Sentenza n. 95/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/04/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 1,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23
febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Venezia, negli atti relativi alla querela proposta da
Tanis Asim, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Venezia, investito della richiesta d'archiviazione in un procedimento
per diffamazione a mezzo stampa, con ordinanza emessa il 23 febbraio
1996 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, in relazione
all'art. 2, comma 1, direttiva numero 51, della legge-delega 16
febbraio 1987, n. 81, dell'art. 410, comma 1, cod. proc. pen., nella
parte in cui prescrive a pena d'inammissibilità che la persona
offesa indichi nell'atto di opposizione l'oggetto della
investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, anziché i
soli motivi dell'opposizione.
Il giudice rileva che l'opposizione del querelante era da ritenersi
inammissibile ai sensi del comma 1 dell'art. 410 cod. proc. pen.,
perché non conteneva indicazioni circa l'oggetto della
investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, anche se
era ampiamente motivata in ordine alla sussistenza della fattispecie
delittuosa denunciata e, quindi, appariva fornita dei requisiti
previsti dalla legge-delega nella direttiva numero 51.
Di conseguenza, ad avviso del rimettente, l'art. 410, comma 1, cod.
proc. pen., nella parte in cui prescrive a pena di inammissibilità
che la persona offesa indichi nell'atto di opposizione l'oggetto
della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova,
sarebbe in contrasto con la citata direttiva della legge-delega, che
prevede semplicemente la "facoltà della persona offesa dal reato ...
di formulare al giudice istanza motivata di fissazione dell'udienza
preliminare", violando, quindi, l'art. 76 della Costituzione.
La disciplina dell'opposizione della persona offesa regolata
dall'art. 410 contrasterebbe inoltre con l'art. 3 della
Costituzione: in via generale, perché sarebbe priva di
ragionevolezza la differente tutela accordata alla persona offesa, la
quale, nel caso in cui il pubblico ministero, per scarsa diligenza o
per altra ragione, non abbia completato le indagini, ha la
possibilità di proporre opposizione ammissibile, con cui far valere
anche le sue diverse valutazioni in diritto o sul materiale
acquisito, mentre quando il pubblico ministero ha esaurito ogni
indagine è in concreto privata di tale facoltà. L'ingiustificata
disparità di trattamento della persona offesa sarebbe ancora più
irragionevole nell'ipotesi - che ricorre nel caso di specie - di
reati di diffamazione a mezzo stampa, per i quali - non essendo per
la maggior parte dei casi necessario espletare indagine alcuna - la
persona offesa avrebbe possibilità di intervento assai ridotte in
sede di opposizione alla richiesta di archiviazione: e ciò malgrado
il legislatore abbia ritenuto che per i reati di ingiuria e
diffamazione il patrimonio morale delle persone offese meritasse una
più energica tutela, come può desumersi dal fatto che l'art. 577
cod. proc. pen. prevede eccezionalmente la loro facoltà, se
costituite parte civile, di proporre impugnazione anche agli effetti
penali.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata.
L'Avvocatura sostiene che la delega ha offerto al legislatore un
discreto margine di manovra in relazione al contenuto
dell'opposizione all'archiviazione. Nell'ambito di questa
discrezionalità, la scelta legislativa è di evitare che
l'opposizione all'archiviazione si risolva in proposizione di temi o
mezzi di prova manifestamente superflui o irrilevanti, tanto è vero
che la giurisprudenza ha ritenuto inammissibile l'opposizione che si
risolva nella mera valutazione critica delle indagini e che si limiti
a sollecitare approfondimenti generici. L'impianto sarebbe, secondo
l'Avvocatura, coerente con la disciplina generale dell'art. 90 cod.
proc. pen., in relazione alla veste processuale della persona offesa
e al contributo che la stessa può offrire nell'indicazione dei mezzi
di prova, e con l'art. 187 cod. proc. pen., per il quale tra i fatti
oggetto di prova non rientra l'interpretazione delle norme (iura
novit curia).
La disparità di trattamento sarebbe poi esclusa dal fatto che
ragionevolmente dispongono dello strumento dell'opposizione
ammissibile solo coloro che - in relazione a qualsiasi reato - siano
in grado di dimostrare la necessità di completare il materiale
probatorio già acquisito.
Da ultimo l'Avvocatura osserva che comunque il giudizio di
costituzionalità andrebbe esteso all'art. 156 disposizioni
attuazione che si riferisce all'archiviazione disposta dal pretore. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Venezia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 410, comma
1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prescrive che
nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione la persona
offesa indichi a pena di inammissibilità l'oggetto della
investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, mentre la
direttiva numero 51 dell'art. 2, comma 1, della legge-delega 16
febbraio 1987, n. 81, si limita a stabilire che la persona offesa
deve formulare istanza motivata di fissazione dell'udienza
preliminare.
La disciplina dettata dall'art. 410, comma 1, cod. proc. pen.,
violerebbe quindi l'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega,
e contrasterebbe inoltre con l'art. 3 della Costituzione, a causa
dell'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento
riservata alla persona offesa a seconda che il pubblico ministero,
per scarsa diligenza o per altra ragione, abbia svolto indagini
incomplete, ovvero abbia compiuto tutte le indagini necessarie: in
tale ultimo caso la persona offesa - secondo il giudice rimettente -
rimarrebbe infatti priva della possibilità di presentare opposizione
basata su una diversa prospettazione dei fatti ovvero su valutazioni
in diritto difformi da quelle sostenute dal pubblico ministero.
La disparità di trattamento sarebbe ancora più irragionevole nei
confronti di quei reati - tra cui il delitto di diffamazione a mezzo
stampa, oggetto del giudizio a quo - per i quali non è in genere
necessario espletare alcuna indagine. Nel caso di specie, la
disparità di trattamento si porrebbe in ulteriore contrasto con la
più energica tutela riservata dal legislatore alle persone offese
dai reati di ingiuria e di diffamazione, eccezionalmente abilitate
dall'art. 577 cod. proc. pen., se costituite parte civile, a proporre
impugnazione anche agli effetti penali.
2. - La questione è infondata con riferimento ad entrambi i
parametri invocati.
3. - Il profilo di illegittimità per eccesso di delega è stato
prospettato sulla base di un'erronea interpretazione della disciplina
apprestata dall'art. 410, commi 1 e 2, cod. proc. pen..
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente, dal
combinato disposto dei commi primo e secondo di tale norma non emerge
infatti che il codice abbia predisposto una tutela della persona
offesa opponente minore di quella voluta dalla direttiva numero 51
della legge-delega.
È vero che l'art. 410, comma 1, cod. proc. pen. prescrive che con
l'atto di opposizione la persona offesa chieda la prosecuzione delle
indagini e indichi, a pena di inammissibilità, l'oggetto della
investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova (requisiti
non richiesti dalla direttiva numero 51 della legge-delega), ma il
comma 2 stabilisce che la pronuncia immediata del decreto di
archiviazione è subordinata alla duplice condizione che
l'opposizione sia inammissibile e che la notizia di reato sia
infondata. In questo senso si è costantemente e uniformemente
pronunciata la giurisprudenza di legittimità, che ha appunto
sostenuto la necessità di entrambe le condizioni perché il giudice
possa pronunciare de plano decreto di archiviazione.
Sulla base di questa disciplina, una opposizione che non contenga
l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di
prova non preclude quindi al giudice che non ravvisi, ad un primo
esame, l'infondatezza della notizia di reato, di fissare l'udienza in
camera di consiglio a norma dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen.,
così assicurando alla persona offesa la medesima forma di tutela
prescritta dalla direttiva numero 51 della legge-delega. Anzi, in
tale ipotesi il codice garantisce maggiormente la persona offesa, in
quanto l'art. 410, comma 2, cod. proc. pen. indica espressamente i
due presupposti (inammissibilità dell'opposizione e infondatezza
della notizia di reato) che legittimano la pronuncia del decreto di
archiviazione de plano, mentre alla stregua della direttiva numero 51
della legge-delega l'obbligo di fissare l'udienza viene meno in ogni
caso in cui il giudice non ritenga di dover disporre direttamente
l'archiviazione.
In definitiva, la disciplina dettata dall'art. 410, commi 1 e 2,
cod. proc. pen. ha voluto introdurre un meccanismo idoneo a
contrastare istanze di prosecuzione delle indagini meramente
pretestuose o dilatorie, offrendo in tali ipotesi al giudice lo
strumento per disporre direttamente il decreto di archiviazione.
L'equivoco interpretativo in cui è caduto il giudice rimettente
può trovare spiegazione nel rilievo che il comma 1 dell'art. 410
cod. proc. pen. disciplina l'opposizione solo con riferimento alla
situazione - che ricorre certamente con maggior frequenza - in cui la
persona offesa si duole per l'insufficienza e l'incompletezza delle
indagini svolte dal pubblico ministero. Al riguardo, è significativo
che, nell'individuare i vari strumenti di garanzia volti a rendere
effettivo il principio di obbligatorietà dell'azione penale in caso
di inerzie e lacune investigative del pubblico ministero, questa
Corte abbia indicato anche l'opposizione della persona offesa
(sentenza n. 88 del 1991), facendo espresso richiamo alla disciplina
descritta dall'art. 410 cod. proc. pen..
L'opposizione motivata dalla incompletezza delle indagini del
pubblico ministero non è peraltro l'unico strumento per contrastare
la richiesta di archiviazione: nelle situazioni in cui le indagini
siano state esaurientemente espletate, ovvero il titolo del reato o
le concrete modalità di realizzazione del fatto rendano non
necessaria alcuna indagine, la persona offesa può egualmente
presentare atto di opposizione, indicando motivi volti a dimostrare
la non infondatezza della notizia di reato. Ove le argomentazioni
della persona offesa siano convincenti, il giudice deve comunque
fissare l'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 409, comma
2, peraltro espressamente richiamato dall'art. 410, comma 3, cod.
proc. pen., così assicurando alla persona offesa la medesima tutela
prevista in caso di opposizione volta a ottenere la prosecuzione
delle indagini preliminari.
4. - Le considerazioni sinora svolte in ordine all'insussistenza
del profilo di illegittimità per eccesso di delega valgono ad
escludere anche la supposta violazione dell'art. 3 della
Costituzione. La disciplina apprestata dall'art. 410, commi 1, 2 e 3,
cod. proc. pen., è infatti idonea a tutelare le ragioni della
persona offesa sia nel caso in cui questa intenda contrastare carenze
e lacune investigative, sia quando l'opposizione sia basata su una
valutazione dei fatti ovvero su ragioni in diritto diverse da quelle
poste a base della richiesta di archiviazione del pubblico ministero.
Non assume, cioè, rilievo che il pubblico ministero abbia svolto
indagini esaustive ed esaurienti, ovvero che le indagini presentino
lacune e carenze tali da consentire alla persona offesa di indicare
l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di
prova, così come è irrilevante che il titolo del reato, ovvero le
concrete modalità della sua realizzazione, non consentano alla
persona offesa di chiedere la prosecuzione delle indagini
preliminari: in ogni caso l'atto di opposizione è potenzialmente
idoneo ad impedire la pronuncia di un decreto di archiviazione de
plano e ad indurre il giudice a fissare l'udienza in camera di
consiglio per l'esame delle ragioni della persona offesa in
contraddittorio con le altre parti.
5. - In conclusione, dal sistema del codice emerge chiaramente che
in sede di opposizione la persona offesa, nei casi in cui si trovi
nella impossibilità di chiedere la prosecuzione delle indagini
preliminari, può comunque fare valere le ragioni volte a contrastare
la richiesta di archiviazione, in accordo del resto con la facoltà,
riconosciutale in via generale dall'art. 90 cod. proc. pen., di
presentare memorie al giudice: ove le argomentazioni della persona
offesa siano fondate e convincenti, il giudice non accoglierà la
richiesta di archiviazione, ma fisserà a norma dell'art. 409, comma
2, cod. proc. pen. l'udienza in camera di consiglio, così
pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica
disciplina apprestata dai primi tre commi dell'art. 410 cod. proc.
pen..
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 410, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Venezia, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte