Sentenza n. 93/1979
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/1979 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 10r.d. 148/1931
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 10legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e
terzo comma, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, come modificato dalla legge
24 luglio 1957, n. 633 (Coordinamento delle norme sulla disciplina dei
rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione
interna in regime di concessione) promosso con ordinanza emessa il 20
ottobre 1977 dal Tribunale di Ravenna, nel procedimento civile vertente
tra l'Azienda Trasporti Municipali e Salimbeni Italo, iscritta al n.
566 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 53 del 22 febbraio 1978.
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento civile promosso da Salimbeni Italo
nei confronti dell'Azienda Trasporti Municipali (A.T.M.) di Ravenna al
fine di ottenere il riconoscimento della qualifica corrispondente alle
mansioni effettivamente esercitate e l'attribuzione del relativo
trattamento retributivo, il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 20
ottobre 1977, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,
secondo e terzo comma, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (recante norme sulla
disciplina del rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di
trasporto in concessione), così come modificato dalla legge 24 luglio
1957, n. 633, nella parte in cui dispone che il dipendente il quale
intende adire l'autorità giudiziaria a tutela di diritti di natura non
esclusivamente patrimoniale, che assuma violati da un provvedimento
dell'azienda, deve, a pena di decadenza, proporre preventivamente
reclamo in via gerarchica entro sessanta giorni dalla comunicazione del
provvedimento medesimo.
2. - Il giudice a quo, richiamandosi a quanto dedotto in altra
ordinanza già venuta all'esame di questa Corte (R.O. n. 424 del 1975,
decisa con ordinanza n. 242 del 1976), rileva anzitutto che, spesso,
l'accertamento di diritti esclusivamente patrimoniali (rispetto ai
quali, per l'espressa previsione contenuta nell'ultimo comma della
disposizione denunziata, l'onere del previo ricorso amministrativo
costituisce una condizione di procedibilità e non di proponibilità
dell'azione giudiziaria) implica una decisione, sia pure incidentale,
su una questione che, in sé, non è meramente patrimoniale, e
prospetta il dubbio che ritenere subordinata a pena di decadenza, anche
in tale ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria alla previa
proposizione del ricorso gerarchico comporti una ingiustificata
limitazione nella difesa di diritti costituzionalmente garantiti.
Inoltre, sempre secondo il Tribunale, la disposizione denunziata,
se posta a raffronto con l'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(modificativo dell'art. 2103 cod. civ.), creerebbe una ingiustificata
sperequazione - lesiva del principio di uguaglianza - fra i dipendenti
da esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione e tutti gli
altri lavoratori, in quanto solo per i primi il diritto ad acquisire la
qualifica corrispondente alle mansioni di fatto svolte sarebbe
condizionato all'adempimento di precise formalità (proposizione di
ricorso gerarchico anche contro lo stesso silenzio-rifiuto o
addirittura contro un provvedimento "tacito") e sottoposto a rigidi
termini di decadenza.
Detto profilo, si aggiunge nell'ordinanza, non è stato considerato
dalla sentenza n. 57 del 1972 di questa Corte, che mentre ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del citato art. 10, nella sua
originaria formulazione (limitatamente alla parte in cui dispone
l'improponibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva
presentazione del reclamo in via gerarchica, per le controversie aventi
ad oggetto competenze arretrate oppure prestazioni di natura
esclusivamente patrimoniale) ha ritenuto non contrastante con gli artt.
3,24 e 36 della Costituzione la stessa disposizione per la parte in cui
fa riferimento ai diritti non esclusivamente patrimoniali del
dipendente, quali ad esempio, "i diritti di carriera, l'inquadramento
in categoria o classi, il riconoscimento di una qualifica etc.".
Questa pronunzia, infatti, avrebbe avuto riguardo alla situazione
normativa antecedente all'entrata in vigore dello Statuto dei
lavoratori (il cui art. 13 ha modificato l'art. 2103 cod. civ.) quando
ancora non si era determinata alcuna apprezzabile diversità di
disciplina, in relazione all'esercizio di mansioni superiori, tra la
normativa generale del rapporto di lavoro privato e quella particolare
del rapporto degli autoferrotramvieri.
3. - L'ordinanza è stata pubblicata sul n. 53 della G.U. del 22
febbraio 1978.
Nel giudizio non vi è stata costituzione di parte né intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - L'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato
dalla legge n. 633 del 1957, sulla disciplina del rapporto di lavoro
degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione,
statuisce: "Le controversie individuali relative ai rapporti soggetti
alle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono di competenza
dell'autorità giudiziaria".
"L'agente che intende adire l'autorità giudiziaria contro un
provvedimento dell'azienda che lo riguarda, deve preventivamente porre
reclamo in via gerarchica entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento, presentandolo al superiore immediato
che è tenuto a rilasciare ricevuta".
"L'azienda deve comunicare al reclamante le proprie determinazioni
entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo e, decorso tale
termine, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante può
adire l'autorità giudiziaria proponendo la relativa azione entro i
successivi sessanta giorni. la omissione del reclamo nel termine
suddetto comporta l'improponibilità dell'azione giudiziaria, salvo
quanto disposto nel seguente comma".
"Il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura
esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine previsto negli
artt.2948, 2955 e 2956 del codice civile. L'azione giudiziaria non può
essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via
gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del
reclamo stesso".
Il Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza indicata in epigrafe,
prospetta il dubbio che il secondo ed il terzo comma della disposizione
predetta violino:
a) gli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, sotto il profilo che,
nelle ipotesi in cui l'accertamento dei diritti patrimoniali comporti
la definizione di questioni non meramente patrimoniali, l'onere,
stabilito a pena di decadenza, del previo ricorso gerarchico
comporterebbe una ingiustificata limitazione nell'esercizio della
difesa di tali diritti, che sono garantiti e tutelati dall'art. 36
della Costituzione;
b) l'art. 3 della Costituzione, poiché il principio sancito nella
norma impugnata darebbe luogo ad una irragionevole discriminazione in
danno dei dipendenti da esercenti pubblici servizi di trasporto in
concessione, per i quali soltanto - a differenza della generalità
degli altri lavoratori subordinati nel settore del diritto privato (cui
sarebbe applicabile la più favorevole disciplina derivante dal citato
art. 2103, così come modificato dall'art. 13 legge 20 maggio 1970, n.
300) - il diritto ad acquisire la qualifica corrispondente alle
mansioni effettivamente esercitate sarebbe condizionato all'adempimento
di precise formalità e sottoposto a rigidi termini di decadenza.
2. - Nel sollevare la questione sotto il profilo sub a), il giudice
a quo muove dal presupposto che il secondo ed il terzo comma del citato
art. 10 r.d. n. 148 del 1931 si applichino, secondo l'orientamento
della Cassazione, anche alle richieste di somme di danaro, formulate
dal dipendente, le quali involgano il preliminare accertamento e la
decisione di questioni non meramente patrimoniali.
In effetti, proprio questo era, in un primo tempo, l'orientamento
della Cassazione. Esso però è successivamente mutato e si è ora
definitivamente consolidato nel senso che per domanda giudiziale
relativa a diritti esclusivamente patrimoniali (rispetto ai quali, per
l'espressa previsione contenuta nell'ultimo comma della disposizione in
esame, l'onere del previo ricorso amministrativo costituisce una
condizione di procedibilità e non di proponibilità dell'azione
giudiziaria) deve intendersi ogni pretesa che abbia, come oggetto
immediato e diretto il pagamento di una determinata somma di danaro,
"ancorché sia controverso non solo il quantum ma persino l'an del
credito vantato e, per i fini della decisione, si richieda il
preliminare esame di questioni del tutto prive di contenuto
patrimoniale".
Pertanto si ritiene ormai pacificamente che se il dipendente
avanzi, in via principale, domanda tendente ad ottenere l'attribuzione
della qualifica superiore e, in linea subordinata, richieda il
trattamento economico ad essa corrispondente (ovviamente limitato al
periodo in cui sono state svolte mansioni superiori) la decadenza
conseguente al mancato o tardivo esperimento del ricorso gerarchico
colpisca esclusivamente l'azione proposta in via principale e non anche
quella attinente a pretese esclusivamente economico-patrimoniali,
quantunque l'accertamento circa la loro fondatezza presupponga ed esiga
il controllo circa l'avvenuto conferimento ed espletamento di mansioni
diverse e superiori rispetto a quelle proprie dell'inquadramento
ottenuto.
Le censure, sotto tale riguardo formulate nella ordinanza di
rimessione, muovono pertanto da un presupposto inesatto e vanno
conseguentemente disattese.
3. - Non può negarsi, tuttavia, che, pur così interpretata, la
norma denunziata, se posta a raffronto con la disciplina ordinaria del
rapporto di lavoro, presenti delle incongruenze che non possono non
assumere rilievo sul piano della legittimità costituzionale. E proprio
ad esse si riferisce il giudice a quo con la questione puntualizzata
alla lettera b) nel precedente n. 1, quando pone in rilievo che per gli
addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione - a differenza
di quanto avviene per la generalità degli altri lavoratori subordinati
nel settore del diritto privato (cui è applicabile la più favorevole
disciplina derivante dall'art. 2103 cod. civ., così come modificato
dall'art. 13 legge 20 maggio 1970 n. 300) - il diritto ad acquisire la
qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate è
condizionato all'adempimento di precise formalità e sottoposto a
rigidi termini di decadenza. E prospetta il dubbio che tale disparità
di trattamento sia priva di ragionevole fondamento e sia
conseguentemente lesiva del principio di uguaglianza.
Va osservato su tale punto che esistono indubbiamente delle
differenze tra il rapporto di lavoro ordinario di diritto privato e
quello dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di
trasporto in concessione, la cui regolamentazione deve tener conto
delle finalità di pubblico interesse, inerenti alla natura del
servizio che riguarda la generalità dei consociati.
Ma c'è da chiedersi se esse possano giustificare una così grave
discriminazione in danno di tale categoria di lavoratori.
E la risposta al quesito deve essere negativa.
Orbene, con la norma denunziata si è voluto dare ad imprese di
pubblico interesse (quali sono, indubbiamente, quelle esercenti servizi
di trasporto in concessione) la possibilità di esaminare
preventivamente le doglianze dei dipendenti al fine di accertarne
l'eventuale fondatezza, evitando così lunghe e dispendiose procedure
giudiziarie le quali potrebbero anche compromettere la funzionalità
del servizio (sentenza n. 57 del 1972).
Ma è agevole osservare che il soddisfacimento di questa esigenza,
certamente meritevole di tutela, non richiede una così sensibile
compressione dei diritti del lavoratore. A tal fine è, infatti,
sufficiente prevedere che il previo esperimento del ricorso costituisca
una condizione di procedibilità, la quale non implica decadenza dal
diritto, la cui carenza potrà essere rilevata in base alle regole del
rito speciale del lavoro.
Va, d'altra parte, considerato che i procedimenti preliminari
mirano a realizzare la giustizia nell'ambito della Amministrazione ma
non possono risolversi in attentati al diritto di proporre l'azione in
giudizio.
La soluzione adottata è pienamente rispondente alle linee di
tendenza della disciplina dei rapporti tra ricorsi amministrativi e
rimedi giurisdizionali (v. artt. 443 cod. proc. civ. e 148 disp. att.
come sostituiti con legge 11 agosto 1973 n. 533) e non trova ostacolo
nella natura non "esclusivamente patrimoniale" del diritto (a
conseguire la qualifica) che in questo caso viene in considerazione. Da
tale carattere, infatti, non può certo farsi discendere un minor
rilievo dei diritti del lavoratore, che pur coinvolgono interessi
egualmente meritevoli di adeguata tutela.
Tale decisione non contrasta con altre pronunce di questa Corte:
non con la recente sentenza n. 41 del 1979 (la quale ha ritenuto
legittima la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di
lavoro, relativamente a pretese non aventi carattere immediatamente
retributivo), in quanto non può ovviamente estendersi alla decadenza
la disciplina giuridica della prescrizione. Né è ravvisabile
contrasto con la sent. 174 del 1972 (la quale, in analoga situazione,
si è limitata a ritenere illegittima la decorrenza del termine di
decadenza in costanza di rapporto di lavoro non assistito da garanzia
di stabilità) in quanto in quell'occasione fu sottoposta all'esame
della Corte solo la questione concernente la decorrenza del termine di
decadenza durante il rapporto di lavoro e non pure il più ampio
quesito concernente la legittimità della stessa previsione della
decadenza.
Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo
10, secondo e terzo comma, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, come modificato
dalla legge 633 del 1957, nella parte in cui dispone l'improponibilità
e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o
tardiva presentazione del reclamo gerarchico, nelle controversie aventi
ad oggetto il riconoscimento della qualifica.
L'illegittimità costituzionale della norma denunziata, in tali
sensi dichiarata, va estesa - ai sensi dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953 n. 87, per necessaria conseguenzialità - alle ipotesi in
cui la controversia abbia per oggetto l'accertamento di ogni altro
diritto di natura non esclusivamente patrimoniale inerente al rapporto
di lavoro.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e
terzo comma, r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla legge n.
633 del 1957 (coordinamento delle norme sulla disciplina dei rapporti
collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del
personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in
regime di concessione), nella parte in cui dispone l'improponibilità e
non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o
tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi
ad oggetto il riconoscimento della qualifica;
b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87,
dichiara, altresì, l'illegittimità costituzionale derivata dello
stesso art. 10 nella parte in cui dispone l'improponibilità e non la
improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di tardiva o di
mancata presentazione del ricorso in via gerarchica nelle controversie
aventi ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto "non
esclusivamente patrimoniale", diverso da quello indicato sui a),
inerente al rapporto di lavoro.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte