Sentenza n. 92/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1982 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 1150/1942
usata come parametro
- art. 97Costituzione
- art. 2legge 1187/1968
- art. 1legge 10/1977
- art. 3legge 10/1977
- art. 4legge 10/1977
- art. 6legge 10/1977
- art. 11legge 10/1977
- art. 12legge 10/1977
- art. 13legge 10/1977
- art. 1legge 6/1977
- art. 3legge 6/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 (nn. 2, 3
e 4), 34, 36 e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in relazione
all'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, alla legge 30
novembre 1973, n. 756, al d.l. 29 novembre 1975, n. 562, conv. in
legge 22 dicembre 1975, n. 696, e al d.l. 26 novembre 1976, n. 781,
conv. in legge 24 gennaio 1977, n. 6, nonché degli artt. 1, 3, 4, 6,
11, 12 e 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (vincoli di
inedificabilità) promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1978 dal
Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sui ricorsi riuniti
proposti da Zuccari Rita ed altro contro la Regione Umbria ed altro,
iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 del 4 luglio 1979.
Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1982 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorsi notificati rispettivamente il 9 e il 15 dicembre 1977,
Zuccari Rita e Cimignoli Leonardo impugnavano davanti al Tribunale
amministrativo regionale dell'Umbria il regolamento edilizio, con
annesso programma di fabbricazione, adottato dal Comune di Castel
Ritaldi con atto consiliare del 16 maggio 1976, limitatamente alla
classificazione a verde pubblico di un'area di loro proprietà,
lamentando, fra l'altro, che il vincolo, in contrasto con le leggi 19
novembre 1968 n. 1187 e 30 novembre 1973 n. 756, fosse stato disposto
senza indennizzo né limitazione temporale di validità.
Il Tribunale, con ordinanza del 7 novembre 1978, sospendeva la
pronunzia e sollevava questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 7 (nn. 2, 3, 4), 34, 36 e 40 l. n. 1150
del 1942, 21 n. 1187 del 1968, 1 l.30 novembre 1973 n. 756, 1 d.l. 29
novembre 1975 n. 562 convertito in l. 22 dicembre 1975 n. 696, 1 d.l.
26 novembre 1976 n. 781 convertito in l. 24 gennaio 1977 n. 6, 1, 2,
3, 4, 6, 11, 12, 13 l. 28 gennaio 1977 n. 10, nella parte in cui esso
consente di imporre, mediante i vari strumenti urbanistici, vincoli di
natura espropriativa senza la previsione di indennizzo né termine di
durata improrogabile, per contrasto con gli artt. 3, 41, 42,47, 97
Cost.
Il Tribunale premette che, a seguito della sentenza della Corte
costituzionale 29 maggio 1968 n. 55 - la quale ha escluso la
possibilità di imporre vincoli urbanistici con contenuto espropriativo
a tempo indeterminato e senza indennizzo -, il legislatore ordinario,
con legge 19 novembre 1968 n. 1187, stabilì la perdita di efficacia di
detti vincoli se, trascorsi cinque anni dalla loro imposizione, non
fossero stati approvati i piani particolareggiati. Premette ancora il
Tribunale che, successivamente, la legge 30 novembre 1973 n. 756 (poi
prorogata più volte: con d.l. 29 novembre 1975 n. 562, convertito in
l. 22 dicembre 1975 n. 696 e con d.l. 26 novembre 1976 n. 781,
convertito in l. 24 gennaio 1977 n. 6) dichiarò la validità dei
vincoli suddetti sino all'entrata in vigore dell'emananda legge
sull'edificabilità dei suoli. Da ciò è conseguito che, con la
scadenza dell'ultima proroga (quella disposta con il citato d.l. n. 781
del 1976), ogni limite temporale all'efficacia dei vincoli urbanistici
è venuto meno.
Il Tribunale, ciò premesso, nega anche che, con l'entrata in
vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10 sull'edificabilità dei suoli,
sia venuta meno la configurabilità stessa dei vincoli urbanistici.
L'attuale stato della legislazione è perciò, secondo la
prospettata interpretazione, il seguente: a) i suoli di proprietà
privata sono soggetti alla possibile imposizione, per mezzo di
strumenti urbanistici, di vincoli di inedificabilità assoluta, ovvero
di vincoli comportanti la successiva espropriazione, senza che ciò
comporti indennizzo (artt. 7, n. 2, 3, 4, e 40 l. n. 1150 del 1942); b)
i termini di efficacia dei vincoli disposti dai provvedimenti
legislativi n. 1187 del 1968, n. 756 del 1973, n. 562 del 1975 e n. 781
del 1976 sono scaduti; c) gli artt. 1, 3, 4, 6, 11, 12, 13 della legge
n. 10 del 1977 consentono ancora l'imposizione di vincoli non
indennizzabili, ma senza un termine preciso di durata, in contrasto con
quanto stabilito da C. cost. n. 55 del 1968; d) gli artt. 34 e 36 l. n.
1150 del 1942 consentono che anche i programmi di fabbricazione
impongano vincoli, parimenti senza indennizzo e senza termine preciso
di durata.
Questo complesso normativo sembra al Tribunale contrastare con gli
artt. 3 e 42 della Costituzione per le ragioni già risultanti dalla
sent. n. 55 del 1968.
In particolare, il regime di concessione onerosa disposto con la
legge n. 10 del 1977 non è idoneo ad escludere che l'imposizione del
vincolo annulli il valore di scambio del suolo e che essa realizzi
perciò una vicenda sostanzialmente espropriativa.
Il sistema instaurato dalla legge n. 10 del 1977, inoltre, sembra
al Tribunale porsi in contrasto con gli artt. 41, primo, secondo e
terzo comma, 42 e 47 Cost., in quanto esso non impedisce ai proprietari
di aree di lucrare la rendita di posizione ed impone ai costruttori il
contributo di concessione, scoraggiando così l'attività edilizia e
l'accesso alla proprietà della casa da parte dei ceti meno abbienti.
Il Tribunale, prospettando anche una diversa interpretazione,
secondo cui l'art. 21 n. 1187 del 1968 sarebbe ancora in vigore,
ravvisa un profilo di incostituzionalità nell'assenza, nella vigente
normativa, del divieto di prorogare eventuali termini di durata da
assegnare ai vincoli urbanistici, potendo l'assenza del divieto
favorire l'elusione del principio di temporaneità.
Il Tribunale richiama, da ultimo, l'art. 13 della legge n. 10 del
1977, disciplinante i programmi pluriennali d'attuazione, dubitando che
i criteri con cui le singole aree debbono essere inserite nei detti
programmi contrastino con gli artt. 3 e 97 Cost., essendo l'inserzione
rimessa all'arbitrio della pubblica amministrazione.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella G.U. n. 182 del 4 luglio 1979.
Le parti private non si sono costituite. La Regione Umbria non è
intervenuta. La Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta
tardivamente. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale amministrativo
regionale dell'Umbria ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 7 (nn. 2, 3 e 4), 34, 36 e 40 della legge 17
agosto 1942 n. 1150 in relazione all'art. 2 della legge 19 novembre
1968, n. 1187, alla legge 30 novembre 1973 n. 756, al decreto legge 29
novembre 1975 n. 562 convertito nella legge 22 dicembre 1975 n. 696,
al decreto legge 26 novembre 1976 n. 781 convertito nella legge 24
gennaio 1977 n. 6 (ove ritenuti tuttora in vigore) nonché degli artt.
1, 3, 4, 6, 11, 12 e 13 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, nella parte
in cui tutte le suddette norme consentono la possibilità di imporre,
mediante strumenti urbanistici, vincoli di natura sostanzialmente
espropriativa su aree di proprietà privata, senza la previsione di
indennizzo né di un termine di durata non prorogabile dei vincoli
stessi, per contrasto con gli artt. 3, 41, primo, secondo e terzo
comma, e 42, primo, secondo e terzo comma, 47, secondo comma, e 97,
primo comma, della Costituzione.
2. - Per intendere esattamente la complessa problematica, è
opportuno premettere delle considerazioni relative ai presupposti da
cui muove l'ordinanza di rimessione.
Con la sentenza n. 55 del 1968 questa Corte, sviluppando un
indirizzo già accennato nella decisione n. 6 del 1966 e ribadito in
quella n. 56 dello stesso anno 1968, ha dichiarato costituzionalmente
illegittime le disposizioni dell'art. 7 nn. 2, 3,4 e dell'art. 40
della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 nella parte in cui non
prevedevano, e per le limitazioni con contenuto espropriativo, operanti
immediatamente ed a tempo indeterminato, un indennizzo a favore dei
soggetti che avevano un diritto reale sui beni gravati dalle dette
limitazioni.
A seguito di quella decisione, il legislatore intervenne
tempestivamente con la l. 19 novembre 1968 n. 1187 intitolata
"Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n.
1150". Con essa la legislazione precedente venne opportunamente
adeguata alla ricordata decisione di questa Corte e, tra l'altro, si
stabilì che i predetti vincoli avrebbero perso efficacia qualora,
entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore
generale, non fossero stati approvati i relativi piani
particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione
convenzionati; per i piani regolatori approvati anteriormente alla data
di entrata in vigore della legge, il termine suindicato decorreva da
detta data.
Successivamente venne emanata la l. 30 novembre 1973 n. 756, la
quale statuì che i vincoli urbanistici sarebbero stati efficaci sino
all'entrata in vigore della nuova legislazione sul regime dei suoli e,
comunque, non oltre due anni dall'entrata in vigore della legge; tale
termine fu una prima volta prorogato di un anno con il d.l. 29 novembre
1975 n. 562 convertito nella l. 22 dicembre 1975 n. 696 e poi di due
mesi con il d.l. 26 novembre 1976 n. 781 convertito nella legge 24
gennaio 1977 n. 6 e cioè sino all'entrata in vigore della legge 28
gennaio 1977 n. 10 (c.d. legge Bucalossi). Peraltro, in detta legge non
vi è riferimento alcuno ai vincoli urbanistici.
3. - In tale realtà normativa, l'ordinanza di rimessione pone
alternativamente le seguenti questioni di costituzionalità: o della
materia dei vincoli urbanistici si è occupata sia pure implicitamente
la cit. legge n. 10 del 1977 ed allora la relativa disciplina, non
prevedendo alcun termine di efficacia per detti vincoli e ripristinando
quindi la situazione anteriore alla sentenza n. 55 del 1968 di questa
Corte, sarebbe incostituzionale; ovvero, se è rimasta in vigore la
normativa precedente nella parte in cui può esserle riconosciuta
natura permanente (cioè limitatamente alla legge n. 1187 del 1968),
deve ritenersi che questa è egualmente incostituzionale perché in
essa manca una norma che faccia divieto di prorogare il suindicato
termine di cinque anni. Oltre a porre tale questione, il Tribunale
amministrativo regionale dell'Umbria trae generico spunto dalla materia
di cui trattasi per impugnare le riportate disposizioni della legge n.
10 del 1977 anche per contrasto:
a) con l'art. 41 Cost., in quanto ostacolano una attività
economica di utilità sociale, quale la costruzione di alloggi;
b) con gli artt. 42, primo e secondo comma, e 47 Cost., in quanto
ostacolano l'acquisto di alloggi da parte dei cittadini meno abbienti;
c) con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto consentono di costituire
situazioni diverse tra proprietari di aree, secondo il mero arbitrio
degli organi della pubblica amministrazione.
4. - È evidente come, tra le varie questioni sollevate dal giudice
a quo, siano manifestamente irrilevanti quelle indicate sotto le
lettere a), b) e c) del numero precedente. Si tratta, infatti, di
critiche che vengono mosse alla legge sopra indicata senza che vi sia
alcun nesso con il giudizio a quo, il quale è stato promosso dai
ricorrenti al fine di contestare la validità del vincolo a verde
pubblico imposto - senza indennizzo né limitazione temporale
d'efficacia - su aree di loro proprietà con il programma di
fabbricazione adottato dal Comune di Castel Ritaldi con deliberazione
16 maggio 1976. Trattasi, infatti, di problemi di natura più
politico- economica che giuridica, i quali non hanno alcuna influenza
sulla validità di detto vincolo, su cui, invece, rileva la questione
per prima indicata e diretta ad accertare se ancora sussista nella
legislazione vigente quella limitazione temporale richiesta dalla sent.
n. 55 del 1968.
5. - Prima di procedere all'esame della detta questione non è
superfluo, peraltro, formulare due precisazioni.
La prima concerne la legittimità costituzionale degli atti
normativi che consentono, come nella specie, l'imposizione di vincoli
urbanistici con il programma di fabbricazione, e non mediante piani
regolatori generali, legittimità già riconosciuta da questa Corte con
la sent. n. 23 del 1978, alla quale è sufficiente far riferimento.
La seconda concerne la portata della prospettata questione, la
quale, riferendosi ad un vincolo a verde pubblico, riguarda
esclusivamente le limitazioni alla proprietà e ad altri diritti reali
preordinate ad un successivo trasferimento coattivo.
Il thema decidendum risulta quindi circoscritto soltanto a tale
categoria di vincoli urbanistici, rispetto alla quale rimane
indubbiamente ferma la ratio della più volte ricordata sent. n. 55 del
1968. Deve ritenersi, invero, che contrasta con la garanzia stabilita
dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione il fatto che la
proprietà rimanga indefinitamente gravata (senza indennizzo) da un
vincolo, il quale, per lo stato di incertezza che crea, incide
profondamente sul complesso di facoltà consentite dalla legge al
titolare del diritto, sottraendogli la possibilità di una adeguata e
razionale utilizzazione.
6. - Ciò posto, osserva la Corte che, non sussistendo sul problema
un'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale (c. d. "diritto
vivente"), occorre procedere direttamente all'interpretazione della
complessa normativa.
Al riguardo, va escluso anzitutto che la legge n. 10 del 1977 abbia
regolato la materia dei vincoli urbanistici. A dimostrazione di ciò,
si rileva che nessuna norma fa riferimento esplicito o implicito a
detta materia e che, per di più, espressamente nei lavori preparatori
(vedasi la Rel. governativa al disegno di legge) è precisato che dei
vincoli urbanistici la nuova normativa non ha inteso occuparsi.
Dopo quanto sopra osservato rispetto ai vincoli urbanistici
preordinati a un successivo trasferimento coattivo, i quali
costituiscono, come pur si è detto, l'esclusivo oggetto del giudizio,
non è il caso di soffermarsi sul motivo che ha potuto indurre il
legislatore in tal senso, essendo sufficiente la constatazione che la
nuova legge, non disciplinando l'istituto, ha lasciato inalterata,
sotto il profilo che qui interessa, la situazione preesistente.
7. - Occorre pertanto far riferimento alla normativa vigente prima
dell'entrata in vigore di detta legge, nell'ambito della quale
normativa sembra alla Corte, pur con le innegabili difficoltà
ermeneutiche create da una legislazione disorganica e farraginosa, che
vada riconosciuto carattere permanente alla cit. l. n. 1187 del 1968,
mentre di natura temporanea risultano la l. n. 756 del 1973 e le
successive disposizioni di proroga.
Questi ultimi provvedimenti, secondo l'espressa previsione
contenuta nei medesimi, dovevano avere efficacia sino all'entrata in
vigore della nuova disciplina sul regime dei suoli e pertanto hanno
cessato di essere operanti a seguito dell'emanazione della l. n. 10 del
1977. La l. n. 1187 del 1968 non prevede, invece, alcun termine finale,
giacché anzi il suo contenuto esclude che razionalmente potesse essere
apposta una limitazione di carattere temporale. Essa, infatti, ha
modificato e integrato la legge urbanistica, la quale, in sé
considerata, ben poteva sopravvivere alla nuova disciplina
sull'edificabilità dei suoli, come in effetti è sopravvissuta, e
quindi non sarebbe stato giustificato limitarne aprioristicamente
l'efficacia sino all'entrata in vigore di detta normativa. Il suo
contenuto non riguarda una situazione transeunte ma regola in maniera
definitiva la materia, sostituendo con le opportune modificazioni e
integrazioni le norme della legge urbanistica, dichiarate
incostituzionali, relative al contenuto dei piani regolatori, alle
misure di salvaguardia, alle limitazioni per l'allineamento degli
edifici, nonché al termine di efficacia dei vincoli urbanistici;
rispetto a questo ultimo punto, non è superfluo aggiungere come la
legge concerna non soltanto i piani regolatori già approvati, ma anche
quelli che, senza alcun limite temporale, sarebbero stati
successivamente adottati, il che sta a dimostrare ulteriormente come la
normativa venne emanata con l'intento che essa operasse in permanenza.
8. - Conseguentemente, va esaminato l'ulteriore dubbio del giudice
a quo, secondo cui anche la disciplina della ricordata l. n. 1187 del
1968 non si sottrarrebbe a rilievi di incostituzionalità perché non
stabilisce che il termine di cinque anni non è prorogabile.
In proposito osserva la Corte che la previsione espressa di
improrogabilità non avrebbe alcun rilievo perché non avrebbe impedito
alla legge successiva, trattandosi di atti normativi di eguale grado
gerarchico, di modificare la disciplina precedente e disporre la
proroga del termine. D'altro canto, un divieto del genere non sarebbe
neppure logicamente giustificato, potendo insorgere, nella realtà
sociale sempre in trasformazione, delle esigenze che consigliano al
legislatore di emanare una legge di proroga, soggetta, peraltro, al
controllo di questa Corte sotto il profilo dell'arbitrarietà e
irrazionalità in relazione agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost.
9.-Per le suesposte considerazioni, ritiene la Corte che la legge
n. 1187 del 1968 sia ancora in vigore e disciplini la materia in esame
conformemente alla decisione n. 55 del 1968.
È appena il caso di aggiungere che detta normativa va adesso
interpretata nel sistema che si è venuto ad integrare successivamente
alla sua emanazione; in particolare, la cessazione del vincolo farà
venire meno soltanto lo specifico onere relativo e il titolare del bene
si troverà quindi nella medesima situazione di tutti gli altri aventi
un diritto reale sui beni, restando così assoggettato a tutto quanto
la legge e gli strumenti urbanistici, compreso il programma pluriennale
di attuazione, dispongono.
Deve pertanto concludersi che le proposte questioni non sono
fondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 7 (nn. 2, 3 e 4), 34, 36 e 40 della legge 17
agosto 1942 n. 1150 in relazione all'art. 2 della legge 19 novembre
1968 n. 1187, alla legge 30 novembre 1973 n. 756, al decreto legge 29
novembre 1975 n. 562 convertito nella legge 22 dicembre 1975 n. 696, al
decreto legge 26 novembre 1976 n. 781 convertito nella legge 24 gennaio
1977 n. 6 (ove ritenuti tuttora in vigore), nonché degli artt. 1, 3,4,
6,11,12 e 13 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, nella parte in cui
tutte le suddette norme consentono la possibilità di imporre, mediante
strumenti urbanistici, vincoli di natura sostanzialmente espropriativa
ad aree di proprietà privata, senza la previsione di indennizzo né di
un termine di durata non prorogabile dei vincoli stessi, sollevata con
l'ordinanza in epigrafe dal Tribunale amministrativo regionale
dell'Umbria in riferimento agli artt. 3, 41, 42, primo e secondo comma,
47, nonché 97 della Costituzione.
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
delle stesse disposizioni di legge in riferimento all'art. 42 terzo
comma, della Costituzione.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 27 aprile 1982.
F.to : LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
GUGLIELMO ROEHRS SEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte