Sentenza n. 93/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1975 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 217,
secondo comma, e 219, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267
(Legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1972
dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Bianchi
Ennio, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 9 maggio 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore
Guido Astuti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Ennio Bianchi, il
pretore di Livorno ha sollevato, di ufficio, in riferimento all'art. 3
Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 217,
capoverso, e 219, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, recante
"disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa".
Non vi è stata costituzione di parte privata.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri
deducendo, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, l'infondatezza
delle proposte questioni di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 217, secondo comma, e 219,
terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione. Si osserva al riguardo che la disposizione dell'art. 217,
secondo comma, configurando la omessa o irregolare tenuta dei libri e
delle altre scritture contabili, secondo l'interpretazione della Corte
di cassazione, come reato di pericolo presunto, rispetto al quale non
viene fatta "alcuna distinzione tra irregolarità meramente formali,
che non creano ostacoli alla ricostruzione dell'attivo è del passivo,
e irregolarità sostanziali che creino un danno ai creditori", sarebbe
in contrasto con il principio di eguaglianza, per cui a situazioni
oggettivamente diverse dovrebbe corrispondere un trattamento
differenziato. Con lo stesso principio contrasterebbe altresì la
disposizione dell'ultimo comma dell'art. 219, ove è prevista la
riduzione della pena fino ad un terzo quando il fatto abbia cagionato
un danno patrimoniale di speciale tenuità, perché, secondo il giudice
a quo, detta attenuante non potrebbe applicarsi nel caso in cui "la
tenuta irregolare delle scritture contabili non abbia cagionato alcun
danno ai creditori".
2. - Le questioni sono entrambe infondate. L'art. 217 della vigente
legge fallimentare sanziona l'obbligo legale dell'imprenditore di
tenere i libri e le scritture contabili, la cui inosservanza, collegata
al fallimento, dà luogo ad un reato di pericolo presunto, ed è punita
per se stessa, indipendentemente dalle conseguenze dannose che ne
possano derivare. Questa Corte ha già avuto occasione di dichiarare al
riguardo che l'articolo 217 "prende in considerazione un'unica o
unitaria situazione di fatto (della quale fa parte integrante ed
essenziale la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore
commerciale), e per essa opera una unitaria previsione del fatto come
reato, e delle sanzioni penali" (sentenza n. 110 dell'anno 1972).
Deve d'altra parte rilevarsi che nello stesso art. 217 la pena
edittale della reclusione è prevista nella misura "da sei mesi a due
anni", rimettendo al potere discrezionale del giudice la sua
determinazione concreta, secondo i criteri enunciati dagli artt. 132 e
133 del codice penale; e che inoltre le disposizioni dell'art. 219
consentono l'applicazione di aumenti e diminuzioni con riguardo alle
circostanze aggravanti ed attenuanti, offrendo al giudice la
possibilità di una equa graduazione anche in rapporto alla entità del
danno patrimoniale eventualmente prodotto dalla cosiddetta bancarotta
semplice documentale. È infine superfluo ripetere che l'attenuante
prevista dal terzo comma dell'art. 219 per il caso di danno di speciale
tenuità deve essere a maggior ragione applicata, come la Corte di
cassazione ha affermato nella sua giurisprudenza, quando risulti non
esservi stato alcun danno per i creditori.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 217, secondo comma, e 219, terzo comma, del r.d. 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
della amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), sollevata dall'ordinanza di cui in epigrafe in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRTSAFUELI - NTCOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte