Sentenza n. 93/1977
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/05/1977 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 74,
secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (inabilità
permanente dovuta ad infortunio o a malattia professionale), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 maggio 1974 dal pretore di Pisa, nel
procedimento civile vertente tra Aldo Roventini e l'INAIL, iscritta al
n. 485 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975;
2) ordinanza emessa il 23 giugno 1975 dal pretore di Genova, nel
procedimento civile vertente tra Vinicio Diomedi e l'INAIL, iscritta al
n. 381 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975;
3) ordinanza emessa il 29 gennaio 1975 dal giudice del lavoro del
tribunale di Pistoia, nel procedimento civile vertente tra Uliviero
Lombardi e l'INAIL, iscritta al n. 546 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28
gennaio 1976.
Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e di Lombardi Uliviero;
udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
uditi l'avv. Luciano Stanghellini per Lombardi e Carlo Graziani per
l'INAIL.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In qualità di lavoratore dipendente Aldo Roventini, premesso
che era affetto dalla malattia professionale denominata "ipoacusia",
chiedeva all'INAIL in data 15 gennaio 1974 la liquidazione di una
rendita.
L'INAIL si opponeva e, dopo vari ricorsi amministrativi, il
Roventini conveniva in giudizio, dinanzi al pretore di Pisa,
l'Istituto, chiedendone la condanna al pagamento della rendita e degli
arretrati.
Da una consulenza tecnica si accertava che il Roventini era affetto
da ipoacusia da rumori conseguente alle lavorazioni esercitate e che la
invalidità permanente si poteva collocare tra il 13 e 16%.
Poiché tale invalidità era esclusa dal pagamento della rendita
(art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) il
Roventini chiedeva che venisse sollevata questione incidentale di
costituzionalità dell'articolo sopra citato.
Il pretore accoglieva la richiesta ritenendo che esiste una
ingiustificata e irrazionale disparità di trattamento nella misura
della invalidità richiesta per ottenere una rendita nel caso di
infortunio (11%) e nel caso di malattia professionale (21%) e che
sussiste, quindi, una violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Riteneva inoltre che la norma contrastasse con l'art. 38 della
Costituzione e con ordinanza del 21 maggio 1974 rimetteva gli atti alla
Corte costituzionale. Dinanzi a questa si costituiva l'INAIL sostenendo
che la questione è infondata poiché mentre nella malattia
professionale la causalità lesiva è diluita nel tempo e quindi lenta
a manifestarsi se non dopo un certo grado di maturazione ed un livello
di invalidità che il legislatore ha ritenuto indennizzabile al di
sopra del 20%, nell'infortunio essa è concentrata trattandosi di causa
violenta.
2. - Identica questione, su sollecitazione di parte, veniva
sollevata dal pretore di Genova nel procedimento del lavoro tra Diomedi
Vinicio e l'INAIL con ordinanza del 23 giugno 1975.
Identica pure la questione sollevata, con ordinanza del 29 gennaio
1975 dal giudice del lavoro del tribunale di Pistoia nella causa
vertente tra Lombardi Uliviero e l'INAIL, la cui motivazione si
impernia sostanzialmente sugli argomenti sviluppati dal pretore di
Pisa. Considerato in diritto :
1. - Con le ordinanze in epigrafe si promuove il dubbio di
legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione dai pretori di Pisa e di Genova e, in riferimento soltanto
all'art. 3 della Costituzione, dal giudice del lavoro del tribunale di
Pistoia, nella parte in cui prevede, ai fini della corresponsione della
rendita, un diverso grado di minimo di inabilità permanente a seconda
che la inabilità sia conseguente di infortunio (11 %) ovvero di
malattia professionale (21 %).
I giudizi congiuntamente discussi nella pubblica udienza, vanno
riuniti e decisi con unica sentenza in quanto sollevano questione
relativa alla stessa disposizione di legge e con argomentazioni
coincidenti.
2. - La questione è fondata.
Nel significato medico legale più generale, il termine "malattia"
riassume qualsiasi modificazione, rispetto allo stato normale, di un
tessuto o di un organo, tale da ripercuotersi sulla funzionalità
dell'intero organismo, e dal punto di vista eziologico, la patologia
distingue le malattie traumatiche che risultano da colpi, piaghe,
compressioni, schiacciamenti ecc. dalle malattie dovute ad agenti
fisici come il caldo, il freddo, le radiazioni ecc. e quelle tossiche,
infettive, congenite ecc. Tra le cause specifiche della malattia è da
considerare il lavoro sia come fattore concasuale di certe malattie,
sia come causa specifica di talune di esse che, pertanto, prendono il
nome di malattie professionali o tecnopatie.
Conseguenza giuridicamente rilevabile della malattia (in generale
e, in particolare, delle malattie professionali) è l'invalidità e
cioè l'indebolimento permanente o la perdita di un senso o di un
Organo.
La stessa conseguenza produce anche l'infortunio sul lavoro pur se
trae origine non da altro che da una causa violenta.
Tuttavia per la medicina legale porre una distinzione eziologica
con la malattia ha scarso rilievo poiché questa è sempre considerata
come conseguenza di una lesione personale e cioè si parla di malattia
anche se all'origine c'e una causa violenta poiché dal punto di vista
medico-legale è malattia - come si è detto - qualsiasi alterazione
anatomica o funzionale dell'organismo determinata da lesione.
Da ciò deriva che concettualmente non esiste alcuna diversità (se
non puramente eziologica) tra malattia professionale ed infortunio sul
lavoro, comportando ambedue un'unica conseguenza: la invalidità
temporanea o permanente, assoluta o parziale. Ed è quest'ultima che
interessa per la decisione della questione proposta, come conseguenza
di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in
parte ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.
3. - Se pertanto la conseguenza dei due eventi (malattia e
infortunio) è la medesima, cioè a dire la invalidità permanente, la
disparità di trattamento agli effetti del percepimento della rendita
fra il lavoratore che ha sofferto una malattia professionale e quello
che ha subito un infortunio sul lavoro, appare priva di qualsiasi
razionalità e giustificazione. In entrambi i casi la fonte dell'evento
dannoso risiede nella attività lavorativa svolta con lo specifico
rischio del pericolo che essa comporta e quando l'evento dannoso si è
verificato, producendo una invalidità permanente, non è consentito
differenziarne la percentuale ai fini della corresponsione della
rendita, rendendola più gravosa per la malattia (21 %) rispetto
all'infortunio (11%).
4. - Né può trovare apprezzamento l'argomento dell'INAIL secondo
il quale le malattie professionali presentano dal punto di vista
medico-legale una precisa e distinta configurazione dagli infortuni,
essendo la loro causalità lesiva diluita nel tempo mentre è
concentrata (causa violenta) negli infortuni, talché la malattia si
evidenzierebbe dopo un certo lasso di tempo dalla sua insorgenza e
soltanto ad un certo livello di invalidità che il legislatore ha
ritenuto corrispondente al grado del 21 %.
Alle considerazioni già svolte di carattere medico-legale si
aggiunge che, poiché l'invalidità contratta ha identica natura (fatto
patologico), sia che derivi da infortunio, sia da malattia
professionale e che l'invalidità è in diretta connessione con un
rapporto di lavoro che quel fatto patologico ha causato o quanto meno
ne è stato l'occasione, non è ammissibile che ad eguali situazioni di
fatto, non debba corrispondere nella previsione legislativa di
salvaguardia del lavoratore, eguaglianza di tutela.
Il contrasto della norma impugnata con le norme costituzionali di
raffronto (artt. 3 e 38 Cost.) appare maggiormente evidente, come
rileva l'ordinanza del pretore di Pisa, ove si consideri che per il
combinato disposto dagli artt. 80, ultimo comma, e 132 della legge n.
1124 del 1965, il lavoratore che abbia subito un infortunio comportante
una invalidità permanente non indennizzabile (inferiore all'11 %) - in
ipotesi 2% - se successivamente contragga malattia professionale dalla
quale derivi inabilità permanente la cui percentuale - in ipotesi 19% -
sommata a quella dell'infortunio pregresso superi il 10%, ha diritto
alla rendita. Il che dà maggiormente rilievo alla illogicità
dell'art. 74 del t.u. n. 1124 del 1965 là dove stabilisce che la
inabilità permanente da sola malattia professionale, per consentire
una rendita, deve ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al
20% (venti per cento).
La norma impugnata è quindi in contrasto non solo con l'art. 3
(principio di eguaglianza) ma anche con l'art. 38 della Costituzione
perché riduce l'obbligo della assistenza sociale ai cittadini inabili
al lavoro, in ragione di una distinzione della causa di inabilità che
è ignorata dalla norma costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 74, secondo
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non
pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia
professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da
infortunio sul lavoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte