lupoli, Ghilardi e Lucantoni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ordinanza pronunciata, su ricorso di Franzò Concetto
militare in congedo e su ricorso incidentale del Procuratore generale,
il 19 ottobre 1976 (pervenuta alla Corte Costituzionale il 26 ottobre
1977; notificata il 17 e comunicata il 21 febbraio 1977; pubblicata
nella G. U. n. 4 del 4 gennaio 1978 e iscritta al n. 507 R.O. 1977),
la Corte dei Conti - Sezione IV Giurisdizionale - ha sollevato
d'ufficio questione d'illegittimità, in riferimento all'art. 3 Cost.,
degli artt. 63 comma primo ("Il termine per la presentazione alla Corte
dei Conti dei ricorsi di cui al precedente articolo è di novanta
giorni decorrenti dalla data della comunicazione o notificazione del
provvedimento di concessione o di rifiuto della pensione, dell'assegno
o dell'indennità") e terzo comma ("Per il Procuratore generale presso
la Corte il termine decorre dalla data di registrazione del decreto di
liquidazione") r. d. 1934 n. 1214 (Approvazione del testo unico delle
leggi sulla Corte dei Conti) e 76 comma secondo (per il quale, quando
il Procuratore generale ricorre in via principale, il termine per il
deposito del ricorso decorre dalla data di registrazione alla Corte dei
Conti del decreto di concessione di pensione, assegno o indennità)
R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura
per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti) nella parte in cui
dispongono che il deposito del ricorso principale (come tale
interpretato dalla Corte il ricorso nella specie proposto dal
Procuratore generale) avverso decreto di pensione deve avvenire a pena
di inammissibilità entro novanta giorni dalla data di registrazione
del provvedimento da parte dell'Ufficio di controllo della Corte dei
Conti. Ha considerato che a) la sent. 8/1976, con cui la Corte
Costituzionale aveva giudicato illegittimo il termine di 90 giorni
posto dagli artt. 63 R.D. 1214/1934 e 72 R.D. 1038/1933 per il ricorso
dell'interessato avverso provvedimenti in materia di pensione ma non
aveva esteso la declaratoria alla disciplina del ricorso del P.M. per
il diverso fondamento e diversa finalità (del termine) rispetto a
quello denunciato nell'ordinanza di rimessione, non poteva in nessun
caso essere intesa come pronuncia di manifesta infondatezza della
questione di costituzionalità di norma che non formò oggetto del
giudizio incidentale di legittimità, b) con sent. 25/1966 la Corte
Costituzionale enunciò la proposizione, convalidata dalla più
autorevole dottrina, che il principio d'eguaglianza vieta che la legge
direttamente o indirettamente dia vita a non giustificata disparità di
trattamento delle situazioni giuridiche indipendentemente dalla natura
e dalla qualificazione dei soggetti ai quali vengono imputate, c) la
parità di trattamento tra P. M. e interessato sarebbe turbata a danno
del primo e a favore del secondo per ciò che, mentre il privato non
deve rispettare alcun termine per far valere in giudizio la propria
pretesa, è vincolato al rispetto del termine di 90 giorni il P. M. il
quale, pur con la differente finalità di assicurare il rispetto della
legge nei confronti di un provvedimento di indubbia natura dichiarativa
che peraltro presenta elementi di discrezionalità non in senso tecnico
in punto a valutazione dei fatti causativi dell'infermità, è tuttora
vincolato al rispetto del termine di 90 giorni, né giova ad attingere
opposto avviso la circostanza che un primo esame del decreto concessivo
viene effettuato in sede di registrazione presso l'ufficio di controllo
della Corte dei Conti perché trattasi di 'controllo di mera
legittimità, che non rende superfluo il controllo che il P. M. può
effettuare con la proposizione del ricorso principale a differenza di
quello incidentale strettamente vincolato nei limiti del giudizio
principale instaurato con il ricorso dell'interessato.
1.2. - Avanti la Corte l'interessato non si è costituito; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 30 maggio 1977, con il quale l'Avvocatura generale dello
Stato a sostegno della conclusione d'infondatezza della proposta
questione ha negato la sussistenza della parità di trattamento
procedurale tra P. M. e l'interessato perché mentre l'interessato fa
valere in giudizio in materia pensionistica un suo diritto soggettivo
patrimoniale rispetto al quale il provvedimento amministrativo, che lo
riconosce o lo esclude, è privo di ogni carattere autoritativo, il
ricorso del P. M. per essere diretto ad assicurare "il rispetto della
legge" ha fondamento e persegue finalità diverse (in tali sensi C.
cost. 8/1976).
2.1. - Grisolia Domenico, Lupoli Giulio, Ghilardi Antonino,
Urciuoli Mario e Balestrino Vittorio (poi deceduto), tutti segretari
capi del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto di cui alla l.
6 marzo 1958, n. 199, vennero inquadrati, con effetto dal 12 dicembre
1972, ai sensi dell'art. 64 comma secondo D.P.R. 30 giugno 1972, n.
748, nella qualifica di Ispettore capo del ruolo ad esaurimento della
carriera direttiva per i servizi dell'alimentazione di cui alla legge 6
marzo 1958, n. 199. In seguito alle loro domande di esodo i predetti
furono collocati a riposo: il Grisolia dal 16 giugno 1973, gli altri
dal 28 successivo. Con le stesse decorrenze l'autorità amministrativa
attribuì loro la qualifica di Primo Dirigente e liquidò il relativo
trattamento tenendo presenti la seconda classe di stipendio e cinque
aumenti biennali per i combattenti.
Avendo, a seguito di successivo mutamento di orientamento
giurisprudenziale, il Direttore generale degli affari generali e del
personale del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste modificato i
precedenti provvedimenti con rettificare la qualifica dei suindicati
funzionari - e di altri nelle stesse condizioni - in quella di
Ispettore capo aggiunto (direttore aggiunto di divisione) e con
liquidare ai medesimi la pensione sul parametro 530 (5 a.p. se
combattenti), gli interessati proposero ricorso alla Corte dei Conti
eccependo con varie argomentazioni l'illegittimità della disposta
revoca in quanto i primi provvedimenti sarebbero inficiati da errore di
diritto e non da errore di fatto.
Il Procuratore generale non si limitò, nelle conclusioni scritte,
a sostenere, quanto alla legittimità della revoca, che
l'Amministrazione era incorsa in un grossolano abbaglio per avere
ritenuto sussistere un falso presupposto di fatto con il considerare il
Grisolia e gli altri appartenenti ai ruoli normali del Ministero
dell'Agricoltura e Foreste anziché al particolare servizio
dell'alimentazione e, perianto, ricevere applicazione l'art. 204,
lett. a, seconda parte, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ma, in
pendenza di giudizio, propose ricorso principale contro gli originari
provvedimenti (poi revocati) chiedendone l'annullamento sul riflesso
che il trattamento pensionistico, spettante ai ricorrenti, era quello
ancorato al parametro 530, ed eccepì la illegittimità costituzionale
delle norme che prevedono, per il ricorso principale del Procuratore
generale, il termine di 90 giorni dalla registrazione del provvedimento
impugnato (art. 14 comma secondo, R.D. 27 giugno 1933, n. 703, artt.
72 e 76 comma secondo R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 63 commi
primo e terzo R.D. 12 luglio 1934, n. 1214) per violazione degli artt.
3, 24, 97 e 113 Cost..
2.2. - Nei confronti di Lucatoni Virgilio, già dirigente generale
con la funzione di Provveditore alle OO.PP. (livello C), il Min.
LL.PP. emise un primo decreto (21 gennaio 1976) attributivo di pensione
computata sull'iniziale stipendio della qualifica di dirigente generale
di livello "B", e un secondo provvedimento (6 dicembre 1978) con il
quale, previa revoca del precedente, il trattamento pensionistico del
Lucantoni fu rideterminato sullo stipendio di dirigente generale di
livello "C" con i tre aumenti biennali di cui all'art. 2 comma primo l.
24 maggio 1970, n. 336, non esistendo qualifica superiore. Il Lucantoni
impugnò il secondo decreto, mentre il Procuratore generale, con atto
depositato il 9 aprile 1980, propose ricorso principale avverso il
primo provvedimento registrato il 1 agosto 1977.
2.3. - Con ordinanza resa il 27 ottobre 1980 (pervenuta alla Corte
Costituzionale il 2 luglio 1981; comunicata il 16 febbraio 1982 e
notificata il 20 dello stesso mese di febbraio; pubblicata nella G. U.
n. 311 dell'11 novembre 1981 e iscritta al n. 524 R.O. 1981) la Corte
dei Conti - Sezione III Giurisdizionale (Pensioni civili) -, riuniti i
ricorsi, ha sollevato questioni di illegittimità, a) in riferimento
agli artt. 3, 36, 76 e 97 Cost. degli artt. 203, 204 e 205 del t. u.
appr. con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e 26 l. 3 maggio 1967 n. 315
con precipuo riferimento alla diversa disciplina dell'annullamento, in
dette norme contenuta, rispetto alla disciplina degli atti
amministrativi non autoritativi relativi ai diritti patrimoniali dei
dipendenti pubblici, b) in rifermento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.
degli artt. 14 comma secondo R.D. 27 giugno 1933 n. 703, 72 e 76 comma
secondo R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, 63 commi primo e terzo R.D. 12
luglio 1934 n. 1214, che prevedono il termine perentorio di novanta
giorni per il ricorso principale del Procuratore generale per
violazione dei principi della "par condicio" e della tutela del
contraddittorio nonché sotto il profilo della carenza di norme
organizzatorie e della insufficienza della tutela giurisdizionale.
In sintesi, le norme in materia di revoca poste dal t. u. appr.
con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (artt. 203 a 205) avrebbero a) in
primo luogo ristretto la facoltà di revoca della P. A., nel senso che
questa non può più annullare un proprio provvedimento per motivi di
diritto neanche nel brevissimo termine perentorio di novanta giorni
prima concessole, b) in secondo luogo eliminato ogni adempimento volto
alla tutela del principio del contraddittorio nel senso che la adozione
del decreto revocatorio può avvenire inaudita altera parte, e c) in
terzo luogo sostituito alla formula "vi sia stato errore di fatto o sia
stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di
servizio" l'altra "vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di
tener conto di elementi risultanti dagli atti".
Tenuto anche conto di quanto considerato sulla questione di
costituzionalità, i cui termini sono stati riassunti sub a), ne
risulta - a giudizio della Corte - un sistema irrarionale e
disarticolato nel senso che, mentre al privato viene riconosciuta la
più ampia tutela (nell'esattissimo presupposto che egli è inserito in
un rapporto di debito - credito, che il rapporto medesimo configura
situazioni paritetiche tra l'interessato e la P. A. e che il diritto a
pensione è un diritto soggettivo, il quale non discende da una
potestà autoritativa), il Procuratore generale ricorrente e la P. A.
in sede di esercizio dell'autotutela incontrano invece pesanti
limitazioni e preclusioni nascenti dall'aspetto meramente cartolare del
rapporto e regimi decadenziali collegati all'atto di pensione nella sua
non più riconosciuta natura di provvedimento autoritativo, destinato
come tale a consolidarsi entro termini brevissimi.
In conclusione, gli artt. 203, 204 e 205 del più volte richiamato
testo unico sono stati dalla Corte dei Conti denunciati per i seguenti
motivi e sotto i seguenti profili:
- in rapporto all'art. 3 della Costituzione perché le norme citate
discriminano i soggetti titolari di pensioni (o di maggiori pensioni)
illegittimamente concesse in base al tipo di errore in cui è incorsa
l'Amministrazione; nell'ipotesi poi di due soggetti nei confronti dei
quali l'autorità amministrativa sia ugualmente incorsa in errore di
fatto, la conservazione del trattamento illegittimo, e quindi una
possibile sperequazione, dipendono dall'inazione amministrativa nel
rilevare, entro i termini prescritti, l'errore nei confronti dell'uno e
non dell'altro; - consentono che, a parità di lavoro svolto, il
soggetto nei confronti del quale l'amministrazione sia incorsa in
errore di diritto fruisca di un trattamento di quiescenza diverso da
quello riconosciuto ad altri ex dipendenti nelle stesse condizioni; -
attuano una disciplina diversa rispetto a quella dell'assicurazione
generale obbligatoria, prevedendo un ingiustificato regime privilegiato
per i dipendenti dello Stato e dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato (art. 251 T. U. n. 1092) nonché per gli iscritti alle
Casse pensioni amministrate dagli Istituti di previdenza:
- in rapporto all'art. 36 della Costituzione, in quanto il
trattamento pensionistico o il miglior trattamento, errati al - l'an o
nel quantum, non spettanti e tuttavia irrevocabili, alterano la
proporzione tra pensione e "lavoro svolto", consentendo incrementi
patrimoniali non legittimi o ingiustificate lesioni;
- in rapporto all'art. 76 della Costituzione, per violazione dei
principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 6 della legge 28
ottobre 1970, n. 775 (norma delegante);
- in rapporto al successivo art. 97, perché le esposte incongruenze,
che hanno evidenziato possibili lesioni per il singolo o per la
collettività, pregiudicano "il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione", corollari del principio dell'eguaglianza.
2.4. - Avanti la Corte si sono costituiti l'avv. Umberto Coronas
nell'interesse di Lupoli Giulio, Ghilardi Antonino e Lucantoni Virgilio
giusta delega in margine all'atto depositato il 27 luglio 1981 e l'avv.
Giovanni Capanna nell'interesse di Grisolia Domenico giusta delega in
margine all'atto depositato il 29 ottobre 1981.
La difesa del Lupoli ed altri ha dedotto che l'ordinanza di
rimessione tenta di alterare i principi fissati dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 8/1976, e che le sollevate questioni
di costituzionalità appaiono in parte inammissibili ed in parte
infondate I) perché la questione relativa al termine perentorio di
novanta giorni per il ricorso principale del Procuratore generale ha
riguardo a ricorsi tardivamente (e con difetto di attuale interesse)
proposti dal Procuratore generale contro provvedimenti ministeriali
attualmente inesistenti perché già revocati o annullati dai
competenti Ministeri, II) perché tutte le questioni si basano sul
presupposto, radicalmente erroneo e contrario alla Costituzione, che il
massimo organo di controllo di rilevanza costituzionale, qual è la
Corte dei Conti, non sia, di per se, in grado di svolgere i propri
altissimi compiti di controllo in sede di registrazione dei
provvedimenti pensionistici, senza il supporto ed il controllo,
illimitato nei termini e nelle modalità, della Procura Generale, III)
perché le questioni si basano su una inesatta e distorta
interpretazione della normativa vigente in materia pensionistica, IV)
perché le questioni medesime fanno inesattamente assurgere a motivi di
pretesa generale irrazionalità, asseritamente rilevante sul piano
costituzionale, quelli che sono singoli, semplici ed occasionali
inconvenienti o apparenti discriminazioni, derivanti dalle immancabili
imperfezioni o deviazioni od insufficienze di ogni procedimento
amministrativo e giurisdizionale.
La stessa difesa, nella memoria depositata il 28 febbraio 1984, ha
evidenziato i termini della controversia, ha insistito sulla
irrilevanza delle questioni sollevate con riferimento alle
discriminazioni, alle sproporzioni, alle lesioni prospettabili tra i
vari soggetti titolari di pensioni, e solo tra essi, in relazione alle
particolari situazioni conosciute o non conosciute, considerate o non
considerate, dall'Amministrazione. e ha riassunto gli argomenti svolti
nella memoria; per quel che concerne i ricorsi del Procuratore generale
è tornata a sottolineare che sono in prima battuta improponibili per
difetto di interesse attuale e in seconda battuta inammissibili per
tardività.
Dal suo canto la difesa del Grisolia, premesso che la intervenuta
revoca del decreto concessivo di pensione toglie oggetto al ricorso del
Procuratore generale e rilevanza alla questione sollevata in questa
sede circa la persistenza di un termine perentorio di novanta giorni
per la proposizione di siffatta impugnativa, ha osservato che
quest'ultima, nella specie, è stata proposta con ricorso depositato il
14 marzo 1980 e cioè a distanza di più ann; dalla conoscenza del
provvedimento, che la Procura Generale aveva acquisito per avere
partecipato all'udienza del 15 luglio 1977 (dedicata all'esame
dell'istanza di sospensione proposta dalla parte privata) e poi ancora
all'udienza dell'8 marzo 1978. Richiamando giurisprudenza della stessa
Corte dei Conti (Sezioni Riunite, dec. n. 40/C del 17 dicembre 1977,
ric. Calderan, cit.; deliberazione n. 1105 adottata dalla Sezione di
Controllo nell'adunanza del 16 ottobre 1980), ha la stessa difesa
censurato l'assunto dell'ordinanza di rimessione, secondo cui più non
sussisterebbe il potere di revoca anche per motivi di diritto nel
termine di novanta giorni (ai sensi dell'art. 8 del R.D. n. 703/1933),
ed ha, di conseguenza, respinto le argomentazioni dell'ordinanza.
Quanto poi all'assunto che il sistema sarebbe "disarticolato"
perché al privato è concessa la più ampia tutela in virtù del
carattere paritetico del rapporto, mentre alla Procura Generale ed alla
Pubblica Amministrazione vengono imposte limitazioni e preclusioni che
riecheggiano l'antica struttura autoritativa del provvedimento
pensionistico, ha osservato la difesa del Grisolia che, così
ragionando, si annullano proprio quelle "diversità" che la Corte
Costituzionale ha evidenziato fra le opposte posizioni e, in
particolare, si perde di vista che lo stesso interesse pubblico, stante
la natura patrimoniale del rapporto pensionistico, deve tendere alla
più immediata certezza e definitività di quest'ultimo, anziché
lasciarlo esposto a tardivi ripensamenti della parte pubblica. Né
potrebbe trarsi argomento in favore di più ampie possibilità di
iniziativa (sul piano dell'autotutela e del ricorso del pubblico
ministero) dall'immediata efficacia - introdotta dall'art. 166 della
legge n. 312/1980 - degli atti pensionistici, in quanto il riscontro,
ancorché successivo, è pur sempre operante. I cosiddetti "effetti
aberranti", che si verificherebbero in conseguenza del diverso
trattamento degli errori di fatto e di diritto e che potrebbero
risolversi nella intangibilità di posizioni illegittimamente
acquisite, ad avviso della difesa del Grisolia, sarebbero meno temibili
di quelli che discenderebbero da un potere di revoca esercitabile senza
limiti di tempo, posto che è lo stesso interesse pubblico che, in
relazione alla natura del rapporto, postula come valore preminente la
certezza e la stabilità del rapporto medesimo.
Escluso anche l'eccesso di delega denunciato dal giudice a quo
(vigendo tuttora l'art. 8 del R.D. 703/1933 ed essendo la susseguente
normativa di detto decreto trasfusa negli artt. 203, 204 e 205 del
testo unico 1092/1973), ha negato la difesa del Grisolia ogni pregio
alla comparazione effettuata con la pensionistica previdenziale
generale obbligatoria, in quanto ogni sistema pensionistico ha principi
suoi propri. Impropriamente sarebbero poi invocati gli artt. 36 e 97
della Costituzione, quanto al primo perché la eventuale discrepanza
fra lavoro svolto e retribuzione differita (derivante dalla
intangibilità dell'atto oltre certi limiti temporali) costituisce, nel
sistema mera accidentalità; e quanto al secondo perché la situazione
non dipende da carenze o vizi della normativa esistente, ma esprime un
più generale e non patologico fenomeno di prevalenza della certezza
del diritto (prescrizioni, decadenze, usucapioni, ecc.).
In definitiva, non tanto si è sollevata una questione di
costituzionalità quanto piuttosto si sono poste in discussione
molteplici e collegate questioni (brevità del termine per il ricorso
principale del Procuratore generale; fondamento giuridico e politico
dell'esclusione, dalla vigente normativa pensionistica,
dell'annullamento dell'atto affetto da vizi di legittimità
amministrativa; ragioni e fondamento dell'esclusione dell'annullamento
di ufficio ecc.), che involgono l'intero sistema pensionistico e semmai
postulerebbero un complessivo intervento del legislatore.
3. - Alla udienza pubblica del 13 marzo 1984, nel corso della quale
il giudice Andrioli ha svolto la relazione, gli avv.ti Capanna e
Coronas hanno ampiamente illustrato argomentazioni svolte e conclusioni
formulate negli scritti. La difesa erariale, intervenuta nel primo
incidente nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, non
si è presentata. Considerato in diritto :
4. - La circostanza che la questione di illegittimità della
normativa disciplinatrice del termine di proposizione del ricorso
principale del Procuratore generale costituisca ad un tempo l'unico
obietto del primo incidente (n. 507 R.O. 1977; supra 1.1.) e uno degli
obietti del secondo incidente (n. 524 R.O. 1981; supra 2.3.) non solo
ne giustifica la trattazione unitaria ma priva di pratico contenuto
l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di attuale interesse, della
questione così come sollevata nel secondo incidente perché, anche se
la eccezione ne sbarrasse l'ingresso in seno a quest'ultimo, la Corte
non potrebbe esimersi dal prendere in esame la questione quale oggetto
della prima ordinanza, per essere estranee al tema dell'incidente in
allora portato all'esame della Corte le considerazioni, svolte nella
motivazione della sent. 8/1976 (n. 5), con la quale la Corte ebbe a
sancire l'illegittimità costituzionale degli artt. 63 R.D. 1214/1934,
72 R.D. 1038/1933 e 60 R.D.L. 680/1938, nella parte in cui
prescrivevano, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensione
da parte degli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione e
notificazione del provvedimento impugnato.
5. - La questione è peraltro infondata non tanto perché diverse
sono le posizioni processuali dell'interessato e del Procuratore
generale, il quale, pur erigendosi a tutore dell'interesse dell'Erario,
opera nell'area del rapporto pensionistico (argomento la cui forza
persuasiva è attenuata vuoi dal riconoscimento della titolarità di
diritti soggettivi perfetti, non affievoliti dai provvedimenti della
P.A., onninamente tributato agli aspiranti a trattamento pensionistico,
vuoi dal canone della parità di armi proclamato anche in convenzioni
internazionali), quanto perché il dies a quo, per identificarsi con la
registrazione alla Corte dei Conti del provvedimento di concessione
della pensione, riesce di agevole cognizione per il Procuratore
generale e la durata del medesimo termine è tale da consentire la più
approfondita meditazione prodromica alla proposizione del ricorso
principale. Né va dimenticato in primo luogo che gli aspiranti alla
giusta pensione sono da reputarsi meritevoli di favor e che,
allorquando allo stadio della aspirazione alla pensione segue la
concessione della medesima (concessione contro la quale si appunta il
ricorso principale dal Procuratore generale interposto " quando sia
leso l'interesse dell'Erario"), l'azione di chi, come il Procuratore
generale, contesti la legittimità del provvedimento attributivo della
pensione non può porsi sullo stesso piano di quella dell'istante che
fa valere il suo diritto. Né a chiosa e chiusa dei motivi che
impongono la reiezione del dubbio d'incostituzionalità comune ai due
incidenti va sottaciuto che l'ampliatio alla quale la questione è
stata assoggettata nella seconda ordinanza, in cui sono stati assunti a
parametri gli artt. 24, 97 e 113, non giustificherebbe apposito
verdetto perché il principio d'eguaglianza, in questo come in ogni
altro incontro, è colorito dalle disposizioni costituzionali operanti
nel settore in cui quel principio è invocato e la violazione del
medesimo è lamentata.
6. - Nessuno dei parametri assunti a fondamento della questione
d'incostituzionalità, collocata al primo posto nel dispositivo della
ordinanza di rimessione posterior tempore e concernente le norme in
materia di revoca (norme che la Corte dei Conti è chiamata ad
applicare per verificare la legittimità del provvedimento impugnato)
ne giustifica l'accoglimento: non l'art. 3 perché la violazione del
principio di eguaglianza, se ed in quanto si verifichi in concreto, è
da ascrivere non a vizio della normativa sibbene ad inerzia della P.
A., non senza soggiungere che l'equiparazione tra il trattamento
pensionistico de quo e l'assicurazione generale obbligatoria è
smentita dalla diversità delle due discipline normative; non l'art. 36
perché la censura sospinge questa Corte su apprezzamenti di
opportunità che non possono non essere riservati al legislatore; non
l'art. 76 perché tuttora vige l'art. 8 R.D. 703/1933 e, comunque, la
stessa legge di delega assegna al Governo delegato margini di
discrezionalità tecnica, sull'uso della quale questa Corte non può
interloquire; né, infine, l'art. 97 il quale, nell'economia della
ordinanza di rimessione, altro non rappresenta che la riscrittura
dell'impugnazione basala sull'art. 3.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i due incidenti (nn. 507/1977, 524/1981), 1) dichiara non
fondata la questione di legittimità degli artt. 63, commi primo e
terzo R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 (t. u. delle leggi sulla Corte dei
Conti) 72 e 76 comma secondo R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 (Regolamento
di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti), sollevata in
riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui consentono che permanga
il termine di decadenza per il solo ricorso principale del Procuratore
generale, 2) dichiara non fondata la questione di legittimità degli
artt. 203, 204 e 205 D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (t. u. delle norme
sul trattamento di quiesicenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato) e 26 l. 3 maggio 1967 n. 315 (Miglioramenti al trattamento di
quiescenza della Cassa per le pensioni ai militari e modifiche agli
ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del
tesoro) in riferimento agli artt. 3, 36, 76 e 97 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI
- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte