Corte costituzionale

Ordinanza n. 95/2000

Altra decisione · depositata il 07/04/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 511, 238, e

511-bis del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse

il 2 marzo 1999 dalla Corte di assise di Cosenza, il 10 marzo 1999

dal pretore di Roma e il 15 febbraio 1999 (n. 3 ordinanze) dal

Tribunale di Palmi, rispettivamente iscritte ai nn. 290, 299, 378,

457 e 458 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 21, 22, 27 e 38, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza emessa in data 2 marzo 1999 (r.o.

n. 290 del 1999) la Corte di assise di Cosenza ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24, 101, primo comma, 111 e 112 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 511,

comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede che il giudice, a fronte di un'istanza di parte con la quale

si chiede la rinnovazione dell'esame dei testi assunti nello stesso

procedimento davanti a giudice persona-fisica diversa, "non possa

valutare la irrilevanza, la manifesta superfluità o l'assoluta

necessità del mezzo istruttorio richiesto";

che, secondo la Corte di assise rimettente, la norma

impugnata determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento

rispetto a casi analoghi (in particolare, rispetto alla disciplina

riservata nell'art. 238 cod. proc. pen. alla acquisizione di verbali

delle prove assunte in altro procedimento) e violerebbe il principio

della indefettibilità della giurisdizione, della non dispersione del

materiale probatorio acquisito, nonché del libero convincimento del

giudice e della sua soggezione solo alla legge, in quanto "lasciare

all'iniziativa arbitraria ed incontrollabile di una parte il diritto

di decidere circa la ripetibilità di una prova già assunta

significa espropriare il giudice di ogni potere in materia di

acquisizione ed ammissione della prova" in contrasto "con le regole

del giusto processo e della indefettibile ricerca della verità";

che inoltre, a parere del rimettente, il principio di

oralità "deve cedere di fronte all'imprescindibile necessità di

economia processuale" non essendo un dato "ottusamente

irrinunciabile" ma destinato a combinarsi "con opportuni meccanismi

di preservazione degli atti";

che con ordinanza emessa in data 10 marzo 1999 (r.o. n. 299

del 1999) il pretore di Roma ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 27 e 102 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 511, comma 2, cod. proc. pen., "nella parte

in cui subordina l'utilizzabilità dei verbali di prova, assunti

nello stesso procedimento davanti a giudice persona-fisica diversa,

alla necessaria ripetizione dell'esame dei testi quando questo possa

aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti";

che il pretore rimettente ritiene violato l'art. 3 della

Costituzione sotto il profilo della irragionevole disparità di

trattamento rispetto a casi analoghi (in particolare, rispetto alla

disciplina contenuta nell'art. 238 cod. proc. pen.), nonché gli

artt. 27 e 102 della Costituzione "per la sottrazione all'organo

giudicante del potere di valutare l'ammissibilità degli atti

istruttori richiesti dalle parti ... con la conseguente

compromissione di uno degli strumenti attraverso cui si esplica lo

stesso potere giurisdizionale nella conduzione del processo penale al

suo obiettivo dell'accertamento della verità storica";

che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse in data

15 febbraio 1999 (r.o. nn. 378, 457 e 458 del 1999), il Tribunale di

Palmi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 238 e 511-bis cod. proc. pen. "nella parte in cui consentono

l'acquisizione e la lettura delle prove di altri procedimenti e non

anche delle prove assunte nello stesso procedimento da un collegio

diversamente composto" nonché dell'art. 511 dello stesso codice

"nella parte in cui non prevede la lettura degli atti assunti da un

collegio diversamente composto";

che il Tribunale rimettente ritiene violato l'art. 3 della

Costituzione per la irragionevole diversità della disciplina

riservata agli atti assunti da un collegio diversamente composto sia

rispetto a quella prevista per i verbali di prove assunte in altri

procedimenti ed acquisite al processo ex art. 238 cod. proc. pen.,

sia rispetto alla disciplina degli atti che, sia pure non assunti

dallo stesso collegio, "risultano acquisibili, senza incorrere in

nullità" ex artt. 500, 512 e 513 cod. proc. pen., nonché per la

irrazionale che in tal modo si determina "di atti legittimamente

acquisiti nel pieno contraddittorio delle parti e nella naturale sede

di formazione della prova";

che a parere del rimettente sarebbe, infine, violato il

diritto di difesa (art. 24 Cost.), in quanto la preclusione potrebbe

riguardare anche prove favorevoli all'imputato, che verrebbe così ad

essere discriminato "rispetto ad imputati con prove favorevoli

assunte in altro processo"; in tal modo il diritto di difesa verrebbe

ad essere irragionevolmente condizionato da un evento (variazione del

collegio) al quale l'imputato rimane del tutto estraneo;

che tutte le questioni sono state sollevate nel corso di

procedimenti nei quali l'istruttoria dibattimentale (o parte di essa)

si era svolta davanti ad un collegio diversamente composto o ad un

giudice persona-fisica diversa;

che in alcuni procedimenti la difesa aveva chiesto una nuova

audizione dei testi già esaminati, opponendosi alla richiesta di

utilizzazione dei verbali di prova formulata dal pubblico ministero

(r.o. nn. 290 e 299 del 1999), mentre in altri era stata manifestata

dalle parti la concorde volontà di utilizzazione dei medesimi (r.o.

nn. 378, 457 e 458 del 1999);

che in tutti i giudizi è intervenuto con atti distinti il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni

siano dichiarate non fondate.

Considerato che i giudici rimettenti censurano la disciplina

contenuta nell'art. 511 cod. proc. pen. (il Tribunale di Palmi

censura anche gli artt. 238 e 511-bis cod. proc. pen.) in riferimento

alla particolare ipotesi in cui le prove siano state assunte da un

collegio diversamente composto o da un giudice persona-fisica

diversa, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 101, primo

comma, 102, 111 e 112 della Costituzione;

che i giudizi, attesa l'analogia delle questioni, vanno

riuniti;

che le questioni sollevate dai rimettenti coinvolgono a vario

titolo il principio del contraddittorio nella formazione della prova,

la cui disciplina, successivamente alle ordinanze di rimessione, è

stata oggetto delle modifiche introdotte nell'art. 111 della

Costituzione dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2

(Inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della

Costituzione), cui hanno fatto seguito le norme transitorie contenute

nel d.-l. 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione

dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in

materia di giusto processo), convertito nella legge 25 febbraio 2000,

n. 35;

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici

rimettenti per un nuovo esame delle questioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte

di assise di Cosenza, al pretore di Roma e al Tribunale di Palmi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte