Sentenza n. 92/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1966 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 62legge 648/1950
- art. 64legge 648/1950
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 62, terzo
comma, e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il
riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, promosso con
ordinanza emessa il 23 marzo 1965 dalla Corte dei conti - Sezione
seconda giurisdizionale per le pensioni di guerra - sul ricorso di
Recchione Maria Gabriella, iscritta al n. 160 del Registro ordinanze
1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del
28 agosto 1965.
Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1966 la relazione del
Giudice Costantino Mortati.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto in data 16 gennaio 1957 Recchione Maria Gabriella ha
prodotto ricorso alla Corte dei conti avverso decreto del Ministro del
tesoro che ebbe a negarle il diritto alla pensione di privilegio da lei
invocato come orfana di donna deceduta per fatto di guerra, in base
alla considerazione che essa richiedente risultava figlia adulterina di
Recchione Angela.
La competente Sezione della Corte dei conti, nell'esame del ricorso
predetto, rilevato come la legislazione pensionistica di guerra ha
espressamente inteso escludere ogni diritto a pensione nei confronti di
figli adulterini, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale degli artt. 62, terzo comma, e 64, della legge 10 agosto
1950, n. 648, che tale esclusione sanciscono, nella considerazione che
sembra non manifestamente infondato il ritenere tali norme
contrastanti, anzitutto con l'art. 38 della Costituzione perché gli
adulterini, al pari di tutti gli altri cittadini, se sforniti dei mezzi
di sussistenza, hanno diritto all'assistenza sociale, e che la
normazione in materia di pensione di guerra ha carattere
prevalentemente assistenziale; in secondo luogo con l'art. 30, terzo
comma, perché non assicura agli adulterini (che pure sono compresi
nell'ampia categoria ivi considerata dei figli nati fuori del
matrimonio) la richiesta tutela giuridica e sociale, almeno nel caso di
mancanza di membri della famiglia legittima; infine con l'art. 3
perché la legislazione sulle pensioni di guerra assimila nello stesso
trattamento i figli naturali sicché appare contrario al principio di
eguaglianza differenziare da questo l'altro disposto per gli
adulterini.
Avendo la Corte dei conti ritenuta la questione predetta rilevante
al fine della risoluzione del giudizio ad essa deferito, ha, con
ordinanza del 23 marzo 1965, disposta la sospensione del medesimo e
l'invio degli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 216 del
1965.
Poiché non vi è stata costituzione di parti la Corte ha deciso in
camera di consiglio ai sensi dell'art. 26 della legge n. 87 del 1953. Considerato in diritto .
La questione proposta dall'ordinanza della Corte dei conti relativa
alla compatibilità con gli artt. 38, primo comma, 30, terzo comma, e 3
della Costituzione delle norme sulle pensioni di guerra, che escludono
dal diritto a conseguire tale pensione i figli adulterini di genitori
morti a causa di eventi bellici, non è fondata.
Deve anzitutto escludersi che ricorra il motivo di
incostituzionalità che si vorrebbe dedurre dall'art. 38. Infatti il
diritto al mantenimento ed all'assistenza da questo garantito
costituisce il contenuto di una pretesa attribuita ad ogni cittadino il
quale risulti inabile al lavoro e sfornito dei necessari mezzi di
sussistenza, ed è da soddisfare con appositi istituti e con
determinate modalità, mentre il diritto alla pensione di guerra, pur
riannodandosi al primo perché, come esso, espressione di un'esigenza
di solidarietà sociale, trova il suo specifico titolo negli eventi
connessi allo stato di guerra e nelle particolari situazioni da questo,
direttamente o indirettamente, determinate, ed è regolato con criteri
diversi da quelli che presiedono all'attività meramente assistenziale.
Neppure rilevabile è da ritenere il contrasto che si assume
rispetto all'art. 30, terzo comma, della Costituzione.
La disparità di trattamento, fatta dalla legge ai figli
adulterini, è stata determinata, nell'intento del legislatore, dal
timore di lesioni dei diritti della famiglia legittima. Infatti nel
concorso tra legittimi e adulterini il riconoscimento del diritto di
questi ultimi avrebbe rischiato di ridurre la misura della pensione
percepibile dai primi; preoccupazione, questa, che, comunque la si
valuti, risponde allo stesso dettato dell'art. 30, comma terzo, ultima
parte.
Per analogo motivo è da ritenere infondata la censura argomentata
dall'art. 3 della Costituzione nella parte in cui contiene il divieto
di ogni distinzione fatta derivare da "condizioni personali". Come la
stessa ordinanza ricorda, la costante giurisprudenza della Corte ha
interpretato tale disposizione nel senso che essa non escluda (ed anzi
importi) trattamenti differenziati quando essi risultino giustificati
da situazioni oggettivamente diverse.
Ora non è dubbio che la condizione dei figli adulterini e degli
incestuosi, secondo le disposizioni vigenti che riflettono la comune
coscienza sociale, non è equiparabile a quella degli altri figli
naturali, e pertanto la esclusione del diritto a pensione disposta nei
confronti dei medesimi, riflettendo il sistema cui è informata la
legislazione, non può considerarsi arbitraria. Il che è sufficiente
a far ritenere non contrastanti con l'art. 3 le norme denunciate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
proposta dalla Sezione speciale per le pensioni di guerra della Corte
dei conti, relativa agli artt. 62, terzo comma, e 64 della legge 10
agosto 1950, n. 648, in relazione agli artt. 38, primo comma, 30, terzo
comma, 3, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte