Sentenza n. 922/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 399Codice di procedura penale
- art. 11legge 400/1984
citata
- art. 152Codice di procedura penale
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 399 del codice
di procedura penale, come sostituito ad opera dell'art.11 della legge
31 luglio 1984, n.400 (Norme sulla competenza penale e sull'appello
contro le sentenze del pretore), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1987 dalla Sezione istruttoria
presso la Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico
di Cobianchi Roberta, iscritta al n.820 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa il 3 dicembre 1987 dalla Sezione istruttoria
presso la Corte d'appello di Perugia nel procedimento penale a carico
di Crincoli Adriano, iscritta al n.70 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.11, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
3) ordinanza emessa il 1° dicembre 1987 dalla Sezione
istruttoria presso la Corte d'appello di Trento nel procedimento
penale a carico di Abeccara Gianfranco ed altri, iscritta al n. 107
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n.14, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 13 ottobre 1987 la Sezione istruttoria
presso la Corte d'appello di Bologna ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400, "sostitutivo"
dell'art.399, primo comma, del codice di procedura penale. Ciò in
quanto prima dell'entrata in vigore della legge n. 400 del 1984,
"identica disposizione" è stata dichiarata costituzionalmente
illegittima con sentenza n. 224 del 1983, "nella parte in cui esclude
il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di
cui all'art.152, comma secondo, cod. proc. pen., avverso la sentenza
del pretore, che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per
amnistia o prescrizione".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54, prima serie speciale, del
23 dicembre 1987.
Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
2. - Una identica questione ha sollevato anche la Sezione
istruttoria presso la Corte d'appello di Perugia con ordinanza del 3
dicembre 1987, denunciando, sempre in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, e sempre richiamando la sentenza n. 224 del 1983,
l'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, nel testo
"riformato" dalla legge 31 luglio 1984, n. 400, "nella parte in cui
esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei
limiti dell'art. 152 comma 2° C.P.P., avverso la sentenza del pretore
che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11, prima serie speciale, del
16 marzo 1988.
Nemmeno in tale giudizio si è costituita la parte privata né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. - Con ordinanza del 1° dicembre 1987 la Sezione istruttoria
presso la Corte d'appello di Trento ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 136 della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 399 del codice di procedura penale, "nella parte in cui
esclude che l'imputato possa appellare la sentenza di non doversi
procedere per amnistia, ai fini e nei limiti di cui all'art.152, II
comma c.p.p.".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14, prima serie speciale, del
6 aprile 1988.
La parte privata non si è costituita né ha spiegato intervento
il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - Le tre ordinanze in epigrafe sollevano questioni di
legittimità costituzionale quasi del tutto coincidenti: i relativi
giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi con un'unica
sentenza.
2. - Comune oggetto di censura è l'art.399, primo comma, del
codice di procedura penale, quale sostituito ad opera dell'art.11
della legge 31 luglio 1984, n.400, nella parte in cui esclude il
diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti
dell'art.152, secondo comma, dello stesso codice, contro la sentenza
istruttoria del pretore che l'abbia prosciolto per amnistia.
Ad avviso di tutti i giudici a quibus, che concordemente adducono
come specifico precedente la sentenza n. 224 del 1983, la norma
impugnata sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione. In aggiunta a tali parametri la Sezione istruttoria
presso la Corte d'appello di Trento invoca anche l'art.136 della
Costituzione, richiamando in proposito un altro precedente di questa
Corte, la sentenza n. 73 del 1963.
Poiché, in definitiva, le ordinanze di rimessione muovono
all'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, quale
risulta a seguito della novellazione dell'intero articolo operata
dall'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400, l'addebito di aver
ripetuto l'"identica" norma dichiarata costituzionalmente illegittima
con la sentenza n. 224 del 1983, è l'ultimo dei tre parametri
dedotti a venire subito in considerazione. Come sintetizza il
giudice che invoca tale parametro, "il rigore del precetto
costituzionale", di cui al primo comma dell'art. 136, imponendo "al
legislatore" di "accettare l'immediata cessazione dell'efficacia
giuridica della norma illegittima", non gli consentirebbe di
"riprodurre una norma dichiarata illegittima".
La questione è fondata.
3. - Effettivamente, non molto tempo dopo che, con la sentenza n.
224 del 24 luglio 1983, questa Corte aveva dichiarato
costituzionalmente illegittimo il testo dell'allora vigente art. 399,
primo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui
esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei
limiti di cui all'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., avverso
la sentenza del Pretore, che lo abbia prosciolto per estinzione del
reato per amnistia o prescrizione", l'art. 11 della legge 31 luglio
1984, n. 400, recante "Nuove norme sulla competenza penale e
sull'appello contro le sentenze del pretore", nel sostituire per
intero l'art. 399 del codice di procedura penale, ha riprodotto il
precetto dedicato all'individuazione delle sentenze istruttorie
pretorili appellabili dall'imputato (v. il secondo periodo del primo
comma) usando le identiche parole del testo antecedente, senza tenere
in alcun conto la statuizione della sentenza n. 224 del 1983 relativa
ad esso, come immediatamente è stato sottolineato da autorevole
dottrina.
La trascuratezza risulta tanto più sorprendente se si considera
che ad altre analoghe statuizioni della stessa sentenza - quelle
relative agli artt. 512 n. 2 e 513 n. 2 del codice di procedura
penale - si sono uniformati gli artt. 3 e 4 della medesima legge 31
luglio 1984, n. 400, il secondo dei quali frutto di un emendamento
governativo, non diversamente dal qui censurato art. 11. Ed una tale
trascuratezza appare ancora più grave perché dà luogo ad un
inaccettabile squilibrio dell'art. 399, primo comma, non tanto con
gli artt. 512 e 513 del codice di procedura penale, i quali, per il
fatto di riguardare l'appello contro le sentenze dibattimentali,
rispondono ad una logica parzialmente diversa, potendo l'estinzione
del reato dipendere nella fase del giudizio anche dalla valutazione
delle circostanze, quanto con il parallelo art. 387, terzo comma, del
codice di procedura penale, concernente l'appello contro le sentenze
del giudice istruttore, non coinvolto dalla legge n. 400 del 1984 e
rimasto, perciò, tuttora operante, con riferimento ai casi di
proscioglimento per amnistia, nei termini fissati dalla sentenza n.
224 del 1983.
Né, a giustificazione dell'atteggiamento adottato dal legislatore
del 1984 in ordine alla parte dell'art. 399, primo comma, del codice
di procedura penale che qui interessa, potrebbe addursi il mutamento
del quadro normativo conseguente alla nuova legge rispetto al quadro
normativo nel quale si era inserita la sentenza n. 224 del 1983. Le
modificazioni apportate dalla legge n. 400 del 1984, come
l'intitolazione data ad essa puntualmente sottolinea, concernono, da
un lato, l'ampliamento della competenza pretorile (artt. 1, 2, 5) e,
dall'altro, la devoluzione dell'appello contro le sentenze
pronunciate dal pretore alla corte d'appello e alla sezione
istruttoria, anziché, come per il passato, al tribunale e al giudice
istruttore (artt. 3, 4, 6- 11). Innovazioni tutte circoscritte alle
tematiche della competenza e della legittimazione ad impugnare, senza
incidere sui tipi, sui contenuti e sulle formule terminative delle
sentenze.
4. - Di fronte ad una situazione così agevolmente ricostruibile,
deve essere affermata la sussistenza dei presupposti necessari per
ritenere violato l'art. 136, primo comma, della Costituzione, in base
a quanto questa Corte ha avuto modo di precisare non solo con la
sentenza n. 73 del 1963, richiamata dall'ordinanza della Sezione
istruttoria presso la Corte d'appello di Trento, ma più ancora in
due successive occasioni, con le sentenze n. 88 del 1966 e n. 223 del
1983.
Sia pur con riguardo a fattispecie parzialmente diverse dalla
presente, perché dirette a riprodurre in via transitoria una
disciplina appena invalidata, la Corte ha da tempo chiarito che "le
decisioni di accoglimento hanno per destinatario non solo chi è
chiamato ad applicare la legge, ma anche il legislatore", al quale
"è, quindi, precluso perseguire e raggiungere, direttamente o
indirettamente, esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi
della Costituzione" (sentenza n. 223 del 1983, che sviluppa analoghe
prese di posizione delle due sentenze precedenti).
Pertanto, "la testuale corrispondenza" riscontrabile fra la norma
dichiarata illegittima ed un'altra emanata successivamente "non può
mai essere trascurata o sottovalutata", nemmeno quando la
"restaurazione" venga "operata sulla base di un titolo formalmente
diverso, perché di carattere provvisorio" (v. ancora sentenza n. 223
del 1983). Né, quindi, a maggior ragione, quando la nuova disciplina
presenti carattere di stabilità.
Il far "rivivere norme già divenute inefficaci in conseguenza del
loro annullamento da parte della Corte" contrasta con "il rigore del
precetto racchiuso nel primo comma dell'art. 136" della Costituzione,
che impone al legislatore ordinario di uniformarsi alla "immediata
cessazione dell'efficacia giuridica della norma illegittima"
(sentenza n. 73 del 1963), così escludendo sia che se ne possa
"prolungare la vita" sia che la si possa "far risorgere". Non è,
infatti, consentito "ridare nuova efficacia giuridica ad una norma
che ha perduto efficacia in conseguenza della sentenza di
illegittimità", a meno che, tenuto conto di tutte le circostanze,
"il quadro normativo in cui si è inserito l'articolo" subentrante
risulti "mutato rispetto a quello in cui si colloca (e dal quale
traeva argomento) la pronuncia della Corte" (sentenza n. 223 del
1983). Va, cioè, evitato che una nuova legge valuti fatti, atti o
situazioni "come se la dichiarazione di illegittimità costituzionale
non fosse intervenuta" (sentenza n. 88 del 1966).
5. - Per questo complesso unitario di ragioni dev'essere
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo
comma, del codice di procedura penale, quale sostituito ad opera
dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400, nella parte in cui
esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei
limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale,
avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per
estinzione del reato per amnistia, parte già dichiarata illegittima,
nel testo precedente alla sostituzione operata dalla legge n. 400 del
1984, con la sentenza n. 224 del 1983.
Restano, pertanto, assorbiti gli altri motivi di illegittimità
prospettati dalle ordinanze di rimessione.
6. - Una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, nei
termini dei quali si è detto, va dichiarata d'ufficio, ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura
penale, come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio
1984, n. 400, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di
proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma,
del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che
lo abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione. Anche
a questo proposito valgono tutte le considerazioni svolte in ordine
al proscioglimento per amnistia, sia per ciò che attiene al testo
oggetto della declaratoria di illegittimità risalente alla sentenza
n. 224 del 1983, sia per ciò che attiene ai rapporti dell'art. 399,
primo comma, del codice di procedura penale con l'art. 387, terzo
comma, dello stesso codice.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo
comma, del codice di procedura penale, come sostituito ad opera
dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Norme sulla
competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore),
nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre
appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del
codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo
abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia;
b) Dichiara d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo
comma, del codice di procedura penale, come sostituito ad opera
dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Norme sulla
competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore),
nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre
appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del
codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo
abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:922 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte