Sentenza n. 95/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1966 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15
della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, intitolata
"Riforma agraria in Sicilia", promossi con due ordinanze emesse il 20
maggio 1965 dal Tribunale di Siracusa in due procedimenti civili
vertenti tra De Geronimo Federico e Magnano di San Lio Caterina e con
ordinanza emessa il 27 agosto 1965 dalla Corte d'Appello di Catania nel
procedimento civile vertente tra Catalano Antonia e Majorana della
Nicchiara Giuseppe, iscritte rispettivamente ai nn. 197, 198 e 202 del
Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 297 del 27 novembre 1965 e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 48 del 30 ottobre 1965 e n. 51 del 20 novembre
1965.
Visti gli atti di intervento del Presidente della Regione siciliana
e di costituzione di Catalano Antonia, De Geronimo Federico, Majorana
della Nicchiara Giuseppe e dell'Assessorato per l'agricoltura e foreste
della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 1 giugno 1966 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi gli avvocati Arturo Carlo Jemolo e Antonio Sorrentino, per la
Catalano, l'avv. Luigi Salibra, per il De Geronimo, gli avvocati
Angelo Falzea e Rosario Nicolò, per il Majorana, ed i sostituti
avvocati generali dello Stato Giuseppe Guglielmi e Francesco Agrò, per
il Presidente della Regione siciliana e per l'Assessorato per
l'agricoltura e foreste.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di due procedimenti civili vertenti fra il dott.
Federico De Geronimo e la signora Caterina Magnano di San Lio, il
Tribunale di Siracusa ha sollevato d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale dei primi quattro commi dell'art. 15 della
legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, intitolata:
"Riforma agraria in Sicilia", in relazione agli artt. 42 della
Costituzione e 14, lettera s, dello Statuto speciale per la Regione
siciliana. Le norme contenute in questi commi stabiliscono che "entro
sessanta giorni dall'approvazione definitiva del piano particolare, il
proprietario e gli eventuali titolari di diritti di usufrutto, uso od
abitazione sono tenuti a presentare all'approvazione dell'Assessore per
l'agricoltura e le foreste l'atto con cui modificano i loro rapporti al
fine di adeguarli al piano e di agevolarne l'esecuzione"; che "ove sia
decorso infruttuosamente il termine anzidetto, ovvero l'Assessore per
l'agricoltura e le foreste dichiari, con suo decreto, che la nuova
regolamentazione dei rapporti è incompatibile con l'esecuzione del
piano, l'usufrutto, l'uso o l'abitazione sono risoluti di diritto,
salva agli interessati la liquidazione delle loro ragioni, che
rimangono garantite sul fondo"; che "l'eventuale risoluzione è
attestata, ai fini e per gli effetti dell'art. 2655 del Codice civile,
dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, con certificato da
annotarsi a margine della trascrizione degli atti costitutivi dei
diritti sopra indicati" e che "l'annotazione non può aver luogo senza
la prova dell'avvenuta liquidazione".
Le ordinanze, di identico contenuto, emesse il 20 maggio 1965, sono
state ritualmente notificate e comunicate e sono state pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 27 novembre 1965.
2. - I motivi che, ad avviso del Tribunale di Siracusa, sorreggono
la sollevata questione di legittimità costituzionale sono i seguenti:
a) l'art. 42 della Costituzione non va interpretato alla lettera.
Esso tutela l'istituto giuridico della proprietà nel senso più ampio,
comprensivo, cioè, anche dei diritti frazionari, che sono diritti
subiettivi altrettanto rilevanti nella vita economica e sociale della
collettività;
b) la Regione siciliana può interferire nei rapporti
intersubiettivi privati e quindi disporre l'espropriazione del diritto
di usufrutto, ma non prima che sia accertata dagli organi
amministrativi competenti l'esistenza della pubblica utilità, che
affievolisce il diritto. Vero è che non può negarsi che la legge per
la riforma agraria in Sicilia sia ispirata a prevalenti motivi di
interesse generale; ciò tuttavia non toglie che taluni degli strumenti
predisposti dal legislatore regionale ai fini dell'attuazione dei piani
particolari di trasformazione agraria, siano in contrasto con la
Costituzione. Sarebbe questo il caso delle norme impugnate. Infatti
l'atto, che, in base a queste norme, deve essere presentato entro un
breve termine all'Assessore, ha certamente natura bilaterale: sicché
basterebbe la volontà contraria del proprietario perché
l'espropriazione del diritto di usufrutto si verifichi senza
l'accertamento preventivo della sussistenza della pubblica utilità,
bensì soltanto per l'esclusivo arbitrio del proprietario. Né
potrebbe opporsi il fatto che il sacrificio dell'usufruttuario trovi
compenso in un'indennità o in una rendita, visto che "l'olocausto del
diritto" - secondo l'espressione testuale dell'ordinanza - "è avvenuto
senza neppure la cura di constatare in che cosa il suo esercizio
avrebbe potuto ostacolare l'attuazione del piano di trasformazione";
c) il Tribunale richiama l'art. 547 del Codice civile, che consente
agli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante
l'assicurazione di una rendita vitalizia o l'assegnazione di frutti di
beni immobili o di capitali ereditari; ma ritiene che si tratti - non
ostante l'apparente somiglianza -, di una fattispecie legislativa
diversa, che non può invocarsi a favore della legittimità
costituzionale della norma impugnata. Pur se si vuole ammettere che la
Regione possa interferire nel regolamento dei rapporti di diritto
civile, la comparazione tra le due norme - quella statale e quella
regionale - si risolve a svantaggio della legittimità costituzionale
della norma regionale. Infatti, anche se fosse possibile sostenere che
la disposizione regionale presuma iuris et de iure l'incompatibilità
fra l'esistenza del diritto di usufrutto e l'esecuzione del piano di
trasformazione, poiché ciò comporta il sacrificio di un diritto
reale, è costituzionalmente doveroso accertare l'inconciliabilità
della persistenza del diritto con l'utilità pubblica. Nel caso di
specie, il Tribunale ritiene che tale incompatibilità non possa essere
affermata recisamente, ben potendo darsi che l'esecuzione del piano di
trasformazione non sia ostacolata dalla titolarità e dall'esercizio
dell'altrui diritto reale;
d) l'estinzione dell'usufrutto (dell'uso o dell'abitazione) avviene
ope legis e l'approvazione dell'Assessore regionale si riduce a una
mera attestazione dell'avvenuta risoluzione, ai fini e per gli effetti
dell'art. 2655 del Codice civile. In conseguenza, il provvedimento
assessoriale potrebbe essere denunciato alla giurisdizione
amministrativa solo per far correggere l'eventuale errore di aver
attestato la risoluzione del diritto senza aver tenuto conto dell'atto
col quale proprietario e titolare di altro diritto reale avessero
ottemperato al precetto dell'art. 15. Sarebbe diverso il caso in cui
all'Assessore fosse riconosciuta la facoltà di esaminare e di
dichiarare se la nuova regolamentazione dei rapporti è compatibile o
incompatibile con l'esecuzione del piano. In tal caso il soggetto
espropriato non avrebbe da lamentare alcun vizio di costituzionalità,
sia perché sarebbe stato eseguito in sede competente uno specifico
accertamento, sia perché disporrebbe di mezzi idonei di tutela davanti
alla giurisdizione amministrativa;
e) infine la incompatibilità assoluta dei diritti di godimento con
l'attuazione dei piani prevista dalla legge è in certo modo negata
dalla stessa legge che prevede la possibilità di una nuova disciplina
dei rapporti tra proprietario ed usufruttuario. Né mancherebbero i
normali rimedi legali nel caso in cui l'usufruttuario, avendo il
godimento esclusivo del fondo, volesse impedire al proprietario di
attuare le opere di miglioramento e di riforma imposte dal piano.
3. - Davanti alla Corte d'Appello di Catania è stata sollevata la
questione di legittimità costituzionale del primo e secondo comma del
già ricordato art. 15 della legge regionale siciliana sulla riforma
agraria. La Corte ha ritenuto la questione rilevante e non
manifestamente infondata e, con ordinanza emessa il 27 agosto 1965, ha
rimesso gli atti a questa Corte.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 27 novembre 1965.
4. - L'ordinanza, premesso che il diritto di usufrutto gode della
tutela dell'art. 42 della Costituzione e che la norma impugnata non
prevede una limitazione, bensì una soppressione integrale del diritto,
e quindi un esproprio, rileva che, nel caso in esame, non è stata
osservata la condizione posta dall'art. 42, terzo comma, della
Costituzione, giusta il quale il sacrificio particolare del bene o
diritto patrimoniale deve essere imposto da un'esigenza connessa a un
pubblico interesse, legalmente accertato e dichiarato.
La risoluzione di diritto dell'usufrutto soltanto per mancata
esibizione in un breve termine di un accordo tra le parti, che
modifichi i rapporti fra esse al fine di adeguarli al piano e di
agevolarne l'esecuzione, non sembra alla Corte stabilita in relazione
ad alcun pubblico interesse. Poiché la legge non determina quale
debba essere il contenuto dell'accordo, non è possibile desumere quali
siano i caratteri per i quali l'usufrutto rappresenti un ostacolo
all'esecuzione del piano. L'omessa specificazione di questo punto non
permetterebbe di valutare il rapporto tra pubblico interesse e la
situazione particolare e, quindi, di valutare le ragioni che impongono
il sacrificio del diritto individuale all'interesse pubblico. In ogni
modo, l'effetto previsto dalla norma (estinzione dell'usufrutto)
sarebbe eccessivo rispetto al fine dell'esecuzione del piano
particolare, giacché l'usufrutto in se stesso, qualora assuma certe
caratteristiche (com'è agevole dedurre dalla stessa norma), non
contrasta con i fini pubblici perseguiti dalla legge. Il che comporta
anche un'invadenza illegittima del legislatore regionale nel campo dei
rapporti di diritto civile, non giustificata dalla necessità di
regolamentare le materie che l'art. 117 della Costituzione e l'art. 14
dello Statuto speciale riservano alla Regione. E poiché la norma
colpisce ogni sorta di usufrutto - compreso quello legale spettante al
genitore esercitante la patria potestà sui beni dei figli minori -
essa sarebbe ancora una volta in contrasto con l'art. 117 della
Costituzione, in quanto violerebbe i limiti segnati dai principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato che, nel caso, vanno
ricercati negli artt. 324 e 326 del Codice civile, i quali pongono con
norme di carattere cogente i principi essenziali per l'ordinamento
della famiglia.
Infine, a avviso della Corte, l'espropriazione come quella regolata
dalla legge impugnata, compiuta direttamente con atto legislativo,
sottrarrebbe il provvedimento dell'autorità amministrativa ai rimedi
giurisdizionali garantiti dall'art. 113 della Costituzione, quanto
meno nel caso, come quello di specie, in cui non è giustificato il
diretto ricorso alla legge, previsto dall'art. 43 della Costituzione.
L'ordinanza conclude sottoponendo all'esame della Corte la
questione di costituzionalità del secondo comma dell'art. 15 della
legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, in relazione agli
articoli 42, commi secondo e terzo, 113, commi primo e secondo, 117,
primo comma, della Costituzione e all'art. 14, lettere a e s, dello
Statuto della Regione siciliana.
5. - Nei giudizi promossi con le ricordate ordinanze del Tribunale
di Siracusa si è costituito il dott. Federico De Geronimo,
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Salibra, mediante deposito
delle deduzioni in data 10 novembre 1965.
La difesa del dott. De Geronimo sostiene che il sistema della
riforma agraria siciliana, il quale impone al proprietario del fondo la
predisposizione e l'attuazione di un piano di trasformazione, comporta
necessariamente la risoluzione del rapporto di usufrutto, incompatibile
con l'esecuzione dei piani di trasformazione. Né tale
incompatibilità è contrastata dal fatto che il legislatore consenta
alle parti la modifica del rapporto, perché codesta modifica
conferisce al rapporto stesso una struttura del tutto diversa da quella
dell'usufrutto.
L'urgenza, poi, dell'attuazione della riforma escluderebbe, sempre
secondo la difesa, di deferire all'autorità giurisdizionale la
regolamentazione dei rapporti fra proprietario e usufruttuario. Del
resto, l'ordinamento già prevede la possibilità di commutare per fini
privatistici l'usufrutto uxorio di una rendita vitalizia (art. 547 del
Codice civile); e, d'altra parte, la cessione dei diritti di godimento
sul fondo, incompatibili con un piano di colonizzazione, è prevista
anche dall'art. 20, terzo e quarto comma, della legge 2 gennaio 1940,
n. 1, per la colonizzazione del latifondo siciliano, che attribuisce a
tal fine un'insindacabile potestà al Ministero dell'agricoltura e
foreste. Né sarebbe esatto che il soggetto espropriato sia privo di
ogni valida difesa davanti agli organi giurisdizionali. I piani di
trasformazione sono sì predisposti dal proprietario, ma approvati
dall'Ispettore regionale, che può modificarli o addirittura
respingerli. Contro il decreto ispettoriale è ammesso ricorso
all'Assessore per l'agricoltura e le foreste e la decisione relativa è
impugnabile davanti al Consiglio di giustizia amministrativa. In tale
sede, secondo la difesa, l'usufruttuario potrebbe far valere ampiamente
le proprie ragioni e contestare la necessità dell'esecuzione del
piano. Inoltre, contro il decreto assessoriale, che accerta la
risoluzione dell'usufrutto e che fosse illegittimo per difetto dei
presupposti e provocasse la lesione di un diritto soggettivo, non
sarebbe preclusa la tutela davanti all'autorità giudiziaria.
La difesa ricorda, infine, che l'illegittimità della norma
impugnata fu esclusa dall'Alta Corte della Sicilia con sentenza 23
dicembre 1951, n. 29, e che l'eccezione di incostituzionalità della
stessa norma, sollevata davanti al Consiglio di giustizia
amministrativa, fu da questo dichiarata manifestamente infondata con
sentenza 5 settembre 1957.
6. - Nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Catania si è
costituita la signora Antonia Catalano, rappresentata e difesa dagli
avvocati Giancarlo Fré, Antonio Sorrentino e Paolo Lombardo
Indelicato. Le deduzioni sono state depositate il 15 dicembre 1965.
Secondo la difesa della signora Catalano, la norma impugnata
sarebbe illegittima sotto due profili, quello del contenuto sostanziale
della norma e quello della competenza della Regione ad emanarla.
Sotto il primo profilo, la norma impugnata concreterebbe un caso di
espropriazione, per la legittimità del quale mancherebbe uno dei
presupposti fondamentali richiesti dall'art. 42 della Costituzione: i
motivi di interesse generale. Premesso che il giudizio di
costituzionalità deve, in ipotesi del genere, estendersi al controllo
sull'osservanza del fine assegnato alla legge dal precetto
costituzionale, la difesa sostiene che la norma impugnata, esaminata
sul piano non già del merito, ma della ragionevolezza, non si
giustifica col richiamo all'interesse generale. Sarebbe, infatti, del
tutto irragionevole e ingiustificabile una norma, come quella della cui
legittimità si discute, la quale pone una presunzione iuris et de iure
di incompatibilità fra l'attuazione del piano e la persistenza
dell'usufrutto. E codesta mancanza di ragionevolezza è accresciuta
dalla circostanza che l'automatica decadenza dall'usufrutto si verifica
se, in un termine di sessanta giorni, le parti non abbiano presentato
un accordo che modifichi i loro rapporti: e poiché l'accordo risulta
dall'incontro di due volontà, è evidente che la decadenza
dall'usufrutto è rimessa all'arbitrio del proprietario, che,
rifiutandosi all'accordo, determina la perdita del diritto
dell'usufruttuario. Se, in terzo luogo, si considera che la decadenza
del diritto parziario si verifica per il solo fatto della mancata
presentazione di un accordo sottratto a qualsiasi valutazione, si deve
trarre la conseguenza che viene violato anche l'art. 113 della
Costituzione, in quanto l'interessato è privato della possibilità
della tutela dei suoi diritti e dei suoi interessi legittimi.
Sotto il secondo profilo, ad avviso della difesa, dovrebbe essere
pacifico che, allorquando la Costituzione prevede una riserva di legge,
segnatamente nei casi in cui essa è posta a garanzia dei diritti
individuali dei cittadini costituzionalmente riconosciuti, la riserva
è della legge statale e soltanto di questa, e sarebbe in conseguenza
precluso l'intervento della legislazione regionale.
La dottrina è concorde in questa interpretazione e la Corte
costituzionale, pur non avendo esaminato ex professo la questione,
sarebbe orientata nel medesimo senso. Né varrebbe opporre che la
tutela costituzionale della proprietà non si estende ai diritti reali
su cose altrui, perché essa tutela, viceversa, sarebbe stata accordata
all'istituto della proprietà inteso nel senso più ampio e
tradizionale, comprendente perciò anche i diritti frazionari che hanno
il medesimo carattere reale della proprietà.
Non vale obiettare, ad avviso della difesa, che la legge impugnata
non contempla un caso di espropriazione, ma una modifica del regime dei
diritti reali, che, una volta estinti, sarebbero acquisiti alla nuda
proprietà in ragione della capacità espansiva propria del diritto di
proprietà. La tesi appare, secondo la difesa, non del tutto
infondata, ma è tale, a suo avviso, da aggravare il carattere di
incostituzionalità della norma impugnata, in quanto la Regione
siciliana non ha alcuna competenza a regolare i rapporti disciplinati
dal Codice civile.
Inconferente sarebbe, altresì, il richiamo all'art. 14, lett. a,
dello Statuto siciliano, che attribuisce alla Regione potestà e
legislazione in materia di "agricoltura e foreste". La Corte
costituzionale ha affermato che da questa potestà legislativa
regionale sono escluse le materie regolate dal diritto privato e in
particolare dal Codice civile, salvo casi eccezionali e in via
temporanea. Né la competenza in questa materia può essere
configurata come strumentale rispetto alla materia dell'agricoltura e
foreste di competenza della Regione.
Infine la difesa sostiene che la legge regionale ha inteso attuare
in Sicilia la riforma agraria; ma, giusta la giurisprudenza della
Corte, la riforma agraria è di competenza dello Stato e la Regione
altro non può fare se non adeguare le leggi nazionali in materia ai
bisogni particolari dell'Isola. Ora, la legge in esame non adegua alle
esigenze della Sicilia le leggi nazionali, ma contrasta con queste, in
quanto l'art. 25 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica
integrale, ha disciplinato una fattispecie analoga, conservando i
diritti di usufrutto per intero se gravano sull'intera proprietà.
Conclude chiedendo la dichiarazione di incostituzionalità del
secondo comma del citato articolo della legge regionale.
7. - Si è costituito in giudizio il signor Giuseppe Majorana della
Nicchiara, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Falzea, Rosario
Nicolò e Alfredo Randazzo. Le deduzioni sono state depositate il 17
dicembre 1965.
La difesa del signor Majorana si articola in due tesi.
La prima nega che la caducazione automatica dei diritti parziari
dia luogo a un'espropriazione. Si ammette che l'espropriazione possa
avere ad oggetto un diritto parziario, si nega che un'espropriazione
abbia luogo nell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 15, secondo
comma, della legge impugnata. La norma contenuta in questo comma si
sarebbe limitata a produrre l'effetto estintivo di un diritto parziario
gravante sul bene, e questo non comporta espropriazione (che non è un
atto estintivo, ma un atto traslativo), anche se l'estinzione del
diritto comporta l'espansione dei diritti di proprietà, giacché
codesta espansione avverrebbe per la forza giuridica di elasticità del
diritto di proprietà, non già come conseguenza diretta della perdita
del diritto. L'istituto regolato dalla norma impugnata, e che trova
precedenti nella legislazione nazionale in materia agraria, si
distingue dall'espropriazione anche nel funzionamento, in quanto,
laddove l'espropriazione ha sempre bisogno di un apposito provvedimento
amministrativo, la caducazione dei diritti altrui sul fondo
costituirebbe un effetto secondario, nel caso in esame,
dell'approvazione definitiva del piano particolare.
Nega poi - ed è questa la seconda tesi della difesa del signor
Majorana - che l'automatica risoluzione del rapporto non sia stabilita
in relazione a un pubblico interesse. Se con ciò si vuol dire che
l'interesse pubblico non si estende alla risoluzione automatica dei
diritti gravanti sul fondo, si tratterebbe di una censura non
ammissibile in questa sede, perché attinente alla valutazione
dell'esistenza, del contenuto e dei modi di attuazione degli interessi
posti a fondamento della legge, valutazione di competenza del
legislatore. E questa ragione vale altresì contro la censura di
invadenza della legislazione siciliana nel campo dei rapporti civili,
in quanto la valutazione della necessità di questa invadenza in
relazione al pubblico interesse rientra nell'autonomia del legislatore,
sicché la condizione dell'esistenza dei motivi di pubblico interesse
è rispettata quando il legislatore abbia considerato il suo intervento
nel regolamento dei rapporti privati quale strumento necessario per il
soddisfacimento degli interessi che esso ha voluto tutelare.
Né avrebbe valore l'obiezione che la legge impugnata dia luogo a
un'espropriazione compiuta direttamente con atto legislativo e
sottratta perciò ai rimedi giurisdizionali previsti dall'art. 113
della Costituzione. In effetti, nel caso in esame, si tratterebbe non
già di un'espropriazione, ma della risoluzione di un diritto, e
perciò di effetto non derivante direttamente dall'atto amministrativo,
ma secondariamente dall'approvazione del piano particolare.
La legge regionale prevederebbe questo effetto in via generale ed
astratta, e perciò con pieno rispetto dei caratteri propri di ogni
atto normativo.
8. - Nei giudizi promossi tanto dalle ordinanze del Tribunale di
Siracusa che da quella della Corte d'appello di Catania, è intervenuto
il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato gli atti di
intervento, rispettivamente, l'8 settembre 1965 e il 15 dicembre 1965 e
un'unica memoria il 21 aprile 1966.
L'Avvocatura contesta in primo luogo che nel concetto di proprietà
garantito dall'art. 42 della Costituzione rientri il diritto reale di
usufrutto. Ma soggiunge che, pur se l'art. 42 dovesse essere
interpretato con tale ampiezza da ricomprendere sotto la garanzia
costituzionale i diritti reali di godimento e, segnatamente, quelli di
usufrutto, non se ne potrebbe escludere l'espropriazione nei casi
previsti dalla legge, quando ricorrano motivi di interesse generale e
salvo indennizzo. Tutti questi requisiti ricorrono nel caso in esame.
La Costituzione consente, anzi impone al legislatore, che la
proprietà, specialmente quella terriera, abbia una funzione sociale e
che nei suoi riguardi l'iniziativa privata si svolga in coerenza con
l'utilità sociale e sia diretta a conseguire il razionale sfruttamento
del suolo. Quanto all'indennizzo, la norma impugnata prevede
addirittura la liquidazione delle ragioni dello usufruttuario, che
rimangono garantite sul fondo. Si tratterebbe perciò più che di
un'espropriazione, di una conversione del diritto di usufrutto analoga
a quella prevista dall'art. 547 del Codice civile per la liquidazione
delle ragioni del coniuge superstite.
In terzo luogo la Corte costituzionale ha riconosciuto al
legislatore regionale il potere di incidere sui rapporti
intersubiettivi privati quando ricorrano eccezionali situazioni locali
e sussista l'esigenza di soddisfare l'interesse pubblico. D'altra
parte, l'art. 42 della Costituzione non impone punto - come, ad avviso
dell'Avvocatura, sembrerebbe ritenere il Tribunale di Siracusa - che
l'espropriazione della proprietà privata sia effettuata sempre con
provvedimento amministrativo impugnabile con ricorso al Consiglio di
Stato. Nel caso in esame, del resto, l'utilità pubblica è accertata
dall'autorità amministrativa al momento dell'approvazione del piano
generale di bonifica e dei piani particolari di utilizzazione e
miglioramento del fondo; mentre i diritti di godimento, ritenuti in
linea di principio incompatibili con l'attuazione del piano, sono
risoluti o espropriati direttamente dalla legge, salvo che il titolare
di essi non concordi con il proprietario una modifica loro tale da
rendere agevole l'esecuzione del piano. Al quale titolare, secondo
l'Avvocatura, qualora intenda modificare nel senso voluto dalla legge
il suo rapporto, non mancherebbe la tutela giudiziaria nei confronti
del proprietario che contestasse in mala fede tale modificazione al
solo fine di evitare la sopravvivenza del diritto di godimento.
Nemmeno sussisterebbe il contrasto tra la norma impugnata e i
principi della legge dello Stato. L'Avvocatura richiama anche essa
l'art. 547 del Codice civile e l'art. 20, terzo e quarto comma, della
legge 2 gennaio 1940, n. 1, sulla colonizzazione del latifondo
siciliano.
Del tutto infondata sarebbe poi la questione di costituzionalità
della norma impugnata in relazione all'art. 117 della Costituzione,
che riguarda le Regioni a statuto ordinario.
9. - Nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Catania si è
costituito anche l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste della
Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato.
Nelle deduzioni, depositate il 15 dicembre 1965, l'Avvocatura
sostiene quattro tesi:
La prima, che la causa di pubblico interesse deve ricercarsi nella
possibilità del pieno raggiungimento dei fini, ai quali la legge è
ordinata.
La seconda, che la previsione della legge è quella
dell'incompatibilità dei diritti di godimento col perseguimento dei
fini della riforma. Tra le due possibilità, quella di sopprimere il
diritto di godimento, consentendone in certi casi la persistenza e,
l'altra di far salvo tale diritto, consentendone in certi casi la
soppressione, il legislatore, con apprezzamento discrezionale, anzi con
un giudizio di merito insindacabile in questa sede, ha scelto la prima.
La terza, che la legittimità dell'intervento della Regione in tema
di rapporti privati e di ragioni giuridiche intersubiettive è fondata
sulla considerazione dell'utilità sociale e del conseguimento del
razionale sfruttamento del suolo.
La quarta, che non è vero che l'art. 42 della Costituzione imponga
che l'espropriazione per pubblica utilità abbia luogo sempre con atto
amministrativo: un'espropriazione a mezzo di atto legislativo è
perfettamente legittima, abbia esso il contenuto di norma o di
provvedimento.
10. - Il dott. Federico De Geronimo, la signora Antonia Catalano e
il signor Giuseppe Majorana della Nicchiara hanno depositato memorie il
17 e il 18 maggio 1966, nelle quali ribadiscono e illustrano le tesi
difensive, già esposte nelle deduzioni, con riferimenti legislativi e
giurisprudenziali e ribattono le tesi avversarie.
11. - Le cause sono state congiuntamente discusse all'udienza del 1
giugno 1966; e le difese delle parti hanno richiamato le tesi esposte
negli ampi scritti difensivi e insistito nelle conclusioni già prese. Considerato in diritto :
1. - Le cause hanno ad oggetto le medesime questioni di
costituzionalità e pertanto la Corte le decide con unica sentenza.
2. - La Corte deve risolvere, in primo luogo, due questioni in un
certo senso pregiudiziali e collegate l'una all'altra. La prima è se
la norma impugnata regoli un caso di espropriazione, oppure prefiguri
un caso di "caducazione automatica" del diritto di usufrutto (uso o
abitazione). La seconda è se, ammesso che si verta in materia di
espropriazione di usufrutto (uso o abitazione), abbia luogo la tutela
stabilita nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, secondo il
quale "la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla
legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse
generale".
La Corte ritiene che debba darsi risposta positiva all'una o
all'altra questione. Non pare dubbio, infatti, che la normativa
contenuta nell'art. 15 della legge siciliana sulla riforma agraria
trasferisca autoritativamente un bene da un soggetto all'altro e,
quindi, configuri un caso di espropriazione. Non vale opporre la tesi,
prospettata dalla difesa del signor Majorana della Nicchiara, che la
legge si limiterebbe ad estinguere o a risolvere il diritto
dell'usufruttuario con conseguente trapasso di esso al nudo
proprietario per virtù della forza espansiva della nuda proprietà,
che si integrerebbe nella sua pienezza tutte le volte che limitazioni
di diritto privato o di diritto pubblico vengano per qualsiasi motivo a
cessare. Nonostante le parole della legge - "l'usufrutto (l'uso o
l'abitazione) sono risoluti di diritto" -, la norma determina un vero e
proprio trapasso del diritto di usufrutto dall'usufruttuario al
proprietario e con ciò una espropriazione, non una semplice estinzione
del diritto, e un trapasso mediato e indiretto del suo contenuto
economico al nudo proprietario. Se poi si vuol dire che manchi
l'espropriazione in quanto il diritto dell'usufruttuario si converte
nel diritto alla "liquidazione delle sue ragioni" - un diritto,
quest'ultimo, che la legge configura come un diritto soggettivo
perfetto -, si fa un discorso che può essere egualmente riferito
all'espropriazione e ai diritti che derivano all'espropriato in
conseguenza dell'ablazione-traslazione, che l'espropriazione determina,
e che non è valido perciò per configurare diversamente la fattispecie
legislativa delineata dalla norma impugnata.
3. - La Corte non ritiene nemmeno, che si possa dubitare del fatto
che la tutela della proprietà privata posta dall'art. 42, terzo
comma, della Costituzione si estenda anche ai diritti di godimento
enumerati nella legge impugnata. L'istituto dell'espropriazione è
stato assunto nella Costituzione secondo l'evoluzione legislativa,
giurisprudenziale e dottrinale che ha subito nel corso del tempo, e
giusta la quale l'espropriazione non soltanto si ha di beni immobili,
ma anche, giusta l'espressione dell'art. 1 della legge 23 giugno 1865,
n. 2359, di diritti relativi a immobili, tra i quali non possono non
essere ricompresi, in primo luogo, i diritti definiti come frazionari o
parziari, che non esauriscono il diritto di proprietà, ma che questo
limitano o comprimono, assumendo in sé una parte o addirittura la
totalità del suo contenuto economico, conseguendo così una rilevanza
economica e sociale che giustifica l'estensione ad essi della garanzia
costituzionale.
L'obiezione, mossa dalla difesa del signor Majorana nella
discussione orale, che la Costituzione conferisce al diritto di
proprietà una garanzia che non riconosce, viceversa, ai diritti
frazionari di godimento, non è fondata. Vero è che si potrebbe
ipotizzare l'eliminazione dal nostro ordinamento di istituti come
l'usufrutto, l'uso o l'abitazione mediante legge ordinaria, e non già
dell'istituto della proprietà privata, che è uno dei connotati
caratteristici del nostro sistema economico e sociale e, in
conseguenza, dell'ordinamento giuridico in vigore. Ma ciò non vuole
dire, com'è ovvio, che fino a quando i diritti di usufrutto, uso o
abitazione, dei quali si fa questione nella presente causa, siano
riconosciuti e regolati dal nostro ordinamento, essi siano privi, di
fronte ad atti espropriativi, di adeguata tutela. Il dettato medesimo
del secondo comma dell'art. 42 della Costituzione è così ampio che
consente già di ritenere compresi nel "riconoscimento" e nella
"garanzia", di cui è in esso parola, anche i diritti in questione. Ma
anche se ciò non fosse, si parlasse, cioè, nel secondo comma soltanto
della proprietà stricto sensu, non ne consegue che le regole
costituzionali dell'espropriazione, che sono segnate nel terzo comma
del medesimo articolo, non riguardino anche quella che le ordinanze
definiscono come proprietà in senso lato.
4. - Non si può invece accogliere la tesi prospettata dalle
ordinanze che l'espropriazione disposta dalla legge siciliana sia priva
dei requisiti che la Costituzione richiede. Non si fa questione di due
di codesti requisiti: la riserva di legge ("nei casi preveduti dalla
legge") e l'indennizzo ("salvo indennizzo"); si fa questione soltanto
del terzo requisito: "i motivi di interesse generale". Che la legge
impugnata persegua nel suo insieme un interesse generale - la modifica
dei rapporti agrari e fondiari mediante l'adeguamento al territorio
siciliano delle norme statali in materia di bonifica integrale e di
riforma fondiaria -, non è possibile dubitare e nessuna delle parti
dubita. La censura si limita, dunque, alla fattispecie dell'art. 15,
in relazione alla quale non sarebbe dato di cogliere l'esistenza di un
interesse generale o, quanto meno, di un sufficiente interesse
generale. Così proposta, sembra alla Corte che la questione si
trasformi in una questione di ragionevolezza della norma. Le
ordinanze, del resto, lo dicono con chiarezza, quando lamentano che la
legge, non determinando in guisa alcuna i termini dell'accordo che deve
intercorrere tra le parti, non permette " di valutare le ragioni che
impongono, nel caso concreto, il sacrificio particolare a favore di un
pubblico interesse", e ancor più quando notano la eccessività del
mezzo rispetto al fine: l'espropriazione, cioè, del diritto di
usufrutto nei confronti dell'esecuzione dei piani particolari di
trasformazione agraria. Si deve pertanto ritenere che la questione,
così individuata, sia stata sottoposta al giudizio della Corte. E non
può dubitarsi che questa sia competente a conoscerne. Tutte le volte
che un precetto costituzionale pone una riserva di legge e sottopone il
regolamento che la legge deve emanare all'osservanza di certi limiti o
di determinate condizioni, non può essere dubbio, se non si vuol
vedere vanificata la garanzia costituzionale della legittimità della
legge, che la Corte possa e debba controllare il rispetto di quei
limiti e l'osservanza di quelle condizioni.
5. - Tuttavia, pur posta in termini così ampi, la questione non è
fondata. Non si può infatti rinvenire alcuna traccia di arbitrarietà
o di irragionevolezza in una norma la quale comporta, com'è stato
riconosciuto dalle ordinanze, una presunzione di incompatibilità tra
il diritto di usufrutto e l'agevole esecuzione del piano di
trasformazione. Deve essere tenuto presente che l'esecuzione del piano
è imposta dalla legge al proprietario, il quale non può darvi corso
se non ha la piena disponibilità del fondo: e questa è una ragione
sufficiente per la legittimità costituzionale della norma. Un esame
più penetrante comporterebbe un controllo delle scelte, lato sensu
politiche, del legislatore, che è sottratto alla competenza della
Corte. Non vale obiettare che il medesimo articolo contiene una
disciplina diversa "per i diritti derivanti dai contratti di locazione,
mezzadria, colonia e compartecipazione, nonché da concessione a
qualsiasi titolo in favore di cooperative", perché si tratta di una
fattispecie diversa che, per non costituire un ostacolo così grave
come quello rappresentato dai diritti reali di godimento,
all'esecuzione dei piani, giustifica un trattamento diverso; né vale
invocare la norma del penultimo comma, perché essa riguarda "altri
diritti reali e personali di godimento", non già i diritti di
usufrutto, uso o abitazione che sono compiutamente regolati dalle norme
contenute nei primi due commi dell'art. 15.
Nemmeno, infine, può invocarsi una ipotesi di contraddittorietà
della norma, che da un lato, ordina l'espropriazione dell'usufrutto e,
dall'altro, consente la possibilità di una sua persistenza mediante
accordo fra le parti. Il sistema della legge prevede l'espropriazione
ope legis dell'usufrutto; e l'atto modificativo dei rapporti
costituisce soltanto un fatto impeditivo dell'estinzione. Il
legislatore ha risolto il problema del concorso di due diritti su una
medesima cosa mediante l'espropriazione del primo di essi a favore del
titolare del secondo. Il fatto che abbia previsto altresì la
possibilità della persistenza dei due diritti mediante accomodamento
tra le parti, non comporta una contraddittorietà tra le due normative
tale da condurre a una dichiarazione di illegittimità.
6. - Le ordinanze lamentano anche la violazione dell'art. 113
della Costituzione, che assicura la tutela dei diritti e degli
interessi legittimi contro atti della pubblica Amministrazione. Ma
anche questa è una censura infondata. Contro i provvedimenti
assessoriali non è precluso il ricorso davanti agli organi della
giurisdizione amministrativa e ordinaria, naturalmente nei limiti in
cui la natura, il contenuto e il fine loro lo consentono.
La violazione dell'art. 113 della Costituzione viene per altro
lamentata anche per il fatto che l'espropriazione, compiuta
direttamente con atto legislativo, sottrae il provvedimento
dell'autorità amministrativa ai rimedi giurisdizionali voluti
dall'art. 113 della Costituzione. La Corte ritiene che nemmeno sotto
questo profilo l'art. 113 sia stato violato. Nessun precetto
costituzionale vieta che l'espropriazione abbia luogo direttamente
mediante atti aventi forza di legge, segnatamente nei casi come quello
in esame, dove la legge non ha il carattere di legge provvedimento, ma
pone norme giuridiche in senso proprio, dato che ha ad oggetto tutti i
casi di usufrutto, uso o abitazione, che ricadano nell'ambito di
applicazione della riforma agraria. Del resto, la giurisprudenza della
Corte è costante in questo senso.
7. - Da quanto è stato esposto discende che non sono stati
oltrepassati i limiti della competenza legislativa della Regione in
materia di regolamento di rapporti privati, quali sono stati più volte
definiti dalla Corte costituzionale e quali risultano dall'art. 14
dello Statuto siciliano (il richiamo all'art. 117 della Costituzione
non è stato fatto a proposito perché esso, nel caso, non può trovare
applicazione a una Regione a statuto speciale quale la Sicilia). La
Regione, infatti, non ha inciso, né in tutto, né in parte, sul
regolamento dell'usufrutto, ma ne ha soltanto deliberato
l'espropriazione, avvalendosi della competenza primaria che in questa
materia le spetta ex art. 14, lett. s, dello Statuto, e tenendosi, come
si è visto, nei limiti segnati dalla Costituzione.
Non vale obiettare che la legge riconosce la possibilità di un
accordo che modifichi i rapporti tra proprietario e usufruttuario,
perché l'accordo si riferisce a modifiche di fatto, temporanee ed
eccezionali, che devono servire a rendere agevole l'esecuzione dei
piani e che valgono fino a quando i piani non saranno stati eseguiti.
La figura giuridica dell'usufrutto, quale è regolata dal Codice
civile, non ne risulta toccata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione sollevata dal Tribunale di
Siracusa e dalla Corte d'appello di Catania sulla legittimità
costituzionale delle norme contenute nei primi quattro commi dell'art.
15 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, intitolata
"Riforma agraria in Sicilia", in riferimento agli articoli 42, 113, 117
della Costituzione e 14 dello Statuto speciale per la Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
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