Sentenza n. 96/1967
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1967 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 730legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 84, terzo
comma, del Codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il
14 febbraio 1966 dal pretore di Civitavecchia nel procedimento civile
vertente tra Saccenti Francesco e il Ministero della marina mercantile,
iscritta al n. 37 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966.
Visto l'atto di costituzione del Ministero della marina mercantile;
udita nell'udienza pubblica del 26 aprile 1967 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Ministero della marina mercantile.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il comandante del compartimento marittimo di Civitavecchia, con
ingiunzione resa esecutiva dal pretore il 15 maggio 1965, intimava al
dott. Francesco Saccenti, quale custode giudiziario dei beni di
Francesco Cinciari, il pagamento entro 20 giorni di lire 150.000, per
spese riguardanti la delimitazione dei confini tra la proprietà
Cinciari e il Demanio Marittimo.
Contro tale ingiunzione il Saccenti proponeva opposizione, con atto
notificato il 12 giugno 1965, deducendo, tra l'altro, l'illegittimità
della procedura ingiuntiva, a cui si era fatto ricorso in base all'art.
84 del Codice della navigazione, giacché tale articolo prevede che
l'Autorità marittima può emettere ingiunzione di pagamento solo per
il ricorso di spese sostenute, e non a titolo di deposito per
effettuare rilievi, che nella specie interessavano solo il Demanio.
Per il comandante del comportamento si costituiva in giudizio
l'Avvocatura generale dello Stato, eccependo preliminarmente
l'inammissibilità dell'opposizione, per il mancato preventivo
versamento della somma oggetto dell'ingiunzione, ai sensi del terzo
comma del citato art. 84. Nel merito sosteneva l'infondatezza della
opposizione.
L'opponente, a sua volta, sollevava questione di legittimità
costituzionale del detto comma dell'art. 84, in relazione agli artt. 3,
24 e 113 della Costituzione, affermando l'analogia della disposizione
ivi contenuta con quella dell'art. 24, terzo comma, della legge
doganale, dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte
(sent. n. 79 del 1961).
Il pretore di Civitavecchia, con ordinanza 14 febbraio 1966,
regolarmente notificata e pubblicata, ha rimesso a questa Corte la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 84, terzo comma, del
Codice della navigazione sotto due profili.
In primo luogo, perché la norma ivi contenuta, richiedendo
all'opponente il previo versamento della somma indicata nell'atto di
ingiunzione, riafferma il principio del solve et repete, ritenuto
illegittimo con le sentenze n. 21 e 79 del 1961.
In secondo luogo, per contrasto con gli artt. 24 e 113 della
Costituzione, in quanto l'art. 84, terzo comma, limita il ricorso
all'autorità giudiziaria ai soli motivi inerenti all'esistenza del
credito o al suo ammontare. Secondo l'ordinanza, nel caso in esame,
l'opposizione dovrebbe ritenersi inammissibile, alla stregua della
detta disposizione, in quanto l'opponente non fa questione circa
l'esistenza o l'ammontare del credito, ma deduce l'illegittimità
dell'atto di ingiunzione in quanto emanato in un caso non previsto
dalla legge.
Nel presente giudizio si è costituito il Ministero della Marina
mercantile, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, con
deduzioni depositate il 18 maggio 1966. In esse si afferma
l'inconsistenza del secondo profilo di incostituzionalità, in quanto
la formula adoperata nel comma impugnato ("per motivi inerenti
all'esistenza del credito e del suo ammontare") non restringe la tutela
del diritto del debitore, ma enuncia tutta la gamma delle situazioni
giuridiche di diritto soggettivo che possono farsi valere davanti
all'autorità giudiziaria ordinaria. E nella specie l'opponente,
deducendo che l'atto di ingiunzione era stato emesso in un caso non
previsto dalla legge, non faceva che negare l'esistenza del credito
fatto valere con l'ingiunzione.
Quanto al primo motivo, nelle deduzioni dell'Avvocatura, si osserva
che l'imposizione dell'onere del previo versamento delle spese
sostenute dall'amministrazione per conto di privati trova una
giustificazione ragionevole, desumibile dall'esigenza oggettiva di
scoraggiare gli intenti dilatori di chi agisce in opposizione, per cui
la violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione è più
apparente che reale. La difesa dell'Amministrazione conclude
rimettendosi alla giustizia della Corte. Considerato in diritto :
1. - L'art. 84 del Codice della navigazione stabilisce che, per il
rimborso di spese anticipate o comunque sostenute per conto di privati,
l'autorità marittima emette ingiunzione, resa esecutiva con decreto
del pretore competente.
Il terzo comma dell'articolo dispone che, nel termine di venti
giorni dalla notifica dell'ingiunzione, il debitore può fare
opposizione al decreto "per motivi inerenti all'esistenza del credito o
al suo ammontare, previo versamento della somma indicata nell'atto di
ingiunzione".
Le questioni di legittimità costituzionale proposte nel presente
giudizio investono il detto terzo comma dell'art. 84 per contrasto con
gli artt. 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui esso limita
la proponibilità dell'opposizione ai motivi inerenti all'esistenza del
credito o al suo ammontare; e per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113
della Costituzione, nella parte in cui richiede all'opponente il previo
versamento della somma.
2. - La prima questione è infondata.
Il terzo comma dell'art. 84 del Codice della navigazione è
direttamente collegato col primo. L'ipotesi da questo prevista è che
sia sorta un'obbligazione debitoria del privato verso l'amministrazione
marittima, per le spese da questa sostenute o anticipate per conto di
lui. I casi in cui l'autorità marittima, per ragioni di necessità o
di urgenza, è autorizzata a compiere operazioni in sostituzione
dell'interessato, o a disporre l'esecuzione d'ufficio, sono previsti da
altri articoli del medesimo Codice (artt. 49, 54, 63, 64, 72-75, 77,
161 ecc.).
L'ingiunzione di cui all'art. 84 è diretta, come è spiegato nella
relazione del Guardasigilli (nn. 57 e 64), ad assicurare il rapido
recupero delle dette spese. Ma lo stesso art. 84, al terzo comma, con
la previsione dell'opposizione, offre al privato il rimedio per
l'eventualità che l'amministrazione faccia ricorso a questo
particolare procedimento ingiuntivo al di fuori dell'ipotesi del primo
comma, o per una somma dal privato contestata.
La formula "per motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo
ammontare" copre quindi tutte le ipotesi di esercizio del potere
ingiuntivo non conforme al detto primo comma dell'art. 84, che tale
potere stabilisce e delimita. Sarà pertanto esperibile l'opposizione
da parte del privato in tutti i casi in cui egli contesti l'esistenza
di un suo obbligo di rifondere delle spese sostenute
dall'amministrazione ai sensi del primo comma, e quindi anche nei casi
in cui egli assuma che l'autorità marittima si sia servita del
procedimento ingiuntivo non per il recupero di spese effettivamente
sostenute, ma per ottenere il versamento di somme dovute ad altre
titolo; ad esempio, come deposito per operazioni parzialmente a carico
dell'interessato, ai sensi dell'art. 32 del Codice della navigazione e
dell'art. 54 del regolamento di navigazione marittima.
Va soggiunto che la previsione di motivi inerenti all'esistenza del
credito o al suo ammontare, contenuta nel comma in esame in relazione
al primo, non esclude l'esperibilità dell'opposizione, secondo i
comuni principi di diritto, per motivi attinenti alla forma degli atti
o al procedimento, quali possono essere l'irregolarità del titolo
esecutivo o l'incompetenza del giudice.
Per le esposte ragioni non può ravvisarsi nella norma in esame una
limitazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della
Costituzione.
Né vi è contrasto con l'art. 113 della Costituzione. L'atto
amministrativo dell'autorità marittima (ordine di pagamento) acquista,
infatti, efficacia esecutiva solo col decreto dell'autorità
giudiziaria, il cui intervento è stato voluto dal legislatore a tutela
del privato (rel. citata, n. 64). L'esperibilità dell'opposizione
fornisce a quest'ultimo il mezzo di difesa dei suoi diritti, proprio
dei procedimenti ingiuntivi. Secondo le norme fondamentali sulla
giustizia amministrativa, in sede di giudizio di opposizione
l'autorità giudiziaria competente potrà conoscere, in relazione
all'oggetto dedotto in giudizio, della legittimità dell'atto
dell'amministrazione marittima, da cui si assume sia derivata la
lesione di diritti soggettivi del privato.
3. - Fondata è la censura di illegittimità costituzionale della
norma che prescrive, per l'esperibilità dell'opposizione, il previo
versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione.
In tale disposizione non può non ravvisarsi una applicazione della
regola del solve et repete, che questa Corte ha in numerose pronuncie
ritenuta illegittima perché contrastante con gli artt. 3, 24 e 113
della Costituzione, in quanto incompatibile col principio di
eguaglianza, col diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio, con
l'inammissibilità di limitazioni al diritto medesimo (sentenze n. 21 e
79 del 1961; n. 40, 45, 75 e 89 del 1962 ecc.) Dalle ragioni esposte
nelle ricordate decisioni non ritiene la Corte doversi discostare
rispetto alla disposizione in esame. La deroga in essa contenuta alle
indicate norme costituzionali non è giustificata dallo scopo di
scoraggiare eventuali intenti dilatori di chi, agendo in opposizione,
si serve di un mezzo per instaurare un giudizio ordinario a tutela dei
propri diritti, di fronte a un atto di particolare efficacia esecutiva,
qual'è l'atto ingiuntivo.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della
disposizione dell'art. 84 espressa con le parole: "previo versamento
della somma indicata nell'atto di ingiunzione".
4. - Le disposizioni dell'art. 84 del Codice della navigazione, che
hanno formato oggetto del presente giudizio, trovano esatto riscontro
nella seconda parte del medesimo Codice riguardante la navigazione
aerea, nell'art. 730 di esso.
Deriva, pertanto, come conseguenza della decisione adottata
rispetto all'art. 84, l'illegittimità della disposizione dell'art.
730, che nei medesimi termini prescrive, per l'esperibilità
dell'opposizione, il previo versamento della somma. Anche di tale
disposizione va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale, ai
sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953. n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione
dell'art. 84 del Codice della navigazione, espressa con le parole:
"previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione";
dichiara altresì, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l'illegittimità costituzionale della disposizione dell'art. 730
del medesimo Codice, espressa con le stesse parole: "previo versamento
della somma indicata nell'atto di ingiunzione";
dichiara non fondata la questione, proposta con l'ordinanza 14
febbraio 1966 del pretore di Civitavecchia, sulla legittimità
costituzionale della restante parte dell'art. 84, terzo comma, del
Codice della navigazione, in riferimento agli artt. 24 e 113 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte