Sentenza n. 96/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1970 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 206 del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1969 dal
giudice di sorveglianza del tribunale di Mantova sull'istanza di Vella
Pio Nono, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1970 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Pio Nono Vella, sottoposto a custodia preventiva per omicidio,
prosciolto per infermità di mente, a seguito di perizia psichiatrica,
e ricoverato in un manicomio giudiziario, chiedeva al giudice di
sorveglianza del tribunale di Mantova che fosse considerato, come
applicazione provvisoria della misura di sicurezza, ai fini della
decorrenza di questa, quel periodo di carcerazione preventiva durante
il quale (per mesi sette e giorni otto) era stata compiuta la perizia
psichiatrica.
Con ordinanza del 7 febbraio 1969, il giudice di sorveglianza
escludeva che, in base all'art. 206 del codice penale, potesse
attribuirsi tale valore al periodo suindicato; riteneva, per altro, che
vi fosse disparità di trattamento fra questa ipotesi e quella
dell'imputato pienamente capace di intendere e di volere, a favore del
quale, in caso di condanna, ai sensi dell'art. 137 del codice penale,
la carcerazione preventiva è considerata come pena; e riteneva
rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità
costituzionale del citato art. 206 cod. pen., in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Sulla non manifesta infondatezza della questione, osservava che la
disparità non sarebbe giustificata né dalla diversità, pur
innegabile, dei fini della misura di sicurezza e di quelli della pena,
né dalla considerazione che, mentre per il recupero dell'imputato
sembra idonea soltanto la misura di sicurezza, la carcerazione
preventiva avrebbe, invece, uno scopo di difesa sociale, tanto nel caso
che il provvedimento si concluda con una decisione che presupponga la
piena capacità penale dell'imputato, tanto nel caso che la sentenza
disponga il ricovero in manicomio giudiziario.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 26 marzo 1969.
Nel giudizio innanzi a questa Corte la parte privata non si è
costituita.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio con
atto depositato il 31 marzo 1969, nel quale chiede che la questione sia
dichiarata infondata.
In via preliminare, l'Avvocatura osserva che, mediante il giudizio
di legittimità costituzionale della disposizione denunziata, non si
potrebbe ottenere il risultato auspicato dal giudice a quo.
Nel merito, deduce il parallelismo fra l'art. 137 e l'art. 206,
ultimo comma, del codice penale e fa presente che proprio dalla
diversità delle situazioni ivi disciplinate scaturirebbe la
ragionevolezza della diversità di trattamento, non avendo la
carcerazione preventiva quel valore di cura in senso medico, che si
riscontra nel ricovero in manicomio giudiziario, disposto come misura
di sicurezza (provvisoria o definitiva che sia). Considerato in diritto :
1. - La questione sottoposta alla Corte con l'ordinanza del 7
febbraio 1969 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Mantova è
se l'art. 206, ultimo comma, del codice penale, nella parte in cui, ai
fini del computo della durata minima della misura di sicurezza, non
tiene conto del periodo trascorso in carcerazione preventiva, violi
l'art. 3 della Costituzione, per diversità di trattamento rispetto
alla detrazione della carcerazione preventiva dalla pena, di cui
all'art. 137 del codice penale.
2. - A prescindere dalle indagini sulle funzioni della pena e
della misura di sicurezza, è certo che la Costituzione ammette
espressamente la dicotomia pena - misura di sicurezza (art. 25, secondo
e terzo comma): ora, allo stato della legislazione vigente, non è
assimilabile la carcerazione alla misura di sicurezza (detentiva), per
la diversità della natura e delle finalità delle due forme
restrittive della libertà personale: rieducativa (e, per taluni,
anche retributiva) la prima; curativa e precauzionale la seconda.
Sicché è la stessa Costituzione che demanda la disciplina al
legislatore ordinario e lascia alla sua discrezionalità di definirne i
rapporti, senza che ciò possa configurare la violazione dell'art. 3.
Una irrazionalità di trattamento nella norma denunziata è da
escludere, perché la carcerazione preventiva, che ha un compito
essenzialmente processuale (vedi sentenza di questa Corte n. 64 del
1970), non è equiparabile alla misura di sicurezza detentiva. Infatti,
i limiti minimi di questa sono collegati al particolare trattamento che
essa comporta (cura dell'infermo di mente, dell'alcoolizzato, del
drogato). Invece, se, prima della pronuncia, l'imputato ha subito la
carcerazione preventiva, quand'anche fosse stato ricoverato in
osservazione presso un manicomio giudiziario, non è stato sottoposto
alle cure dirette a poterlo avviare verso la guarigione; dimodoché è
giustificabile la norma che non tiene conto della detenzione nel
computo del limite minimo della misura di sicurezza.
La soluzione adottata non pregiudica la questione opposta - che non
è oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale - se
nel computo della carcerazione si debba tener conto della privazione di
libertà subita per effetto di una misura di sicurezza detentiva
provvisoria, poi riconosciuta non giustificata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 206, ultimo comma, del codice penale, sollevata con
l'ordinanza 7 febbraio 1969 dal giudice di sorveglianza del tribunale
di Mantova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte