Sentenza n. 95/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1973 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 164,
secondo comma, n. 1, quarto e ultimo comma, e 341 del codice penale,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1971 dal pretore di Varese nel
procedimento penale a carico di Broggi Francesco, iscritta al n. 166
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971;
2) ordinanza emessa il 24 novembre 1971 dal tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Zucco Michele, iscritta al n. 5 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972;
3) ordinanza emessa il 20 dicembre 1971 dal pretore di Conegliano
nel procedimento penale a carico di Dalla Vedova Sergio, iscritta al n.
105 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972;
4) ordinanza emessa il 13 gennaio 1972 dal tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Francavilla Francesco, iscritta al n.
165 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972;
5) ordinanza emessa il 24 giugno 1971 dal pretore di Como nel
procedimento penale a carico di Mian Albino, iscritta al n. 193 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Republica n. 165 del 28 giugno 1972;
6) ordinanza emessa il 2 marzo 1972 dal tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Piacente Vincenzo, iscritta al n. 226
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 187 del 19 luglio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Francesco
Broggi, il pretore di Varese, con ordinanze 19 febbraio 1971, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 164,
secondo comma n. 1, del codice penale, in relazione al quarto comma
dello stesso articolo, nella parte in cui, pur in concorso degli altri
requisiti di legge, non consente di concedere la sospensione
condizionale della pena a chi riporti condanna anche per
contravvenzione, dopo essere stato condannato a pena detentiva per
delitto. A questo imputato, secondo il pretore, verrebbe ingiustamente
riservato un trattamento deteriore rispetto a chi sia stato, viceversa,
condannato a pena detentiva per contravvenzione.
2. - Nel procedimento penale contro Michele Zucco, imputato di
oltraggio, il tribunale di Torino, con ordinanza 24 novembre 1971, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 341 cod. pen., che statuirebbe una tutela
privilegiata per determinati soggetti, in quanto pubblici ufficiali.
Tenuto, poi, conto dei precedenti penali e delle condizioni
dell'imputato, con famiglia numerosa a carico, il pretore ha posto,
altresì, in dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 164,
secondo comma, n. 1, cod. pen., nella parte in cui esclude la facoltà
di sospendere condizionalmente la pena "a chi abbia riportato una
precedente condanna a pena detentiva per delitto", in riferimento agli
artt. 27, terzo comma, e 31, primo comma, della Costituzione.
3. - Altra questione di legittimità costituzionale dell'articolo
164, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui esclude che possa
concedersi un'ulteriore sospensione nel caso di nuova condanna per
reato commesso posteriormente a quello cui si riferisce la condanna a
pena sospesa, allorché il cumulo non superi i limiti massimi fissati
dall'art. 163, è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con
ordinanza del 20 dicembre 1971, dal pretore di Conegliano nel giudizio
contro Sergio Dalla Vedova. Nel fare richiamo alle sentenze n. 86 del
1970 e n. 73 del 1971 di questa Corte, il pretore rileva che, qualora
non fosse stata ancora pronunciata la precedente condanna e i due
procedimenti penali fossero stati riuniti, l'imputato avrebbe potuto
avere il beneficio.
4 - La medesima disposizione dell'art. 164, quarto comma, cod.
pen., in relazione al precedente secondo comma, n. 1, in riferimento
all'art. 3 Cost., è stata sollevata con le ordinanze 13 gennaio e 2
marzo 1972 dal tribunale di Torino, rispettivamente nei giudizi contro
Francesco Francavilla e contro Vincenzo Piacente, per la sfavorevole
posizione di coloro che, avendo già ottenuto il beneficio per una
contravvenzione, non possono fruirne per il primo delitto che
successivamente commettono, rispetto a quelli che, invece, possono
godere della concessione per esserne stati esclusi nella precedente
condanna per contravvenzione.
5. - Con ordinanza del 24 giugno 1971, resa nel giudizio a carico
di Albino Mian, il pretore di Como ha proposto questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del
quinto comma del medesimo art. 164, nella parte in cui esclude la
facoltà di concedere per la seconda volta il beneficio nell'ipotesi di
nuova condanna a pena pecuniaria, mentre l'ammette, a determinate
condizioni, nell'ipotesi più grave di nuova condanna a pena detentiva.
6. - In tutti i giudizi innanzi a questa Corte non vi è stata
costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto :
1. - Le questioni sollevate con tutte le ordinanze in epigrafe
riguardano taluni aspetti della vigente disciplina della sospensione
condizionale della pena, dopo le innovazioni apportate all'art. 164
cod. pen. dalla legge 24 aprile 1962, n. 191; ed una anche l'entità
della pena prevista, per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale,
nell'art. 341 del codice penale. i relativi giudizi possono riunirsi
per essere trattati e decisi con unica sentenza; e la riunione
coinvolge, stante l'unicità sia dell'imputato, sia dell'ordinanza di
rimessione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341
cod. pen., sollevata dal tribunale di Torino, con ordinanza 24
novembre 1971, insieme a quella dell'art. 164, secondo comma, n. 1, del
codice penale.
2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 341
cod. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è stata
dichiarata non fondata con la sentenza di questa Corte n. 165 del 1972,
che ha fatto richiamo pure alla precedente sentenza n. 109 del 1968, e,
di conseguenza, manifestamente infondata con le successive ordinanze n.
6, 61 e 80 del 1973 e con altra sentenza n. 68 del 1973.
Non essendo prospettati profili né addotti argomenti nuovi, la
Corte non ha ragione di modificare la sua giurisprudenza.
3. - È esatto quanto asserisce il pretore di Varese (ordinanza 19
febbraio 1971) che l'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen. "non
consente la concessione del beneficio della sospensione condizionale a
colui che riporti condanna, anche per contravvenzione, già essendo
stato condannato a pena detentiva per delitto": infatti, il correttivo
dell'ultimo comma del ridetto articolo, aggiunto con la legge 24 aprile
1962, n. 191, opera esclusivamente allorquando a una condanna a pena
pecuniaria (per delitto o per contravvenzione) segua altra condanna a
pena detentiva (per delitto o per contravvenzione).
La Corte ritiene, tuttavia, che la questione non sia fondata. Si
deve, infatti, riconoscere che il legislatore non irrazionalmente abbia
stabilito che fra i presupposti della facoltà di sospendere la pena
debba esservi l'assenza di precedente condanna a pena detentiva: la
gravità di questa sanzione, invero, giustifica l'esclusione della
suddetta facoltà in base alla ragionevole considerazione che il
condannato a pena detentiva non sia meritevole della sospensione quando
incorra in altro reato pur punito con pena pecuniaria.
4 - Sono anche da disattendere le censure mosse dal pretore di Como
(ordinanza 24 giugno 1971), attinenti all'ultimo comma dell'art. 164
cod. pen. (aggiunto), nella parte in cui esclude la possibilità di
concedere, per la seconda volta, la sospensione condizionale della
pena, nel caso in cui anche la nuova condanna sia a pena pecuniaria.
Si tratta, qui pure, di una scelta del legislatore, che ha inteso,
per ragioni equitative (siccome risulta dai lavori preparatori della
legge 24 aprile 1962, n. 191), consentire la "trasferibilità" del
beneficio dalla precedente condanna a pena di specie meno grave (multa
o ammenda) alla successiva condanna a pena di specie più grave (cioè
detentiva): ragioni equitative che non sussistono o non sono
altrettanto valide quando anche la seconda sentenza sia a pena
pecuniaria.
5. - Il tribunale di Torino (ordinanza 24 novembre 1971) ha
denunziato l'art. 164, secondo comma, n. 1 cod. pen., nella parte in
cui dispone che non può essere concessa la sospensione condizionale
della pena "a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva
per delitto", ravvisandovi contrasto con gli artt. 27, terzo comma, e
31, primo comma, della Costituzione.
Il contrasto non esiste.
Non è da dimenticare che la ratio dell'istituto della sospensione
condizionale sta nella presunzione che il condannato, il quale abbia
ottenuto il beneficio, si asterrà dal commettere altri reati, vale a
dire nella presunzione di ravvedimento del reo.
Lo stesso art. 27, terzo comma, Cost. attribuisce alla pena una
funzione rieducativa e di tale funzione la sospensione condizionale
vuole essere un concreto strumento. Orbene, chi commetta un illecito
penale, malgrado il beneficio, precedentemente ottenuto, della
sospensione condizionale, dimostra, con ciò stesso, di non aver
avvertito la funzione rieducativa della pena (sospesa).
È chiaro, comunque, che l'argomento addotto dal tribunale di
Torino può essere inteso quale invito al legislatore, non avendo
rilievo sul piano del controllo di legittimità costituzionale.
Ancor meno fondato è il riferimento all'art. 31, primo comma,
Cost., che tutela la famiglia (con particolare riguardo alla famiglia
numerosa) senza alcun rapporto con la irrogazione (condizionata o no) e
la esecuzione della pena conseguente al commesso reato: campo,
quest'ultimo, che interessa l'art. 133, secondo comma, n. 4, cod. pen.
e l'istituto della grazia (art. 174, primo comma, cod. pen. e art. 595
cod. proc. pen.).
6. - Il pretore di Conegliano (ordinanza 20 dicembre 1971) ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 164,
quarto comma, cod. pen., nella parte in cui esclude che possa
concedersi una ulteriore sospensione condizionale della pena nel caso
di nuova condanna, per reato posteriormente commesso, a pena che,
cumulata con quella già sospesa, non superi il limite per
l'applicabilità del beneficio: e ciò in riferimento all'art. 3 Cost.,
per disparità di trattamento rispetto al caso di nuova condanna per
reato anteriormente commesso.
Non giova il precedente della sentenza di questa Corte n. 73 del
1971, la quale, concernendo il reato anteriormente commesso, ha inteso
riparare alle conseguenze della separata trattazione dei giudizi, non
riuniti per le più varie ragioni cioè perché il giudice non ne ha
disposto la riunione o perché non gli è pervenuta la notitia criminis
o perché il disporla, ritardando la pronunzia, avrebbe fatto cadere in
prescrizione uno o più reati.
Allorché si tratta, invece, di reato commesso posteriormente alla
sentenza con cui l'imputato è stato già condannato con pena sospesa,
opina la Corte che non irragionevolmente il legislatore abbia valutato
come diversa la situazione giuridica e ad essa abbia fatto
corrispondere una diversità di trattamento. Ovviamente, nell'ambito
della sua discrezionalità, il legislatore può modificare questo
regime giuridico: e difatti il testo delle "Modifiche al libro primo e
agli articoli 576 e 577 del codice penale", approvato dal Senato e ora
all'esame della Camera dei Deputati (Atti, doc. n. 1614), estende il
beneficio alla nuova condanna (anche per un fatto commesso dopo)
"qualora la pena cumulata a quella precedentemente sospesa non superi i
limiti stabiliti dall'art. 163".
Ché se, d'altro canto, il reato sia dal giudice ritenuto unito dal
vincolo della continuità con quello per il quale è stata emessa
sentenza di condanna condizionalmente sospesa, il problema più non si
pone, essendo l'area coperta dalla pronunzia n. 86 del 1970 di questa
Corte.
7. - Infine, il tribunale di Torino (ordinanze 13 gennaio e 2 marzo
1972) ha denunziato l'art. 164, quarto comma, cod. pen., in relazione
al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, sempre in riferimento
all'art. 3 Cost., sotto il profilo della "ingiustificata
discriminazione tra coloro i quali, condannati una prima volta per
contravvenzione, senza aver goduto dei benefici di legge, si trovino
poi nella fortunata condizione di poter godere della sospensione
condizionale della pena per un delitto posteriormente commesso e quelli
che, avendone goduto per la contravvenzione, più non possono
beneficiarne in ordine al primo delitto che successivamente
commettono".
Valgono le stesse considerazioni addotte per l'ordinanza del
pretore di Varese (supra n. 3).
Del resto, il fatto che l'imputato abbia subito una prima condanna
(contravvenzionale) a pena detentiva non sospesa non lo pone
automaticamente in una posizione privilegiata rispetto a chi il
beneficio abbia ottenuto, perché, tenendo conto degli indici obiettivi
e subiettivi dell'art. 133 cod. pen., il giudice può ben essere
indotto a negare la sospensione anche per il secondo episodio
(delittuoso) punito con pena detentiva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 164, secondo comma, n. 1, del codice penale, sollevate, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Varese con
ordinanza 19 febbraio 1971 e, in riferimento agli artt. 27, terzo
comma, e 31, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Torino
con ordinanza 24 novembre 1971;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, sollevate, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Conegliano
con ordinanza 20 dicembre 1971 e, in relazione al secondo comma, n. 1,
dello stesso articolo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal tribunale di Torino con ordinanze 13 gennaio e 2 marzo 1972;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 164, quinto comma, del codice penale, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Como con
ordinanza 24 giugno 1971;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Torino con
ordinanza 24 novembre 1971, già dichiarata non fondata con sentenza n.
165 del 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI- NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte