Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione non implausibile - Sussistenza alla stregua delle circostanze in fatto e in diritto rappresentate dal rimettente.
Non è implausibile la motivazione offerta dal rimettente in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 315 del 1967 e degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, in quanto - alla stregua delle circostanze, in fatto e in diritto, come rappresentate nelle ordinanze di rimessione - l'accoglimento della questione porterebbe a ritenere legittimi i provvedimenti rideterminativi del trattamento di quiescenza contestati nei giudizi a quibus e a valutare la ripetibilità a titolo di indebito pensionistico delle maggiori somme corrisposte medio tempore.
Riguarda ancheart. 26 legge 315/1967art. 205 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Rilevanza della questione incidentale - Questione diretta a censurare il regime di rettifica delle pensioni del settore pubblico - Coinvolgimento di tutte le disposizioni che lo diversificano dal corrispondente regime delle pensioni del settore privato - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 315 del 1967 e degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione relativamente ai menzionati artt. 26 e 204. La denuncia del rimettente correttamente investe tutte le disposizioni che - stabilendo casi tassativi e termini decadenziali per la rettifica delle pensioni del settore pubblico - non prevedono una disciplina analoga a quella, connotata dall'illimitata possibilità di rettifica, prevista per le pensioni del settore privato dall'art. 52, comma 1, della legge n. 88 del 1989, evocato dal rimettente come tertium comparationis.
Riguarda ancheart. 26 legge 315/1967art. 205 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Pensioni - Pensioni del settore pubblico - Rettifica dei provvedimenti di liquidazione definitiva da parte degli enti o fondi erogatori - Possibilità in qualsiasi momento e in caso di errore di qualsiasi natura - Omessa previsione - Denunciata disciplina di favore rispetto alle pensioni del settore privato, violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della PA - Assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 315 del 1967 e degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, censurati - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Calabria, nella parte in cui non prevedono che i provvedimenti di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza possano essere rettificati in ogni momento da enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Le disposizioni censurate, stabilendo casi tassativi e termini decadenziali per l'esercizio del potere di rettifica, riservano ai pensionati del settore pubblico una disciplina più favorevole di quella prevista per i pensionati del settore privato dall'art. 52, comma 1, della legge n. 88 del 1989, ma l'illimitata possibilità di rettifica consentita da quest'ultimo ed evocata dal rimettente come tertium comparationis non costituisce l'unica soluzione regolatoria della materia compatibile e imposta dai principi costituzionali, considerate anche le esigenze di salvaguardare il legittimo affidamento del pensionato sull'entità del trattamento pensionistico erogato. L'intervento necessario per ricomporre il quadro della regolazione della materia, secondo linee coerenti ed omogenee per il settore pensionistico gestito ormai da un unico ente, non può, dunque, che essere rimesso al legislatore, al quale compete bilanciare i fattori costituzionalmente rilevanti (fissati dagli artt. 3 e 97, ma anche 36 e 38 Cost.) e, in particolare, armonizzare l'esigenza di ripristinare la legittimità del trattamento pensionistico con l'opposta esigenza di tutelare, in presenza di situazioni e condizioni di rilevanza sociale, l'affidamento del pensionato nella stabilità del suo trattamento, decorso un lasso temporale adeguato e coerente con il complessivo ordinamento giuridico. ( Precedenti citati: sentenza n. 146 del 2016, secondo cui la diversità delle situazioni e dei sistemi posti a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la diversità delle discipline; sentenza n. 208 del 2014, sulla salvaguardia del legittimo affidamento del pensionato in ordine all'entità del trattamento erogato ).
Riguarda ancheart. 26 legge 315/1967art. 205 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Pensioni - Rettifica dei provvedimenti di liquidazione definitiva da parte degli enti o fondi erogatori - Divergenze tra le relative discipline nel settore pubblico e in quello privato - Auspicio di un tempestivo intervento del legislatore per superarle.
In tema di rettifica dei provvedimenti di liquidazione definitiva da parte degli enti o fondi erogatori delle pensioni, è formulato l'auspicio che il legislatore proceda, con adeguata tempestività, a superare le divergenze tra la disciplina prevista per il settore pubblico dagli art. 26 della legge n. 315 del 1967 e artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e quella prevista per il settore privato dall'art. 52, comma 1, della legge n. 88 del 1989.
Riguarda ancheart. 26 legge 315/1967art. 205 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Previdenza - Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato - Provvedimento definitivo di liquidazione del trattamento pensionistico - Revoca o modifica nel caso di errore di fatto e di errore di calcolo e non anche nel caso errore di diritto -Asserita violazione del principio di eguaglianza - Asserita violazione del principio di proporzione del trattamento pensionistico rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato - Asserita violazione del principio di buon andamento e legalità dell'azione amministrativa - Insussistenza - Scelta discrezionale del legislatore non irragionevole o arbitraria, funzionale all'esigenza di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97 Cost., nella parte in cui non consente la revoca o la modifica del provvedimento definitivo di liquidazione del trattamento pensionistico anche nel caso di errore di diritto. Infatti, sussiste una sostanziale eterogeneità tra le ipotesi di errore di fatto e di calcolo, utilizzate impropriamente quale tertia comparationis , e l'ipotesi di errore di diritto, la cui percezione non gode della medesima immediatezza dei primi. Inoltre, l'esigenza di correggere l'errore di diritto è già sufficientemente garantita nella fase interinale del procedimento di liquidazione del trattamento pensionistico. Il correlativo interesse al rispetto della legittimità dell'azione amministrativa viene, invece, ragionevolmente sacrificato ai contrapposti valori di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento in sede di liquidazione definitiva, dovendosi privilegiare l'interesse del pensionato alla stabilità del vitalizio percepito. Il legislatore ha così esercitato non irragionevolmente il proprio potere di scelta nel regolare la dialettica di interessi parimenti meritevoli di protezione. - Circa il diritto vivente, del quale si deve accertare la compatibilità con i parametri costituzionali invocati, v. la citata sentenza n. 338/2011. - Sul principio di uguaglianza, v. le citate sentenza nn. 108/2006 e 340/2004. - Sulla relazione tra il principio di uguaglianza e le disposizioni costituzionale operanti nel settore in cui il menzionato principio è invocato, v. la citata sentenza n. 91/1984. - Sulla violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, v. le citate sentenze nn. 243/2005, 63/1995, 306/1995 e 250/1993 e le citate ordinanze nn. 100/2013 e 47/2013. - Sull'esercizio del potere di scelta del legislatore nel regolare la dialettica di interessi parimenti meritevoli di protezione, v. le citate sentenze nn. 257/2010 e 34/1999, nonché la citata ordinanza n. 105/2010. - Sulla natura del diritto alla pensione, v. la citata sentenza n. 116/2013. - Sul trattamento pensionistico, quale retribuzione differita, da bilanciare - secondo la discrezionalità del legislatore - anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ai mezzi necessari per far fronte agli impegni di spesa, v. le citate sentenza nn. 116/2013 e 441/1993, nonché le citate ordinanze nn. 202/2006 e 531/2002.
LIMITAZIONE AI SOLI ERRORI DI FATTO DEI CASI DI REVOCA DELLA PENSIONE - TERMINI PER L'ESERCIZIO DEL RELATIVO POTERE - LEGITTIMITA'.
Le norme che disciplinano la revoca delle pensioni ordinarie (civili e militari), escludendola nei casi di errore di diritto e limitandola ai soli casi di errori di fatto da far valere entro termini perentori, non contrastano ne' con l'art. 3 Cost., perche' la denunciata violazione del principio di uguaglianza puo' eventualmente ascriversi non a difetto della normativa, ma ad inerzia della P.A. (e, comunque, l'equiparazione del trattamento pensionistico de quo con l'assicurazione generale obbligatoria e' smentita dalla diversita' delle rispettive discipline); ne' con l'art. 36 Cost., perche' in subiecta materia trattasi di apprezzamenti di opportunita' riservati al legislatore; ne' con l'art. 76 Cost., poiche' la stessa legge di delega assegna al legislatore delegato margini di discrezionalita' estranei al giudizio di costituzionalita'; ne', infine, con l'art. 97 Cost., il quale, nei termini in cui la censura e' proposta, rappresenta semplicemente la riscrittura dell'impugnazione basata sull'art. 3.
sentenza 91/1984massima n. 10129 Riguarda ancheart. 205 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.art. 203 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.art. 26 legge 315/1967