Sentenza n. 92/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/03/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 438, 439 e 440 del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 15 aprile 1991 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a
carico di Scattaretica Salvatore ed altri, iscritta al n. 447 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un'udienza preliminare nella quale
l'instaurazione del giudizio abbreviato chiesta dagli imputati era
stata preclusa dal dissenso del pubblico ministero, motivato con
l'indecidibilità allo stato degli atti (per l'esigenza di acquisire
al dibattimento le deposizioni testimoniali del personale di polizia
giudiziaria che aveva proceduto all'arresto ed al sequestro del corpo
di reato), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Torino, con ordinanza del 15 aprile 1991, ha sollevato, su
eccezione della difesa, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo
comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale del
"combinato disposto degli artt. 438, 439 e 440 del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di
dissenso del pubblico ministero, motivato con l'impossibilità che il
processo sia definito allo stato degli atti, il giudice dell'udienza
preliminare che ritiene che l'impossibilità addotta dipende da fatto
rimediabile dello stesso pubblico ministero, non possa indicare alle
parti i temi incompleti sui quali si rende necessario acquisire
ulteriori informazioni ai fini della decisione in ordine alla
possibilità di definire il processo allo stato degli atti".
Il giudice rimettente osserva innanzitutto, in punto di rilevanza,
che il dissenso del pubblico ministero motivato dall'insufficienza
delle indagini preliminari non potrebbe, ove questa fosse reale,
ritenersi ingiustificato, sicché in tal caso non potrebbe farsi
luogo all'applicazione, in esito al dibattimento, della riduzione di
pena di cui all'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen., prevista
nella sentenza di questa Corte n. 81 del 1991.
Rileva, poi, che le indagini preliminari sono finalizzate solo ad
una delibazione della notitia criminis onde configurarla entro una
precisa imputazione a scegliere il tipo di domanda da proporre al
giudice competente (art. 326 cod. proc. pen. e direttiva n. 37 della
legge delega); con la conseguenza che dall'obbligo di imparziale
applicazione della legge e dai principi di cui agli artt. 104 e 107
Cost. non può farsi discendere il potere-dovere del pubblico
ministero di svolgere tutte le ulteriori indagini utili a consentire
la definizione anticipata del processo mediante il rito abbreviato.
Tuttavia, poiché il compimento di indagini non sufficienti a tale
fine può - come nella specie - dipendere da una scelta volontaria
del pubblico ministero e ricollegarsi ad una strategia processuale
non sindacabile dai giudici dell'udienza preliminare o del
dibattimento, è in tal caso ravvisabile, secondo il giudice a quo,
una violazione del principio di uguaglianza: sia per la disparità di
trattamento che - in termini di privazione della riduzione di pena di
cui all'art. 442 cod. proc. pen. - consegue alla scelta del pubblico
ministero di svolgere o non svolgere, in casi sostanzialmente
identici, indagini sufficienti al predetto fine; sia per la
correlativa lesione del principio di parità tra accusa e difesa, non
sanabile con le investigazioni difensive di cui all'art. 38 disp.
att. cod. proc. pen., in quanto i poteri del difensore al riguardo
sono più limitati di quelli del pubblico ministero.
Nella medesima ipotesi, sarebbe violato, inoltre, il principio di
legalità della pena (art. 25, secondo comma, Cost.), in quanto la
scelta del pubblico ministero di non svolgere indagini sufficienti
alla definizione del processo allo stato degli atti vincola il
giudice a non concedere, in caso di condanna, la predetta riduzione
di pena. Né tale soggezione alle scelte del pubblico ministero
potrebbe dirsi esclusa dalla facoltà del giudice dell'udienza
preliminare di dare ingresso all'integrazione probatoria prevista
dall'art. 422 cod. proc. pen., dato che questa facoltà è
rigorosamente limitata a quanto sia manifestamente decisivo ai fini
del rinvio a giudizio o del non luogo a procedere e non può quindi
estendersi alle attività di integrazione dello stato degli atti che
appaiano necessarie per definire il processo. Donde l'esigenza di
introdurre, sulla falsariga del citato art. 422 - in caso di
insufficienza rimediabile delle indagini preliminari - un potere-dovere del giudice di indicare alle parti, ed in particolare al
pubblico ministero, i temi da questi lasciati incompleti sui quali è
necessario acquisire ulteriori informazioni al fine di poter definire
il processo allo stato degli atti.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata.
L'Avvocatura ricorda che, nella sentenza n. 81 del 1991, questa
Corte ha espressamente affermato che il controllo sul dissenso del
pubblico ministero al giudizio abbreviato "non può trovar posto
all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, non può venir
affidato al giudice preposto ad essa, perché ciò significherebbe
adottare un rito speciale contro le determinazioni del pubblico
ministero"; ed ha, inoltre, precisato i limiti entro i quali deve
esercitarsi il controllo suddetto, individuandone la funzione "nel
dare al giudice del dibattimento la possibilità di far luogo alla
riduzione della pena allorquando il dissenso del pubblico ministero
gli risulti ingiustificato" e indicando il parametro per il suo
concreto esercizio nella valutazione della "effettiva utilità del
passaggio al dibattimento" secondo il criterio della decidibilità
allo stato degli atti.
La tesi del giudice rimettente è, secondo l'Avvocatura, in
contrasto con tali enunciazioni, perché comporterebbe l'attribuzione
ad un giudice non investito di plena iurisdictio del sindacato sulle
scelte investigative del pubblico ministero ai fini della decisione
di merito anziché del rinvio a giudizio e si risolverebbe perciò in
un'ingiustificata ingerenza nella sfera di autonomia dell'organo
dell'accusa inerente la scelta del rito e della strategia
processuale. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Torino dubita, in
riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., della legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439 e 440 cod.
proc. pen. Tali disposizioni sono impugnate nella parte in cui non
prevedono che - qualora il dissenso del pubblico ministero
all'introduzione del giudizio abbreviato chiesto dall'imputato sia
motivato con l'impossibilità che il processo sia definito allo stato
degli atti - il giudice dell'udienza preliminare, che ritenga
l'impossibilità addotta dipendente da fatto rimediabile dello stesso
pubblico ministero, possa indicare alle parti i temi lasciati
incompleti, sui quali si rende necessario acquisire ulteriori
informazioni ai fini della decisione in ordine alla possibilità di
definire il processo allo stato degli atti; e ciò, sulla falsariga
del meccanismo di integrazione probatoria previsto dall'art. 422 cod.
proc. pen.
Il pubblico ministero - osserva il giudice a quo - non è
istituzionalmente tenuto a compiere indagini sufficienti al suddetto
fine (cfr. art. 326 cod. proc. pen.), ed il compierle o meno può
dipendere da una sua scelta volontaria e ricollegarsi alla strategia
processuale da lui perseguita. Questa, d'altra parte, non è
sindacabile dai giudici del dibattimento o dell'udienza preliminare;
né questi può porre rimedio all'insufficienza disponendo
l'integrazione probatoria di cui all'art. 422 cod. proc. pen., dato
che essa è rigorosamente limitata a quanto sia manifestamente
decisivo ai fini del rinvio a giudizio o del proscioglimento.
Perciò, sotto il profilo della riduzione di pena che consegue
all'esperimento del giudizio abbreviato (art. 442 cod. proc. pen.),
ne deriverebbe una violazione, sia del principio d'uguaglianza, per
la disparità di trattamento di situazioni identiche dipendente dalle
scelte del pubblico ministero e per la correlativa lesione del
principio di parità tra accusa e difesa; sia del principio di
legalità della pena (art. 25 Cost.), perché da tali scelte
dipenderebbe la possibilità per il giudice di concedere la predetta
riduzione di pena.
2. - L'Avvocatura dello Stato sostiene che la prospettiva indicata
dal giudice a quo non dovrebbe trovare accoglimento perché -
comportando un'ingerenza del giudice dell'udienza preliminare nelle
determinazioni del pubblico ministero concernenti la scelta del rito
e la strategia processuale - si porrebbe in contrasto con le
enunciazioni della sentenza di questa Corte n. 81 del 1991; in
particolare, con quella secondo cui il controllo sul dissenso del
pubblico ministero non può essere affidato a tale giudice "perché
ciò significherebbe adottare un rito speciale contro le
determinazioni del pubblico ministero" e va, invece, effettuato dal
giudice del dibattimento - secondo il criterio della decidibilità
allo stato degli atti - in quanto è funzionale solo a consentire la
riduzione di pena ove il dissenso risulti ingiustificato.
Tali rilievi non persuadono, perché sono insufficienti a dare
soluzione al quesito centrale posto dall'ordinanza di rimessione.
Nella citata sentenza n. 81 del 1991, così come nelle altre
precedenti sentenze sull'argomento (nn. 66 e 183 del 1990), occorre,
invero, distinguere la ragione fondante della dichiarata
incostituzionalità delle norme sull'introduzione del giudizio
abbreviato, da quelle statuizioni additive che - essendo fondate su
valutazioni condotte alla stregua del principio di uguaglianza - non
potevano che ispirarsi a criteri di armonizzazione con la disciplina
assunta a parametro ed essere, quindi, inevitabilmente condizionate
dai dati emergenti dal sistema positivo. Donde il valore relativo di
tali statuizioni, che non possono definirsi vincolanti in un contesto
normativo diverso né, tanto meno, precludere il raffronto coi
principi costituzionali di disposizioni cui esse risultino
inapplicabili.
Il nucleo essenziale di tali decisioni sta nel riconoscimento
dell'incompatibilità con un ordinamento costituzionale fondato sui
principi di uguaglianza e di legalità della pena, di una disciplina
che affida(va) a scelte discrezionali - immotivate e, quindi,
insindacabili - del pubblico ministero l'accesso dell'imputato ad un
rito dal quale scaturiscono automaticamente rilevanti effetti sulla
determinazione della pena.
Più di recente, poi, l'interesse dell'imputato ed, insieme,
dell'ordinamento a che le determinazioni incidenti sulla misura della
pena siano soggette a controllo giurisdizionale è stato riconosciuto
- a garanzia anche del diritto di difesa - pure rispetto a quelle
adottate dallo stesso giudice dell'udienza preliminare in punto di
decidibilità "allo stato degli atti" (sentenza n. 23 del 1992).
Analogamente, la necessità che non sia rimessa a scelte delle parti,
ma riservata al giudice la decisione sulla congruità della pena è
stata sancita - ai fini del rispetto dell'art. 27, secondo comma,
Cost. - anche nei confronti del consimile rito dell'applicazione di
pena su richiesta (sentenza n. 313 del 1990).
Dall'incostituzionalità di una disciplina fondata su
determinazioni insindacabili del pubblico ministero è scaturita la
necessità di introdurre su di esse un controllo giurisdizionale e,
conseguentemente, di individuare i criteri oggettivi su cui esse
potevano fondarsi e la sede del controllo: ciò che è avvenuto non
in diretta applicazione degli specifici principi costituzionali
attinenti alla materia considerata, ma secondo criteri di adeguamento
desunti dall'interpretazione del sistema positivo.
Così è a dire, innanzitutto, per il criterio (decidibilità allo
stato degli atti) cui si è ancorato il dissenso del pubblico
ministero: che è stato individuato - "al momento", e senza escludere
che da parte del legislatore "siano enucleabili criteri ulteriori" -
attraverso il "confronto con i poteri conferiti al giudice dall'art.
440, primo comma" (sentenza n. 81 del 1991, par. 6).
Altrettanto vale per l'individuazione nel giudice del dibattimento
del soggetto abilitato a controllare il dissenso. Nella sentenza n.
66 del 1990 (par. 8), ciò è avvenuto per uniformare la disciplina
transitoria del rito abbreviato a quella dell'analogo rito - dedotto
a termine di raffronto - dell'applicazione di pena su richiesta, ove
detto potere è appunto attribuito al giudice dibattimentale (art.
448, primo comma). Nella sentenza n. 81 del 1991, poi, l'identica
soluzione è stata fondata sulla considerazione che, affidando tale
potere al giudice dell'udienza preliminare, si sarebbe pervenuti ad
"adottare un rito speciale contro le determinazioni del pubblico
ministero", mentre è "in armonia con le normali prerogative del
pubblico ministero" disegnate dal nuovo codice che la "scelta del
rito processuale" sia a lui riservata (parr. 5 e 6). Anche in tal
caso, quindi, si è operata non una ricognizione astratta dei poteri
costituzionalmente riservati al pubblico ministero, ma una doverosa
armonizzazione ai principi del concreto sistema processuale vigente.
3. - Tanto premesso, si deve osservare che, rispetto ai quesiti
risolti con le precedenti decisioni in materia, quello su cui va qui
condotta l'indagine presenta un decisivo carattere differenziale: di
non potere, cioè, trovare risposta attraverso le soluzioni
adeguatrici in esse precisate.
Resta evidentemente fermo, e va anzi ribadito, che l'introduzione,
o meno, di un rito avente automatici effetti sulla determinazione
della pena non può farsi dipendere da scelte discrezionali del
pubblico ministero. Tali sono, indubbiamente, quelle con le quali
costui decide quali, e quante, indagini esperire per porle a base
della richiesta di rinvio a giudizio e, più in generale, quelle
connesse alla sua strategia processuale: la quale può fargli
preferire - in quanto li ritenga non necessari a tal fine - di
rinviare al dibattimento l'esperimento di certi mezzi o
l'acquisizione di determinate prove.
Rispetto al giudizio abbreviato, ciò comporta l'inaccettabile
paradosso per cui il pubblico ministero può legittimamente
precluderne l'instaurazione allegando lacune probatorie da lui stesso
discrezionalmente determinate. Sicché, una volta affermato che un
mero atto di volontà del pubblico ministero non può condizionare
l'interesse dell'ordinamento alla semplificazione del rito e quello
dell'imputato alla riduzione della pena, deve trarsi il corollario
che tale condizionamento non può farsi derivare neanche da un atto
di volontà (implicita) concretatisi nello svolgimento di indagini
insufficienti alla decidibilità con giudizio abbreviato.
Rispetto alle suddette scelte del pubblico ministero, d'altra
parte, un sindacato giurisdizionale del tipo di quello introdotto con
le precedenti decisioni non è concretamente possibile.
Innanzitutto, la natura eminentemente soggettiva e discrezionale
di tali scelte comporta che analoghe caratteristiche finirebbe
fatalmente per avere il sindacato del giudice. Inoltre, questo
sarebbe privo di fondamento normativo nel sistema vigente, dato che
le indagini preliminari sono finalizzate, non ad un accertamento
pieno, ma all'acquisizione di quanto è necessario all'esercizio
dell'azione penale (art. 326) e che la loro (relativa) "completezza"
(cfr. sentenza n. 88 del 1991) va misurata su quest'ultimo metro e
non sul primo.
Per altro verso, l'insufficienza dell'investigazione del pubblico
ministero rispetto al fine in discorso non è colmabile attraverso il
potere di integrazione attribuito al giudice dell'udienza preliminare
dall'art. 422 cod. proc. pen., dato che il suo esercizio - pur se
può indirettamente contribuire all'acquisizione di un quadro
probatorio sufficiente alla decisione "allo stato degli atti" - è
rigorosamente delimitato dal ben diverso ed esclusivo scopo della
raccolta, con un numero circoscritto di mezzi, di quelle sole prove
che siano "manifestamente decisive" ai fini del rinvio a giudizio o
del proscioglimento e che perciò possono non coincidere con quelle
necessarie per una decisione allo stato degli atti.
4. - Escluso, quindi, che si possano ricavare dall'ordinamento
vigente correttivi idonei a sanare la situazione qui evidenziata, è
perciò necessario, al fine di ricondurre l'istituto a piena sintonia
con i principi costituzionali, che il vincolo derivante dalle scelte
del pubblico ministero sia reso superabile con l'introduzione di un
meccanismo di integrazione probatoria.
Al riguardo, è innanzitutto da osservare che, nel quadro della
generale finalità di semplificare il processo ed evitare
dibattimenti non necessari, un'integrazione probatoria è già
prevista, dall'art. 422, al più limitato fine di consentire la
decisione circa il rinvio a giudizio o il proscioglimento; sicché
non appare coerente che essa sia esclusa quando le medesime finalità
sono perseguite introducendo un procedimento che si conclude con una
decisione di merito.
In secondo luogo, si deve rilevare che la configurazione del
giudizio abbreviato come giudizio "a prova contratta", - basato,
cioè, su uno scambio in cui la riduzione di pena non ha come
contropartita il solo interesse dell'ordinamento alla semplificazione
attraverso la rinuncia dell'imputato al dibattimento ed il
riconoscimento del valore di prova agli elementi acquisiti dal
pubblico ministero, ma richiede, in più, la rinuncia al diritto ad
eventuali allegazioni difensive - non è affatto un connotato
ineliminabile di tale giudizio.
Si deve, infatti, sottolineare che un modello di giudizio
abbreviato che consente un'integrazione probatoria è positivamente
previsto, nello stesso codice, per il caso di trasformazione del
giudizio direttissimo in giudizio abbreviato (art. 452, secondo
comma): integrazione che per di più, in tale ipotesi non soggiace -
almeno secondo l'interpretazione prevalente - a particolari
limitazioni, dato che tale disposizione richiama l'art. 422 solo
quanto alle forme, e non anche ai limiti concernenti la tipologia
degli atti esperibili.
Può aggiungersi che, secondo autorevole dottrina, la prospettiva
dell'integrazione probatoria consentirebbe, sia di salvaguardare quel
nesso di inscindibilità tra riduzione della pena ed effettiva
celebrazione del giudizio abbreviato, che questa Corte ha
riconosciuto essere nota caratterizzante il nuovo istituto (sentenze
nn. 277 del 1990 e 176 del 1991); sia di superare le problematiche
che la configurazione data dal legislatore al consenso del pubblico
ministero ha evidenziato sul piano costituzionale.
5. - Dalle considerazioni sinora svolte emerge chiaramente, però,
che la problematica sottesa alla questione in esame non può
risolversi con una pronunzia additiva di questa Corte, ma richiede un
intervento legislativo.
Innanzi tutto la soluzione indicata dal giudice a quo, di
consentire cioè - in caso di insufficienza dovuta a fatto
rimediabile del pubblico ministero - un'integrazione probatoria
nell'ambito dell'udienza preliminare, richiede l'effettuazione di una
pluralità di scelte sulle modalità di prospettazione delle prove,
sui poteri da conferire al giudice, sull'eventuale delimitazione dei
mezzi di prova esperibili; e per di più, se contenuta - come il
medesimo giudice prospetta - nei limiti fissati dall'art. 422,
richiederebbe una regolamentazione del regime di utilizzazione degli
atti compiuti in caso di mancato esperimento del giudizio abbreviato.
Si tratta, quindi, anche indipendentemente da una più ampia
revisione dell'istituto, che collochi tale integrazione all'interno
del giudizio abbreviato, di scelte che rientrano nella
discrezionalità del legislatore, la cui urgenza è resa evidente
dall'esigenza di ricondurre la normativa impugnata a piena coerenza
con i principi costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439 e 440 del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
25 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Torino con ordinanza del 15 aprile 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte