Sentenza n. 94/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/04/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 425 e 71 del
codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse:
1) il 29 maggio 1996 dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di S.Maria Capua Vetere, nel procedimento penale
a carico di Di Tella Antonio, iscritta al n. 865 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1996;
2) il 24 aprile 1996 dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Catania, nel procedimento penale a carico di
Quaceci Nicola, iscritta al n. 1185 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
S.Maria Capua Vetere premette, in fatto, che nei confronti di un
imputato, al quale è stata a suo tempo provvisoriamente applicata la
misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
a norma dell'art. 312 cod. proc. pen., è stata pronunciata ordinanza
di sospensione del procedimento a causa della sua accertata e
perdurante incapacità di partecipare coscientemente al procedimento
stesso. Non risulta quindi possibile procedere all'udienza
preliminare, considerato che l'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., il
quale fa salva la possibilità di emettere sentenza di non luogo a
procedere, non può trovare applicazione in ipotesi di difetto di
imputabilità, essendo stata la relativa formula dichiarata
costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 41 del 1993.
D'altra parte, osserva il giudice a quo, in pendenza della
sospensione del procedimento non è possibile neppure assumere prove
che potrebbero indurre ad una modifica della imputazione, considerato
che al giudice è consentito assumere soltanto le prove utili al
proscioglimento dell'imputato e quelle non rinviabili. Per altro
verso, essendo in corso "un provvedimento cautelare", avendo il
giudice sostituito la misura di sicurezza con il ricovero in
struttura ospedaliera a norma dell'art. 73 del codice di rito,
sussiste un interesse per l'imputato ad ottenere un provvedimento
giurisdizionale che permetta di "fissare" l'imputazione, considerati
i riflessi che ne scaturiscono sul piano dello status libertatis. La
situazione di "stallo processuale" che ne consegue è dunque, a
parere del rimettente, del tutto irragionevole, così da comportare
la necessità di un "ripensamento" della decisione adottata dalla
Corte nella citata sentenza n. 41 del 1993, alla luce delle modifiche
normative introdotte dalla legge n. 105 del 1993, che ha ampliato i
poteri decisori del giudice sopprimendo il requisito della "evidenza"
che prima circoscriveva la possibilità di adottare la sentenza di
non luogo a procedere. Tenuto conto, quindi, dell'indicato mutamento
del quadro normativo e dei poteri riconosciuti al giudice della
udienza preliminare in tema di modifica della imputazione e di
qualificazione giuridica del fatto, appare possibile - osserva il
giudice a quo - una "fissazione del fatto" in udienza preliminare con
relativa "reintroduzione del potere di emettere sentenza di non luogo
a procedere nei casi di assenza di imputabilità per infermità
mentale, quantomeno nell'ipotesi in cui risulti in corso di
esecuzione un provvedimento di natura cautelare". Una reintroduzione,
ribadisce il rimettente, che si giustifica in considerazione della
sopravvenuta inattualità degli argomenti posti a base della
richiamata sentenza n. 41 del 1993. In via principale, dunque, il
giudice a quo solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede - quantomeno nell'ipotesi in cui
sia in corso di applicazione una misura cautelare e l'imputato versi
in condizioni di incapacità a partecipare al procedimento - la
possibilità di emettere sentenza di non luogo a procedere per
difetto di imputabilità. In via subordinata, il medesimo giudice
solleva, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 cod. proc.
pen., nella parte in cui prevede la necessità di pronunciare
ordinanza di sospensione del procedimento anche nell'ipotesi in cui,
pur potendosi ragionevolmente prevedere l'emissione di sentenza
dibattimentale di proscioglimento per assenza di imputabilità a
causa della presenza in atti di accertamento peritale attestante
l'incapacità al momento del fatto, il giudice della udienza
preliminare debba disporre il rinvio a giudizio.
2. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Catania a sua volta solleva, in riferimento agli artt. 24 e 112 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 425
cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che nel caso di
persona non imputabile al momento del fatto e incapace di partecipare
coscientemente al processo, non debba emettersi, da parte del giudice
dell'udienza preliminare, sentenza di non luogo a procedere allorché
risulti evidente la materiale attribuibilità del fatto medesimo
all'imputato. Rileva a tal proposito il giudice a quo che dal
combinato disposto degli artt. 71 cod. proc. pen., operante anche nel
caso di infermità mentale preesistente al fatto a seguito della
sentenza n. 340 del 1992, e 425 dello stesso codice, come dichiarato
costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 41 del 1993, deriva
senza alcuna valida ragione la sospensione indefinita del processo
nonostante l'evidente sussistenza di una causa di non punibilità,
con correlativa ingiustificata violazione del principio di
obbligatorietà dell'azione penale nonché del diritto dell'imputato
ad essere immediatamente giudicato e prosciolto. D'altra parte,
osserva il rimettente, neppure verrebbe in discussione la ratio posta
a fondamento della sentenza n. 41 del 1993 ove si versi in una
ipotesi in cui, come nella specie, non sussista alcun dubbio sulla
materiale attribuibilità del fatto all'imputato nonché sulle
relative modalità e circostanze.
3. - In quest'ultimo giudizio ha spiegato atto di intervento il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata. A parere dell'Avvocatura risulterebbero
anzitutto non pertinenti i parametri invocati: non il diritto di
difesa, infatti, in quanto utilizzato nella sentenza n. 41 del 1993
proprio per giungere alla conclusione opposta; non l'art. 112 della
Costituzione, in quanto la sospensione del procedimento determina la
sospensione del corso della prescrizione. D'altronde, rileva
l'Avvocatura, l'impossibilità di dichiarare il non luogo a procedere
per difetto di imputabilità e la conseguente sospensione del
processo non si traduce in una "arbitraria ed indefinita sospensione
sine die del rapporto processuale penale, priva di contrappesi",
giacché, come ha osservato la dottrina, l'istituto previsto dagli
artt. 70 e ss. cod. proc. pen. è volto a scongiurare il rischio di
creare una categoria di "eterni giudicabili", come emerge dalle
verifiche periodiche previste dall'art. 72 dello stesso codice,
bilanciato dalle cautele che presidiano l'azione civile e la
prescrizione penale. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze di rimessione prospettano dubbi di legittimità
costituzionale parzialmente coincidenti e riferiti al medesimo quadro
normativo: i relativi giudizi vanno pertanto riuniti per essere
decisi con un'unica sentenza.
2. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
S.Maria Capua Vetere solleva, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 425
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede -
quantomeno nell'ipotesi in cui sia in corso di applicazione una
misura cautelare e l'imputato versi in condizioni di incapacità a
partecipare al procedimento - la possibilità di emettere sentenza di
non luogo a procedere per difetto di imputabilità. Osserva a tal
proposito il giudice a quo che, essendo stato soppresso dalla legge
n. 105 del 1993 il requisito della "evidenza" che relegava entro
angusti confini la possibilità di pronunciare sentenza di non luogo
a procedere, e poiché risultano, quindi, incrementati i poteri
riconosciuti al giudice della udienza preliminare in tema di modifica
dell'imputazione e di qualificazione giuridica del fatto, sarebbero
venute meno le ragioni che indussero questa Corte a dichiarare, con
la sentenza n. 41 del 1993, l'illegittimità costituzionale dell'art.
425 cod. proc. pen., proprio nella parte in cui sanciva la
possibilità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per
difetto di imputabilità. L'irragionevolezza del sistema, osserva
ancora il rimettente, è esaltata dalla disciplina che regola la
sospensione del procedimento a causa della incapacità dell'imputato
a partecipare coscientemente allo stesso, giacché in tale ipotesi,
non potendosi dichiarare nell'udienza preliminare il difetto di
imputabilità, si determina uno "stallo processuale" che impedisce
l'adozione di un provvedimento che cristallizzi l'imputazione,
quantomeno ai rilevanti effetti che ne possono scaturire sul piano
delle misure cautelari in corso di applicazione. In via subordinata,
il medesimo giudice ha sollevato, sempre in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 71 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce la
necessità di pronunciare ordinanza di sospensione del procedimento
anche nell'ipotesi in cui, pur potendosi prevedere in dibattimento la
emissione di sentenza di proscioglimento per difetto di
imputabilità, il giudice della udienza preliminare debba disporre il
rinvio a giudizio.
3. - Questione analoga è stata sollevata anche dal giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Catania. A parere del
rimettente, infatti, l'art. 425 cod. proc. pen., si porrebbe in
contrasto con gli artt. 24 e 112 della Costituzione, nella parte in
cui non prevede che, nel caso di persona non imputabile al momento
del fatto e incapace di partecipare coscientemente al processo, non
debba emettersi sentenza di non luogo a procedere allorché risulti
evidente la materiale attribuibilità del fatto all'imputato.
Sottolinea al riguardo il giudice a quo che, dovendosi disporre la
sospensione del procedimento a norma dell'art. 71 cod. proc. pen.
anche nel caso di infermità mentale preesistente al fatto a seguito
della sentenza n. 340 del 1992, e non potendosi al tempo stesso
pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto di
imputabilità, essendo stata la relativa formula dichiarata
costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 41 del 1993, nei
confronti dell'infermo tunc et nunc si determina, senza alcuna valida
ragione, l'indefinita sospensione del processo malgrado l'evidente
sussistenza di una causa di non punibilità, con conseguente
violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale e del
diritto dell'imputato ad essere immediatamente giudicato e
prosciolto.
4. - L'analisi delle considerazioni poste a fondamento della più
volte richiamata sentenza n. 41 del 1993 si rivela dunque centrale
agli effetti di una compiuta valutazione dei vari profili di
illegittimità costituzionale che gli odierni rimettenti hanno
ritenuto di sottoporre all'esame di questa Corte, sicché è proprio
da quelle considerazioni che occorre prendere le mosse per verificare
se e in che misura le censure dedotte possono ritenersi
pertinentemente argomentate sulla base della decisione allora
adottata. In quella occasione, la Corte ritenne che la possibilità
di pronunciare all'udienza preliminare sentenza di non luogo a
procedere per difetto di imputabilità presentasse tre distinti
profili di illegittimità in riferimento ad altrettanti parametri. Si
considerò, innanzitutto, che la norma - anche, ma non solo, in
virtù del presupposto della "non evidenza" che allora caratterizzava
l'art. 425 cod. proc. pen. - contrastasse con l'art. 24 della
Costituzione, in quanto la persona non imputabile veniva ad essere
per ciò solo privata del dibattimento e della conseguente
possibilità di esercitare appieno il diritto alla prova sul merito
della regiudicanda, con conseguente compressione del diritto di
difesa che non poteva certo ritenersi bilanciata da contrapposte
esigenze di economia processuale.
Fu poi rilevato che la previsione della formula della sentenza di
non luogo a procedere per difetto di imputabilità generava una
ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei soggetti
ugualmente non imputabili, in quanto per costoro la possibilità di
fruire del dibattimento e delle conseguenti garanzie veniva fatta
dipendere esclusivamente dal modulo processuale adottato. "Mentre,
infatti - si osservò - nei confronti del non imputabile a carico del
quale si celebra l'udienza preliminare si determina una preclusione
all'esercizio dei propri diritti indibattimento, essendo il giudice
chiamato a pronunciare sentenza di non luogo a procedere con la
corrispondente formula, una analoga preclusione non si realizza,
invece, in tutte le altre ipotesi in cui manca, come nel giudizio
direttissimo e nel procedimento davanti al pretore, la fase
dell'udienza preliminare, il cui svolgimento, per di più, è
condizionato dall'esistenza di una richiesta che si raccorda alle
scelte sul rito che l'ordinamento riserva al pubblico ministero".
La sentenza ravvisò, infine, un contrasto con l'art. 76 della
Costituzione, in quanto il difetto di imputabilità non compariva tra
le cause che legittimano la sentenza di non luogo a procedere,
secondo la rassegna operata nel numero 52), sesto periodo, dell'art.
2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, a differenza di quanto
invece espressamente previsto per il processo minorile, la cui
disposizione di rinvio, contenuta nell'art. 32, comma 1, d.P.R. 22
settembre 1988, n. 448, venne pertanto fatta salva. Una scelta,
quella del legislatore delegante, che si ritenne tutt'altro che
incoerente, considerata la diversa funzione delle fasi processuali e
dunque la necessità di riservare al giudice del dibattimento "la
delibazione del difetto di imputabilità, postulando la stessa il
necessario accertamento di responsabilità in ordine al fatto-reato
che può compiutamente svolgersi solo in sede dibattimentale".
Alla luce delle considerazioni testé sinteticamente rievocate
emerge dunque con chiarezza come l'insistito richiamo dei giudici a
quibus alla sopravvenuta "inattualità" di quella sentenza a seguito
della novella che ha modificato la regola di giudizio dell'art. 425
cod. proc. pen., si riveli fallace, proprio perché le ragioni della
incostituzionalità non riposavano soltanto su quel presupposto
normativo e sul connesso parametro di costituzionalità, con l'ovvia
conseguenza di rendere l'intento che ora viene perseguito esposto
alle medesime censure che indussero questa Corte a pronunciare la
declaratoria di illegittimità costituzionale che i giudici
rimettenti intenderebbero nella sostanza porre nel nulla, attraverso
una sentenza additiva evidentemente improponibile.
D'altra parte, questa Corte ha in più occasioni avuto modo di
ribadire che la sentenza di non luogo a procedere "era e resta, anche
dopo le modifiche subite dall'art. 425 del codice di procedura
penale, una sentenza di tipo "processuale", destinata null'altro che
a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico
ministero", al punto da imporre l'adozione del provvedimento di
rinvio a giudizio anche nelle ipotesi in cui sia stata semplicemente
ritenuta la "necessità di consentire nella dialettica del
dibattimento lo sviluppo di elementi ancora non chiariti" (v.
sentenza n. 71 del 1996). Sicché, anche sotto il circoscritto
profilo che i rimettenti prospettano, non può certo ritenersi
soluzione costituzionalmente imposta quella di prevedere una
pronuncia per difetto di imputabilità non basata sul previo
accertamento della responsabilità dell'imputato, ma sul ben diverso
paradigma, tutto processuale, della ritenuta fondatezza della
richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.
Significativa, per altro verso, è la parcellizzazione delle
ipotesi che i due giudici rimettenti prospettano come oggetto della
sollecitata sentenza additiva, facendo riferimento, l'uno, al caso in
cui sia in corso di applicazione una misura cautelare (così dando
luogo ad alternative processuali irragionevolmente differenziate a
seconda dello status libertatis) e, l'altro, alla ipotesi in cui
"risulti evidente la materiale attribuibilità del fatto
all'imputato" (quasi che ciò basti, da un lato, ad affermare la
responsabilità e, dall'altro, a rendere legittima l'esclusione di
qualsiasi difesa sul punto). Una parcellizzazione, quindi, che,
anche a voler prescindere dai segnalati e assorbenti profili di assai
dubbia legittimità, è comunque di per sé idonea a dimostrare
l'impossibilità di risolvere sul piano costituzionale una gamma
quanto mai variegata di possibili opzioni, che soltanto il
legislatore è abilitato a compiere. Diversa può infatti essere la
disciplina in rapporto, ad esempio, alla necessità o meno di
applicare misure di sicurezza, alla tipologia del rito che viene
adottato o alla stessa prevedibile durata della incapacità
processuale, al punto che un modello unitario non soltanto non può
ritenersi costituzionalmente estrapolabile dal sistema, ma non può
neppure essere teoricamente abbozzato se non scendendo sul piano di
valutazioni plurime di opportunità che questa Corte non è certo
abilitata a compiere.
Le stesse considerazioni valgono, ovviamente, anche per ciò che
riguarda la questione di legittimità costituzionale che il giudice
di S.Maria Capua Vetere ha sollevato in via subordinata operando sul
diverso versante della sospensione del processo: in questo caso,
però, l'inammissibilità del quesito è resa ancor più trasparente
dalla manifesta compromissione di più valori costituzionali che un
eventuale accoglimento della questione automaticamente comporterebbe.
Da un lato, infatti, non si vede perché il processualmente incapace
dovrebbe essere privato - rimuovendosi la sospensione - del diritto a
partecipare coscientemente alla fase della udienza preliminare, che,
pure, è sede di difesa; dall'altro, neppure si comprende la ragione
per la quale la sospensione del procedimento, prevista anche per la
fase delle indagini preliminari, non dovrebbe aver luogo soltanto
agli effetti del rinvio a giudizio e nel solo caso in cui si proceda
con l'udienza preliminare, così facendo dipendere l'applicabilità
di un istituto di garanzia dal momento in cui l'incapacità viene
accertata e dal modello processuale adottato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili:
le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 425 e 71
del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di S.Maria Capua Vetere con l'ordinanza in epigrafe;
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24
e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1997.
Il Presidente e redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte