Sentenza n. 96/1976
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/04/1976 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 438/1949
- art. 7legge 438/1949
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del
D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1484, ratificato con legge 8 luglio
1949, n. 438 (disciplina del prezzo di vendita dei giornali
quotidiani), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1973 dal
Presidente del tribunale di Avezzano sul ricorso dell'avv. Dario di
Gravio quale direttore responsabile della società editrice "La Torre"'
iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974.
Visti l'atto di costituzione dell'avv. Dario di Gravio, nonché
l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento relativo alla "registrazione" presso la
cancelleria del tribunale di Avezzano del giornale quotidiano "La
Torre", da porre in vendita a lire 200 la copia, e cioè in violazione
della norma che prevede l'irrogazione di una pena pecuniaria nei
confronti dei trasgressori alle disposizioni adottate dal Comitato
interministeriale in tema di prezzo di vendita dei giornali quotidiani,
il Presidente di quel tribunale, con ordinanza emessa il 17 dicembre
1973, ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt.
6 e 7 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1484, ratificato con legge 8
luglio 1949, n. 438, "nelle parti relative al prezzo dei giornali,
delle riviste e delle pubblicazioni periodiche".
Secondo l'ordinanza, le norme impugnate che prevedono l'intervento
del Comitato interministeriale prezzi nella determinazione del prezzo
dei quotidiani sarebbero incompatibili con l'art. 23 della
Costituzione; esse, inoltre, in quanto costituiscono "direttamente o
indirettamente una restrizione alla libertà di stampa e di
manifestazione del pensiero" sarebbero in contrasto con l'art. 21; e
infine esse violerebbero gli articoli 41 e 42 della Costituzione,
perché "impongono delle restrizioni alla libertà economica e alla
proprietà senza un correlativo e chiarito interesse della
collettività".
L'ordinanza è stata ritualmente notificata comunicata e
pubblicata.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto, ai sensi
dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente del
Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la
quale, in via pregiudiziale, ha eccepito la inammissibilità della
questione sollevata nella ordinanza di rinvio, sostenendo che nel
procedimento di registrazione, di cui all'art. 5 della legge n. 47 del
1948, non siano configurabili gli estremi di una attività
giurisdizionale.
Nel merito, poi, la difesa dello Stato ritiene che la questione
sia destituita di fondamento sotto tutti i profili nei quali è stata
prospettata. La determinazione del prezzo dei giornali da parte del
C.I.P., infatti, non solo non potrebbe violare l'art. 23 della
Costituzione, perché nella specie non sarebbe ravvisabile una
prestazione imposta, ma neppure potrebbe essere in contrasto con gli
invocati principi di libertà, in quanto essa è diretta a tutelare i
consumatori e, senza comprimere il principio della libertà di
pensiero, risponde a criteri di utilità sociale e di tutela del
benessere collettivo.
Con un unico atto depositato in cancelleria il 1 marzo 1974, si
sono costituiti in giudizio la società editrice "La Torre" a.r.l. e
l'avv. Dario Di Gravio, in qualità di direttore responsabile,
chiedendo, per gli stessi motivi prospettati dal Presidente del
tribunale di Avezzano, la dichiarazione di illegittimità delle norme
denunciate.
All'udienza di discussione è comparsa la sola difesa dello Stato,
la quale si è riportata alle deduzioni scritte. Considerato in diritto :
1. - Il Presidente del tribunale di Avezzano, chiamato a
provvedere, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in
merito alla registrazione, presso la cancelleria, di un giornale
quotidiano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 6 e 7 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1484, ratificato con
legge 8 luglio 1949, n. 438, nella parte relativa al prezzo dei
giornali, delle riviste e delle pubblicazioni periodiche. Secondo lo
stesso Presidente, le norme denunciate, prescrivendo la imposizione
d'autorità del prezzo al quale essi debbono essere venduti (prezzo
che, a suo giudizio, sarebbe inferiore al costo) violerebbero le norme
di cui agli artt. 21, 23, 41 e 42 della Costituzione.
L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente
del Consiglio dei ministri, che è intervenuto nel giudizio, ha
eccepito preliminarmente la inammissibilità della proposta questione,
per mancanza di uno dei presupposti di cui agli artt. 1 legge
costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, in quanto il procedimento di registrazione di un
organo di stampa non avrebbe natura giurisdizionale e la relativa
ordinanza non sarebbe stata quindi emessa, come la legge vuole, "nel
corso di un giudizio".
2. - L'eccezione è fondata.
In proposito deve osservarsi che la funzione commessa dalla citata
legge sulla stampa n. 47 del 1948 al Presidente del tribunale è
limitata alla semplice verifica della "regolarità dei documenti
presentati" (art. 5, terzo comma), i quali sono analiticamente e
tassativamente indicati nel secondo comma dello stesso art. 5.
Ora, poiché, dopo il risultato positivo di questo esame, il
Presidente è tenuto ad ordinare la iscrizione del giornale
nell'apposito registro della cancelleria, appare chiaro che quella
affidata al magistrato è una semplice funzione di carattere formale
attribuitagli per una finalità garantistica. Né l'intervento di un
magistrato può da solo essere ritenuto idoneo ad alterare la struttura
di un procedimento meramente amministrativo, che si conclude con un
"ordine", e cioè con un provvedimento, contro il quale, secondo i
principi generali, e secondo quanto comunemente ritenuto, è ammesso il
ricorso al Ministro di grazia e giustizia e quindi al Consiglio di
Stato.
Ne deriva che il Presidente del tribunale, allorché, esaminati gli
atti, ordina alla cancelleria l'iscrizione del giornale, non agisce
nella sua ordinaria qualità di giudice, né emette un giudizio, ma
esercita una funzione di carattere amministrativo nell'ambito di un
procedimento dichiarativo.
Pertanto, poiché non ricorrono, nel caso, le condizioni richieste
dagli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata
inammissibile la questione di legittimità che il Presidente del
tribunale di Avezzano non era legittimato a proporre dinanzi a questa
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6 e 7 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1484 (disciplina
del prezzo di vendita dei giornali), proposta dall'ordinanza indicata
in epigrafe con riferimento agli artt. 21, 23, 41 e 42 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte