Sentenza n. 93/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1981 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 75Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- art. 79Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- art. 80Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 75,
79 e 80 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 aprile 1976 dal Pretore di Genova nel
procedimento civile vertente tra Pastorino Giacomo e l'INAIL, iscritta
al n. 423 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 184 del 1976;
2) ordinanza emessa il 10 marzo 1977 dal Tribunale di Novara nel
procedimento civile vertente tra Disarò Umberto e l'INAIL, iscritta
al n. 212 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 155 del 1977;
3) ordinanza emessa il 23 novembre 1977 dal Tribunale de l'Aquila
nel procedimento civile vertente tra Dell'Aguzzo Gino e l'INAIL,
iscritta al n. 13 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 1978;
4) ordinanza emessa il 27 ottobre 1977 dal Pretore di La Spezia
nel procedimento civile vertente tra Toffi Armida e l'INAIL, iscritta
al n. 63 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 94 del 1978;
5) ordinanza emessa il 27 ottobre 1977 dal Pretore di La Spezia
nel procedimento civile vertente tra Mastorci Filiberto e l'INAIL,
iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 1978;
6) ordinanza emessa il 14 novembre 1977 dal Pretore di Mantova nel
procedimento civile vertente tra Caccia Elvio e l'INAIL, iscritta al
n. 99 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 115 del 1978.
Visti gli atti di costituzione di Pastorino Giacomo, Disarò
Umberto, Caccia Elvio e dell'INAIL;
udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1981 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
uditi gli avvocati Franco Agostini, per Disarò Umberto e Carlo
Graziani, per l'INAIL.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso, depositato nella cancelleria del Pretore di
Genova il 31 ottobre 1975, Pastorino Giacomo espose che aveva subito
due infortuni sul lavoro (l'uno all'occhio il 12 ottobre 1962 e
l'altro a un dito della mano il 29 ottobre 1973), per il primo dei
quali gli era stata corrisposta rendita del 17%, che, essendosi
proceduto, alla scadenza del decennio, a revisione, dalla quale era
risultato un grado di inabilità residua pari all'11%, si era
provveduto alla capitalizzazione della rendita a norma dell'art. 75
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 che la impone per le inabilità
consolidatesi dopo il decennio in misura superiore al 10% e inferiore
al 16%, e che l'INAIL, sebbene in sede di collegiale medica gli si
fosse riconosciuta per il secondo infortunio inabilità nella misura
del 5%, ne aveva escluso la indennizzabilità, chiese, pertanto, che
l'Istituto fosse condannato a corrispondergli la rendita di legge in
relazione ad un danno del 16% conseguente ai due infortuni, e, in via
subordinata, formulò istanza di rimessione alla Corte costituzionale
della questione di legittimità dell'art. 75 in riferimento agli artt.
3 e 38 della Costituzione.
Si costituì l'INAIL chiedendo il rigetto delle domande di merito
e la declaratoria di manifesta infondatezza della proposta questione
di costituzionalità, ma l'adito Pretore, con ordinanza 7 aprile 1976,
debitamente comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 184 del 14 luglio 1976 e iscritta al n. 423 registro
ordinanze 1976, ha disposto la sospensione del procedimento e la
rimessione degli atti a questa Corte perché sia decisa la questione,
ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, di costituzionalità
senza peraltro specificare nel dispositivo le norme di diritto
impugnate e i precetti costituzionali di raffronto.
Il Pretore, premesso che le domande del Pastorino alla stregua
delle norme vigenti sarebbonsi dovute respingere, ha preso in esame
l'art. 75 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per il quale, "qualora, dopo
la scadenza del decennio della rendita, il grado di inabilità
permanente residuato all'infortunio risulti determinato in maniera
definitiva nella misura superiore al dieci ed inferiore al sedici per
cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari
al valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo
comma dell'art. 39, dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul
limite minimo di retribuzione annua, ai sensi del terzo comma
dell'art. 116, applicabile al momento della liquidazione di tale
somma"; ha osservato che l'art. 79, in relazione ad un secondo
infortunio, esclude perfino dal pur limitato riconoscimento attuato
con la c.d. "formula Gabrielli" la valutazione delle conseguenze dello
stesso, e ciò anche se il primo è occorso in occasione di attività
lavorativa, ma sia stato poi liquidato in capitale ai sensi dell'art.
75.
Preso atto che la riassunta normativa era stata giustificata con
il conseguimento della duplice finalità di concentrare lo sforzo di
tutela in favore degli infortuni più gravi e di conseguire maggiore
speditezza e semplicità nella procedura amministrativa, il Pretore ha
reputato la riassunta normativa in contrasto con l'art. 38 Cost.
perché le capitalizzazioni peggiorerebbero le prestazioni a favore
dei lavoratori infortunati e più non garantirebbero un livello di
tutela adeguato alle loro esigenze di vita, specie se si riflette che
la capitalizzazione viene effettuata non in base al salario effettivo
ma sulla base del limite minimo della retribuzione annua, né
sussisterebbero in concreto le ragioni giustificatrici della normativa
sospettata d'incostituzionalità perché non riescono semplificate le
procedure amministrative né risultano elevate le prestazioni in
favore degli infortuni più gravi.
Considerato poi che in base al combinato disposto degli artt. 75 e
79 d.P.R. 1124/1965 non si procede, nell'ipotesi di duplice
infortunio, il secondo dei quali sia successivo alla capitalizzazione
della rendita relativa al primo, alla valutazione del danno globale
dell'infortunato, ma, essendo ormai stato liquidato in capitale il
primo infortunio, il secondo viene delibato senza tener conto del
primo e non dà luogo ad alcuna fonte d'indennizzo, il Pretore ha
posto in rilievo che i due infortuni, considerati insieme, possono
provocare, e in effetti determinano, riduzione di capacità lavorativa
che non coglie rispondenza nella somma erogata per il primo infortunio
e che non diversa discrepanza si verifica nel caso in cui, per
produrre il secondo infortunio un danno valutabile tra l'11% e il 15 %,
questo sarà liquidato soltanto al decimo anno con una nuova
capitalizzazione, senza tenere alcun conto della diminuzione di
capacità lavorativa, provocata dal primo infortunio.
Né ha il Pretore ravvisato conforme a ragione e all'art. 3 Cost.
la diversità di trattamenti riservati a chi subisce
contemporaneamente i due infortuni e chi, invece, s'infortuna in
diversi momenti; violazione del principio di parità, che viene
perpetrata anche nel caso in cui al primo infortunio indennizzabile
con rendita segua altro infortunio non indennizzabile o liquidabile in
capitale ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 e 83. Ha
concluso il Pretore con ravvisare violazione degli artt. 3 e 38, comma
secondo, della Costituzione, in ciò che la capitalizzazione
impedirebbe al lavoratore di fruire, in tempi successivi, di eventuali
aumenti di retribuzione.
In questa sede, in cui non ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri, si sono costituite ambo le parti: mentre
il Pastorino, rappresentato e assistito dagli avvocati Salvatore
Marino e Benedetto Bussi, si limita a riassumere gli argomenti svolti
nella ordinanza di rimessione, l'INAIL, rappresentato e assistito
dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani, sostiene che la
capitalizzazione, per riferirsi alle piccole rendite, non peggiora la
precedente condizione dell'infortunato, che viene anzi migliorata per
essere in migliore guisa dei piccoli ratei utilizzabile la rendita
capitalizzata, che il pregresso infortunio, liquidato in capitale,
assume rilievo ai fini della determinazione del grado di riduzione
permanente dell'attitudine al lavoro sia pure attraverso un
procedimento, in cui si tiene conto della circostanza che il danno
pregresso, peraltro modesto, è già stato liquidato, laddove la
liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 75, configurerebbe una
situazione obiettivamente diversa, che esclude una disparità di
trattamento rispetto ad altre situazioni non omogenee, come quelle
previste dagli artt. 80 e 82. Nella memoria difensiva 13 novembre
1980, sottoscritta anche dall'avv. Antonino Catania, l'Istituto
rileva, quanto alla illegittimità dell'art. 75 in sé e per sé
considerato, che il legislatore, nel prevedere la liquidazione
autoritativa al decennio delle invalidità stabilizzatesi entro
modesti limiti, ha operato una scelta di gestione assicurativa,
peraltro applicativa del principio dell'indennizzo in capitale, che è
regola generale in tema di risarcimento di danno, insindacabile sul
piano della legittimità costituzionale; ribadita, quanto alla
correlazione tra gli artt. 75 e 79, la diversità delle situazioni,
precisa che, nel caso di persistenza della rendita dopo il decennio e
di conseguenziale applicabilità, in caso di nuovo infortunio,
dell'art. 80, si tratta di inabilità che, per essere superiori ad
una certa misura, sono influenzabili da qualsiasi infortunio
successivo, anche non superiore, di per sé, al minimo indennizzabile,
mentre le inabilità liquidate dopo il decennio in capitale sono
facilmente assorbibili e ridimensionabili, con la conseguenza che la
caducazione dell'art. 75 esporrebbe l'infortunato, in occasione di
successivo infortunio, a nuova valutazione che potrebbe pur accertare
il totale emendamento della precedente invalidità.
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 1981, alla quale la
trattazione dell'incidente è stata rinviata dalla udienza del 26
novembre 1980, il giudice Andrioli ha svolto la relazione. L'avv
Graziani per l'INAIL ha illustrato i motivi, che giustificherebbero la
dichiarazione d'infondatezza.
2. - Impugnando il risultato negativo della visita collegiale del
15 settembre 1975 Umberto Disarò, che aveva subito, sotto la data del
13 febbraio 1975, infortunio sul lavoro che gli aveva procurato la
frattura di un pollice, fece presente che il riconosciutogli 9%
d'invalidità doveva essere cumulato con altro derivante da precedente
infortunio del 20 novembre 1962, già liquidato in forma capitale
perché inferiore al 15%, ma, avendo l'INAIL disatteso la richiesta,
convenne, con atto 26 aprile 1976, l'Istituto avanti il Pretore di
Novara, che, con sentenza 9 ottobre 1976, respinse la domanda intesa
a conseguire, a norma dell'art. 79 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la
rendita del 23%, sul riflesso, corroborato dalla relazione di due
consulenti tecnici, che gli infortuni sofferti dal Disarò incidevano
su diversi organi (gamba sinistra e mano sinistra).
Il Tribunale di Novara, adito in grado di appello dal Disarò con
ricorso notificato il 25 gennaio 1977, in cui si era sollevata
questione di legittimità dell'art. 79 per contrasto con gli artt. 76,
3 e 38, secondo comma, Cost., l'ha ritenuta infondata con riferimento
all'art. 76 e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3
e, quindi, all'art. 38 perché, a seconda che il successivo
infortunio si sia verificato prima o dopo la liquidazione in capitale
del precedente, l'indennità, conseguente al primo infortunio, riesce,
ai fini della indennità complessiva, integralmente valutabile o,
invece, secondo i limiti della c.d. "formula Gabrielli". Ancor più
stridente è sembrato al giudice a quo il contrasto con l'art. 3 degli
artt. 1, 81 e 82 (relativi, rispettivamente, al caso di precedente
infortunio liquidato in capitale ai sensi del r.d. 31 gennaio 1904, n.
51, e al caso di rendita riscattata), perché, ancora più evidente si
appalesa, a giudizio del Tribunale, il danno di chi abbia sofferto un
precedente infortunio, liquidato in capitale in forza dell'art. 75,
che può riferirsi soltanto a infortuni comportanti inabilità sino al
15%, laddove a stregua degli artt. 8, 81, primo comma e 82 d.P.R.
1124/1965, nel caso in cui un precedente infortunio sia stato
liquidato in capitale a titolo d'indennità o di rendita, non solo
l'inabilità conseguente a tale infortunio viene integralmente
valutata per stabilire l'indennità complessiva conseguente a
infortuni nel tempo succedutisi, ma la rendita per detta inabilità
complessiva è liquidata in misura integrale senza alcun defalco per
la precedente già liquidata in capitale.
Pertanto, con ordinanza 10 marzo 1977, debitamente comunicata,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 dell'8 giugno 1977, e
iscritta al n. 212 registro ordinanze 1977, il Tribunale ha
denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost.,
"l'art. 79 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ed il combinato disposto di
detto articolo - con particolare riferimento all'inciso "o liquidati
in capitale ai sensi dell'art. 75" - e del successivo art. 80 dello
stesso testo unico, norme in base alle quali il diritto ad una rendita
corrispondente al grado di inabilità permanente complessivo,
risultante da due infortuni policroni, è escluso ove il primo
infortunio sia stato liquidato dall'INAIL in capitale" (tale il testo
del dispositivo).
In questa sede si sono costituite ambo le parti: il Disarò,
rappresentato e assistito dall'Avv. Franco Agostini, pone in rilievo
la irrazionalità, da cui riesce affetto l'art. 79, nel caso di
infortuni entrambi per causa di lavoro, tanto più che la c.d.
"formula Gabrielli", espressa nell'art. 79 medesimo, non si applica
allorquando altri infortuni siano stati liquidati in capitale ma ai
sensi del r.d. 31 gennaio 1904, n. 51; dal suo canto, l'INAIL,
rappresentato e assistito dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Carlo
Graziani, torna a contestare l'applicabilità, alle situazioni diverse
dei "liquidati in capitale" e degli "ormai liquidati", i quali più
non sono, in relazione al pregresso infortunio, titolari di alcun
diritto, dell'art. 3, riafferma, rispetto alla denuncia di violazione
dell'art. 38, la discrezionalità del legislatore nella disciplina
della garanzia assicurativa e pone in rilievo il miglioramento, che
gli artt. 79 e 80 segnerebbero rispetto alla anteriore normativa. Sia
il Disarò sia l'INAIL hanno illustrato i contrapposti assunti in
memorie tempestivamente depositate.
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 1981, alla quale la
trattazione dell'incidente è stata rinviata dalla udienza del 26
novembre 1980, il Giudice Andrioli ha svolto la relazione. L'avv.
Agostini per il Disarò e l'avv. Graziani per l'INAIL hanno illustrato
le contrapposte tesi.
3. - Identico al dispositivo surriportato è il dispositivo
dell'ordinanza 23 novembre 1977 (debitamente comunicata e notificata,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 22 marzo 1978 e iscritta
al n. 13 registro ordinanze 1978), emessa dal Tribunale de L'Aquila
nel giudizio promosso contro l'INAIL da Dell'Aguzzo Gino, che avendo
subito l'8 novembre 1958 infortunio sul lavoro da cui gli era derivata
invalidità permanente (diminuzione del visus dell'occhio destro)
pari all'11%, aveva percepito alla scadenza del decennio una somma
corrispondente alla capitalizzazione della rendita ai sensi dell'art.
75 d.P.R. 1124/1965, e, avendo, sotto la data dell'11 maggio 1978,
subito ulteriore lesione traumatica dell'occhio destro, cui era
seguita riduzione di capacità lavorativa di appena il 3 %, si era
visto respingere dal locale Pretore la domanda, intesa a conseguire la
indennità calcolata sulla normale attitudine al lavoro.
La motivazione della ordinanza non diverge dagli argomenti svolti
dal Tribunale di Novara.
In questa sede si è costituito l'INAIL rappresentato e assistito
dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani, i quali, anche nella
memoria difensiva 13 novembre 1980, hanno illustrato e ribadito le
argomentazioni esposte negli scritti versati nei precedenti incidenti.
All'udienza pubblica del 21 gennaio 1981, alla quale la trattazione
dell'incidente è stata rinviata dalla udienza del 26 novembre 1980, il
giudice Andrioli ha svolto la relazione. L'avv. Graziani per l'INAIL
ha illustrato le già formulate conclusioni.
4. - Con ricorso, depositato il 5 marzo 1977 nella cancelleria del
Pretore di La Spezia, Toffi Armida, la quale aveva subito un
infortunio sul lavoro agricolo il 12 ottobre 1962, espose che l'INAIL
in data 5 novembre 1974 le aveva comunicato che, a sensi dell'art. 219
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, doveva provvedere a capitalizzarle il
valore venale della rendita, e aveva mantenuto ferma la determinazione
sebbene essa ricorrente avesse con lettera 9 maggio 1975 insistito
nella richiesta di continuare a fruire di detta rendita. Sostenne la
Toffi nel ricorso che l'abbassamento all'11% del minimo indennizzabile
per gli infortuni sul lavoro in agricoltura non poteva significare
estensione ai medesimi dell'obbligo di riscatto di cui al citato art.
75, in quanto, nello specifico settore, era da reputarsi operante
l'altro principio, sancito nell'art. 219, della facoltatività della
liquidazione in capitale.
L'INAIL, costituitosi in giudizio, obiettò alla domanda che con
legge 8 agosto 1972, n. 457, il grado minimo di indennizzabilità per
postumi permanenti era stato abbassato all'11% contro il precedente
16% e che l'art. 219 rimaneva, quindi, applicabile ai soli casi di
rendita dal 16% al 20%, mentre per casi indennizzati con rendita tra
il 10% e il 16% era da intendersi esteso, in virtù del rinvio
contenuto nell'art. 212, l'art. 75.
Trascorsa invano la sospensione del processo concordata dalle
parti per quattro mesi al fine di tener conto della sentenza della
Corte costituzionale sugli incidenti, già sottoposti all'esame della
Corte stessa, il Pretore, udite le parti, reputò ineccepibile la
determinazione dell'INAIL, ma, in luogo di respingere la domanda,
seguì il Pretore di Genova e, soprattutto, il Tribunale di Torino
(ordinanza 2 maggio 1974, resa in causa La Porta c/INAIL), e pertanto
giudicò rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità dell'art. 75 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione
all'art. 212 dello stesso t.u., così come esteso alle ipotesi di
infortunio agricolo dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, il quale
impone, ad estinzione di ogni diritto del lavoratore agricolo
infortunato, la capitalizzazione della rendita qualora alla scadenza
del decennio dalla costituzione della rendita sia il grado di
inabilità permanente superiore al 10% e inferiore al 16%. A parametri
sono assunti gli articoli a) 76 in quanto ne riuscirebbe una
situazione deteriore rispetto all'ordinamento previgente e, quindi, in
contrasto con l'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 di delega,
b) 3 in quanto ingiustificata sarebbe la disparità di trattamenti
riservati a chi subisce uno o più infortuni monocroni e a chi subisce
due infortuni policroni, c) 35 in quanto la vigente normativa non
sembra in linea con il principio costituzionale della tutela del
lavoro, d) 38 perché la normativa vigente non lo soddisferebbe.
A seguito della ordinanza, resa dal Pretore il 27 ottobre 1977,
comunicata e notificata a sensi di legge, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 5 aprile 1978 e iscritta al n. 63 registro
ordinanze 1978, si è costituito avanti a questa Corte il solo INAIL,
che, rappresentato e assistito dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Carlo
Graziani, ha, nelle deduzioni depositate il 21 aprile 1978, riprodotto
le argomentazioni svolte nei precedenti incidenti e, nella memoria
difensiva 13 novembre 1980 sottoscritta anche dall'avv. Antonino
Catania, soggiunge che l'art. 75 non potrebbe essere considerato
peggiorativo della legislazione precedente in quanto la stessa legge
15/ 1963, all'art. 5, ebbe a introdurre l'istituto della liquidazione
autoritativa negli stessi termini in cui è stato poi recepito nel più
volte menzionato art. 75.
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 1981, alla quale la
trattazione dell'incidente è stata rinviata dall'udienza del 26
novembre 1980, il giudice Andrioli ha svolto la relazione. L'avv.
Graziani per l'INAIL ha insistito nelle esposte argomentazioni e nelle
già prese conclusioni.
5. - La vicenda di Mastorci Filiberto differisce nella
fattispecie, in tutto simile a quella del Pastorino, sol per le date
dei due infortuni subiti dal lavoratore (21 settembre 1962; 13
dicembre 1974), e l'ordinanza, emessa il 27 ottobre 1977 dall'adito
Pretore di La Spezia, debitamente comunicata e notificata, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 12 aprile 1978 e iscritta al n.
64 registro ordinanze 1978, con cui sono stati denunciati in
riferimento agli artt. 3, 35, 38 e 76 della Costituzione sia l'art. 75
nella parte in cui impone la capitalizzazione della rendita, calcolata
nel minimo della retribuzione annua, sia il combinato disposto degli
artt. 75,79 e 80 dello stesso testo unico nella parte in cui, per
essere intervenuta la capitalizzazione relativamente al primo
infortunio, esclude il diritto ad una rendita corrispondente al grado
globale di invalidità derivata dai due infortuni policroni, trascrive
ad literam l'ordinanza del Pretore di Genova, adito dal Pastorino.
Avanti la Corte si è costituito il solo INAIL che, rappresentato
e difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani, ha
riprodotto nelle deduzioni depositate il 2 maggio 1978 gli argomenti
già svolti; la memoria difensiva 13 novembre 1980 è il facsimile
dell'altra depositata nel "caso Pastorino".
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 1981, alla quale la
trattazione dell'incidente è stata rinviata dall'udienza del 26
novembre 1980, il giudice Andrioli ha svolto la relazione. L'avv.
Graziani per l'INAIL ha insistito nelle argomentazioni e nelle
conclusioni esposte negli scritti.
6. - Elvio Caccia, che aveva subito, sotto la data del 14 settembre
1962, un primo infortunio (danno oculare) e si era vista riconosciuta
la invalidità nella misura del 14% e alla scadenza del decennio
liquidata in capitale, a sensi dell'art. 75 testo unico, la relativa
rendita, ebbe a subire sotto la data del 10 maggio 1973 altro
infortunio (trauma osseo), per il quale gli venne riconosciuta
l'invalidità dell'11%.
Riuscita per lui vana la procedura amministrativa, il Caccia,
assumendo di aver subito un aggravamento e sostenendo che le
invalidità relative ai due eventi dovevano essere sommate, adì il
Pretore di Mantova e chiese il riconoscimento di invalidità nella
complessiva misura del 28%.
Costituitosi l'INAIL chiedendo il rigetto della domanda, l'adito
Pretore sollevò la questione di costituzionalità dell'art. 79 d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 limitatamente all'inciso "o liquidati in
capitale ai sensi dell'art. 75", nonché del combinato disposto dello
stesso articolo nei precisati limiti e dell'art. 80 del medesimo testo
unico per contrasto: a) con l'art. 76 Cost. in relazione all'art. 30,
secondo e terzo comma della legge 19 gennaio 1963, n. 15, in quanto
con la previsione della capitalizzazione della rendita alla scadenza
del decennio, considerata dall'art. 75 in riferimento all'ipotesi del
successivo verificarsi di altro infortunio (art. 79), si sarebbe
introdotto un trattamento peggiorativo rispetto alla legislazione
precedente in contrasto con la delega contenuta nell'art. 30 della
legge 19 gennaio 1963, n. 15, b) con l'art. 3 Cost., in quanto, in
relazione all'ipotesi di nuovo infortunio, sarebbe violato il
principio di uguaglianza, sia sotto il profilo del diverso trattamento
di situazioni uguali (liquidazione di precedente infortunio in
capitale o no, discriminante tra infortuni policroni) sia sotto il
profilo del trattamento uguale di situazioni diverse (assimilazione
dell'infortunio sul lavoro liquidato in capitale e vicende
extraprofessionali o comunque non tutelate come infortuni sul lavoro),
c) ancora con l'art. 38, secondo comma, Cost. per la minore
utilizzazione pratica della liquidazione in capitale del precedente
infortunio.
A seguito dell'ordinanza di rimessione, pronunciata il 14 novembre
1977, debitamente comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 26 aprile 1978 e iscritta al n. 99 registro
ordinanze 1978, si sono costituiti in questa sede il Caccia,
rappresentato e assistito dall'avv. Mattia Persiani, con deduzioni
depositate il 14 febbraio 1978, in cui ha con particolare intensità
insistito sulla violazione dell'art.76 e sulla violazione del
principio di uguaglianza, e l'INAIL che, rappresentato e difeso dagli
avvocati Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani, nelle deduzioni depositate
il 15 maggio 1978 si è in particolare diffuso sul carattere
sostanzialmente migliorativo, per gli assicurati, dell'art. 79
rispetto alla pregressa legislazione, non senza avere in via
preliminare eccepito l'irrilevanza della questione per essere
l'inabilità anteriore nel tempo derivata da fatti estranei al
rapporto di lavoro.
Nella memoria depositata il 19 novembre 1980 il Caccia si
intrattiene sull'eccesso di delega, derivante, per un verso, dalla
svantaggiosità del procedimento valutativo disposto dall'art. 79
rispetto a quello (altrimenti operante per gli infortuni policroni)
della integrale valutazione delle inabilità derivanti da ciascun
infortunio e, per altro verso, dal fatto che tale procedimento meno
vantaggioso era previsto nella legislazione precedente soltanto per le
ipotesi di anteriore inabilità derivante da evento extralavorativo e
comunque non contemplato dalla normativa infortunistica.
Dal suo canto, l'INAIL, nella memoria depositata il 13 novembre
1980, sottoscritta anche dall'avv. Antonino Catania, eccepisce
l'irrilevanza della questione, che basa su ciò che il caso di specie
riguarda inabilità preesistente di origine extralavorativa (forma
artrosica) mentre il precedente infortunio sarebbe privo del requisito
della "concorrenza"; nel merito, al cui esame dichiara di non
sottrarsi, riecheggia le considerazioni esposte in precedenti
incidenti.
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 1981, alla quale la
trattazione dell'incidente è stata rinviata dall'udienza del 26
novembre 1980, il giudice Andrioli ha svolto la relazione. Per l'INAIL
l'avv. Graziani ha insistito nelle già svolte argornentazioni e nelle
già prese conclusioni. Considerato in diritto :
La identità e, comunque, la connessione tra disposizioni impugnate
e prescelti parametri di legittimità impongono la contestuale
decisione dei sei incidenti.
1. - L'incidente, iscritto al n. 63 registro ordinanze 1978, si
distingue dagli altri in ciò che la lavoratrice Toffi Armida, non
costituitasi in questa sede, ha subito un solo infortunio sul lavoro
(agricolo), sulla base del quale essendole stati liquidati dapprima la
rendita e poi, alla scadenza del decennio, il capitale, ha preteso che
le si continui a corrispondere la rendita. Pretesa, che ha indotto il
Pretore di La Spezia a sospettare d'incostituzionalità l'art. 75 del
testo unico del 1965 in riferimento agli artt. 76 (in relazione
all'art. 30 della legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15),3,35 e 38
della Costituzione.
Nessuno dei parametri giova a sorreggere la complessa censura:
non l'art. 76 perché l'art. 5 della legge 15/1963 ha introdotto
l'istituto della liquidazione autoritativa negli stessi termini, in
cui è stato recepito dall'art. 75; non l'art. 3 perché la Toffi,
avendo subito un solo infortunio, non può attualmente dolersi del
diverso trattamento, che avrebbe nel caso (del tutto ipotetico) di
secondo infortunio rispetto a chi subisse due infortuni in tempi
diversi, per il primo dei quali non fosse stata invece capitalizzata
la relativa rendita; non, infine, gli artt. 35 e 38 perché la
capitalizzazione in luogo della rendita, come modo di indennizzo del
lavoratore infortunato, non implica sotto alcun aspetto attentato ai
due precetti costituzionali, ma si risolve in una scelta di finanza
assicurativa.
2. - Gli incidenti, iscritti ai nn. 212 registro ordinanze 1977 e
13 registro ordinanze 1978, hanno in comune il dispositivo, nel quale
vengono denunciati, per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma
della Costituzione, non solo l'art. 79 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
ma anche il combinato disposto dello stesso articolo - con particolare
riferimento all'inciso "o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75"
- e dell'art. 80 del medesimo decreto, perché - prosegue il
dispositivo - trattasi di norme "in base alle quali il diritto ad una
rendita corrispondente al grado di inabilità permanente complessivo,
risultante da due infortuni policroni, è escluso ove il primo
infortunio sia stato liquidato dall'INAIL in capitale".
L'ampliatio del contesto normativo impugnato non giova a
giustificare, in riferimento all'art. 38, secondo comma Cost.,
pronuncia diversa da quella già attinta da questa Corte a proposito
dell'art. 75: la sostituzione della capitalizzazione alla rendita non
comporta violazione del citato precetto costituzionale dappoiché si
esaurisce in una scelta di finanza assicurativa, sul cui nocumento o
vantaggio in avvenire per l'infortunato operano complessi fenomeni
economici ai quali è estraneo l'art. 38, secondo comma.
Né più valido parametro si appalesa l'art. 3.
I giudici a quibus ritengono ingiustificata la diversità di
trattamento della fattispecie considerata rispetto a quella stabilita
negli artt. 81 e 82 t.u. 1965. I quali, nelle ipotesi di precedente
capitalizzazione di rendita (rispettivamente in base al t.u. 31
gennaio 1904, n. 51 ed alla legge 3 aprile 1958, n. 499, il cui art. 3
concerne il riscatto volontario), prevedono che si proceda, ai sensi
del precedente art. 80, alla costituzione di un'unica rendita in base
al grado di riduzione complessiva di attitudine al lavoro.
Senonché occorre osservare, relativamente alle capitalizzazioni
di rendita a norma del t.u. del 1904, che, soppressa tale forma di
liquidazione dal r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, gli artt. 11 del r.d.
15 dicembre 1936, n. 2276 e 52 del r.d. 25 gennaio 1937, n. 200,
consentirono, in via temporanea, in caso di secondo infortunio, la
liquidazione di una rendita complessiva in via del tutto eccezionale
per i vecchi titolari di rendite capitalizzate, il cui numero sarebbe
andato a diminuire fino ad esaurimento.
Quanto alle ipotesi di riscatto volontario, ammesso entro certi
limiti dal citato art. 3 della legge del 1958 (che modificava l'art.
24 del r.d. n. 1765 del 1935), anche per queste la possibilità di
rivalutazione con attribuzione di rendita complessiva in caso di
secondo infortunio venne analogamente mantenuta, in via eccezionale e
ad esaurimento, dall'art. 5 della legge del 1963, che ha abolito il
riscatto volontario. Gli artt. 81 e 82 del t.u. del 1965 non fanno
altro, quindi, che richiamare le due ipotesi eccezionali suddette.
Rispetto alle quali non è perciò comparabile la situazione
disciplinata in via normale dal denunziato art. 79 dello stesso testo
unico.
3. - Dagli or giudicati incidenti differisce l'incidente iscritto
al n. 99 registro ordinanze 1978 in ciò che il Pretore di Mantova ha
assunto a parametro della denunciata illegittimità dell'art. 79,
limitatamente all'inciso "o liquidati in capitale ai sensi dell'art.
75", e del combinato disposto dello stesso articolo nei precisati
limiti e dell'art. 80 del testo unico, l'art. 76 Cost. anche in
relazione all'art. 30, secondo e terzo comma della legge 19 gennaio
1963, n. 15, in quanto con la previsione della capitalizzazione della
rendita alla scadenza del decennio, considerata dall'art. 75 in
riferimento al successivo verificarsi di altro infortunio (art. 79),
si sarebbe introdotto un trattamento peggiorativo rispetto alla
legislazione precedente, in contrasto con la delega contenuta
nell'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15.
Il profilo di illegittimità prospettato non è fondato.
La esclusione dell'attribuzione di una rendita complessiva nel
caso di infortunio successivo ad altro già liquidato in capitale,
secondo il nuovo regime, non è infatti in contrasto con la legge di
delega, ma costituisce anzi la logica articolazione di un principio,
da essa desumibile: ed esattamente dalla norma dell'art. 5 u.c. che
prevede (come si è detto in via eccezionale) la rivalutazione con
rendita complessiva per le sole ipotesi di capitalizzazione da
riscatto volontario ex legge 1958 (le altre, ex t.u. 1904, essendo a
quella data ormai esaurite).
Quanto alle predette violazioni degli artt. 3 e 38, secondo comma,
della Costituzione, basta richiamare quanto, con riferimento a tali
parametri, rispettivamente si è detto con riguardo all'incidente n.
63/78; aggiungendosi - per ciò che attiene all'art. 38 Cost. - che
non è dimostrato né allo stato degli atti dimostrabile che il
capitale, nel quale è stata trasformata la rendita, riesca al
lavoratore utile in minor misura del godimento della rendita stessa.
4. - Gli incidenti iscritti ai nn. 423 registro ordinanze 1976 e
64 registro ordinanze 1978, accomunati dalla identità delle specie
concrete, delle disposizioni impugnate e dei prescelti parametri,
divergono dall'incidente iscritto al n. 99 registro ordinanze 1978, or
ora giudicato, sol in ciò che il Pretore di La Spezia e, ancor prima,
il Pretore di Genova hanno insistito sulla parte dell'art. 75 in cui
la capitalizzazione della rendita viene calcolata nel minimo della
retribuzione annua, ravvisando nella esplicitata tecnica di calcolo
offesa agli artt. 35 e 38 della Costituzione.
Ora è da tener presente che il minimo retributivo da prendere a
base della capitalizzazione, secondo il disposto dell'art. 116, comma
terzo, cui rinvia il denunciato art. 75, è quello fissato per ogni
triennio, con decreto ministeriale, e risultante dalla media delle
"retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per
inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da
malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e
definiti nell'esercizio stesso".
Trattasi quindi di una media. E se si riflette che la finanza
assicurativa non può non procedere per grandi numeri ed ancorarsi,
appunto, alle medie, deve concludersi che non offende gli artt. 35 e
38 della Costituzione il combinato contesto degli artt. 75 e 116,
terzo comma t.u., così come è incontestabile l'idoneità a tutelare i
crediti del lavoratore dal rischio della svalutazione monetaria il
parametro descritto nel novellato art. 150 disp. att. cod. proc. civ.
(indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT per la scala mobile per i
lavoratori dell'industria).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i sei procedimenti, iscritti ai nn. 423 registro ordinanze
1976, 212 registro ordinanze 1977, 13, 63, 64 e 99 registro ordinanze
1978;
dichiara non fondate le questioni di legittimità:
1) dell'art. 75 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui
impone la capitalizzazione della rendita, calcolata nel minimo della
retribuzione annua, e del combinato disposto degli artt. 75, 79 e 80
dello stesso d.P.R. nella parte in cui, per essere intervenuta la
capitalizzazione relativamente al primo infortunio, esclude il
diritto ad una rendita corrispondente al grado di invalidità derivata
da due infortuni policroni, in riferimento agli artt. 3, 35, 38 e 76
della Costituzione, sollevate con ordinanza 7 aprile 1976 del Pretore
di Genova e 27 ottobre 1977 del Pretore di La Spezia;
2) dell'art. 79 del d.P.R. 1124/1965 e del combinato disposto
dello stesso articolo - con particolare riferimento all'inciso "o
liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75" - e dell'art. 80 del
medesimo d.P.R. in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della
Costituzione, sollevate con ordinanze 1O marzo 1977 del Tribunale di
Novara e 23 novembre 1977 del Tribunale de L'Aquila, nonché con
ordinanza 14 novembre 1977 del Pretore di Mantova;
3) dell'art. 75 in relazione all'art. 212 dello stesso d.P.R. e in
riferimento agli artt. 3,35,38 e 76 della Costituzione, sollevata con
ordinanza 27 ottobre 1977 del Pretore di La Spezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte