Corte costituzionale

Ordinanza n. 96/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/04/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 358 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1996

dal pretore di Messina, sezione distaccata di S. Teresa di Riva, nel

procedimento penale a carico di Impellizzeri Antonio, iscritta al n.

610 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il pretore di Messina ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 358 del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 27, secondo

comma, e 76 della Costituzione;

che la norma è censurata dal pretore nella parte in cui non

prevede alcuna sanzione processuale - nullità ovvero

inutilizzabilità - in caso di inottemperanza da parte del pubblico

ministero all'obbligo di svolgere anche "accertamenti su fatti e

circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini";

che in particolare il pretore rimettente lamenta che il pubblico

ministero, nel disporre consulenza tecnica, avesse affidato al

consulente l'incarico di accertare l'entità dell'appropriazione

contestata all'imputato, così escludendo dal campo delle indagini il

caso in cui nessuna appropriazione fosse stata realizzata;

che ad avviso del rimettente la mancanza di sanzioni processuali

per la violazione di tale obbligo si porrebbe in contrasto:

con l'art. 76 della Costituzione, in riferimento alla direttiva

di cui all'art. 2, numero 37, della legge-delega 16 febbraio 1987, n.

81, ove è appunto previsto il potere-dovere del pubblico ministero

di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione

penale..., ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato, nonché

in riferimento alla direttiva di cui all'art. 2, numero 3, della

medesima legge-delega in quanto la mancanza di qualsiasi sanzione

processuale in caso di omissione di tale dovere violerebbe il

principio di eguaglianza tra accusa e difesa;

con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto il

diritto di difesa dell'imputato troverebbe "proprio nell'obbligo del

pubblico ministero di raccogliere anche le prove a favore

dell'imputato, la sua massima estrinsecazione";

con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, dal quale si

desumerebbe l'obbligo del pubblico ministero di "considerare

l'imputato innocente fino a sentenza definitiva, e dunque di assumere

un comportamento di rigorosa neutralità per tutta la durata delle

indagini";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso, in via preliminare, per l'inammissibilità

della questione e, nel merito, per la sua infondatezza;

che l'inammissibilità deriverebbe dal difetto di rilevanza, in

quanto il quesito posto al consulente tecnico dal pubblico ministero

non precludeva l'accertamento sull'an della appropriazione;

che la non fondatezza deriverebbe, con riferimento alla dedotta

violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla

constatazione che il diritto di difesa dell'imputato si estrinseca

non tanto attraverso le attività del pubblico ministero in favore

della persona sottoposta alle indagini, quanto mediante l'esercizio

del diritto alla controprova (nel caso di specie, mediante la

richiesta di una perizia in dibattimento e la nomina di propri

consulenti di parte); con riferimento alla supposta violazione

dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, dal fatto che la

presunzione di non colpevolezza esprime uno status dell'imputato sino

alla pronuncia della sentenza definitiva, e non un criterio cui debba

attenersi il pubblico ministero nello svolgimento delle indagini; per

quanto concerne, infine, il dedotto contrasto con l'art. 76 della

Costituzione, dalla considerazione che la direttiva numero 37 della

legge-delega non richiama, né esplicitamente, né implicitamente,

alcuna sanzione processuale in caso di mancato esercizio del

potere-dovere del pubblico ministero di accertare gli elementi

favorevoli all'imputato;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità per difetto di

rilevanza dedotta dall'Avvocatura dello Stato deve essere disattesa,

in quanto la valutazione di non rilevanza della questione

comporterebbe un giudizio ipotetico sulle modalità con cui il

consulente tecnico avrebbe dovuto svolgere l'incarico affidatogli dal

pubblico ministero;

che nel merito la questione di legittimità costituzionale si

basa su una interpretazione del potere-dovere del pubblico ministero

di svolgere anche "accertamenti su fatti e circostanze a favore della

persona sottoposta alla indagini", previsto dall'art. 358 cod. proc.

pen, incompatibile con il modello tendenzialmente accusatorio del

processo penale, qualificato come processo di parti proprio perché

basato su una chiara distinzione dei ruoli dialetticamente

contrapposti rispettivamente svolti dall'accusa e dalla difesa;

che, in particolare, il pretore rimettente vorrebbe attribuire al

pubblico ministero compiti e funzioni che nell'architettura del

codice spettano piuttosto alla difesa, sino a sostenere che il

diritto alla difesa trova "la sua massima estrinsecazione" proprio

nell'obbligo del pubblico ministero di raccogliere anche prove a

favore dell'imputato, e che la presunzione di non colpevolezza

imporrebbe al pubblico ministero "un comportamento di rigorosa

neutralità per tutta la durata delle indagini";

che in realtà nella logica dell'attuale processo penale

l'obbligo del pubblico ministero di svolgere indagini anche in favore

della persona sottoposta alle indagini non mira né a realizzare il

principio di eguaglianza tra accusa e difesa, né a dare attuazione

al diritto di difesa, ma si innesta sulla natura di parte pubblica

dell'organo dell'accusa (v. sentenza n. 190 del 1991) e sui compiti

che il pubblico ministero è chiamato ad assolvere nell'ambito delle

determinazioni che, a norma del combinato disposto dagli artt. 358 e

326 cod. proc. pen., deve assumere in ordine all'esercizio

dell'azione penale;

che il principio di obbligatorietà dell'azione penale non

comporta, infatti, l'obbligo di esercitare l'azione ogni qualvolta il

pubblico ministero sia stato raggiunto da una notizia di reato, ma va

razionalmente contemperato con il fine di evitare l'instaurazione di

un processo superfluo (v. sentenza n. 88 del 1991);

che tale fine si realizza anche mediante l'obbligo di svolgere

accertamenti a favore della persona sottoposta alle indagini, obbligo

strettamente correlato alla disciplina codicistica che pone al

pubblico ministero l'alternativa, al termine delle indagini

preliminari, tra la richiesta di archiviazione e l'esercizio

dell'azione penale (art. 405, comma 1, cod. proc. pen.), ferma

restando comunque la sottoposizione della richiesta di archiviazione

al vaglio giurisdizionale in funzione di controllo sull'effettività

del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale;

che tali considerazioni dimostrano l'infondatezza del

collegamento operato dal pretore rimettente tra le direttive di cui

ai punti numeri 3 e 37 della legge-delega, posto che l'obbligo di

svolgere accertamenti anche a favore della persona sottoposta alle

indagini è funzionale ad un corretto e razionale esercizio

dell'azione penale, ma non rientra tra i meccanismi volti a

realizzare il principio della "partecipazione dell'accusa e della

difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento";

che il principio di parità tra accusa e difesa trova piuttosto

esplicazione nei diversi meccanismi previsti nelle varie fasi del

procedimento per dare piena attuazione al diritto di difesa, tra cui

le investigazioni difensive disciplinate dall'art. 38 delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale,

espressamente finalizzate all'esercizio del diritto alla prova (e

alla controprova), e i poteri di acquisizione probatoria del giudice

nel caso di inerzia o negligenza delle parti (artt. 422 e 507 cod.

proc. pen., rispettivamente in sede di udienza preliminare e di

dibattimento), poteri qualificati da questa Corte come sostitutivi,

ma "non eccezionali" (sentenze n. 190 del 1991 e n. 111 del 1993);

che nel caso di specie la dedotta omissione dell'obbligo del

pubblico ministero di svolgere accertamenti in favore dell'imputato

non avrebbe neppure comportato il ricorso ai poteri suppletivi di

acquisizione probatoria del giudice, in quanto rientrava tra le

facoltà del difensore della persona sottoposta alle indagini

nominare sino a due consulenti tecnici a norma dell'art. 233, comma

1, cod. proc. pen., i quali possono esporre al giudice il proprio

parere, anche attraverso memorie, ovvero chiedere l'ammissione in

dibattimento dell'esame dei consulenti tecnici a norma dell'art. 501

del codice di procedura penale, ovvero ancora presentare una

richiesta di perizia in dibattimento (art. 508 del codice di

procedura penale);

che le considerazioni sinora svolte rendono evidente che non

sussiste alcuno dei profili di illegittimità che secondo il pretore

rimettente deriverebbero dall'omessa previsione di sanzioni

processuali in caso di mancato rispetto da parte del pubblico

ministero dell'obbligo di svolgere accertamenti anche in favore della

persona sottoposta alle indagini;

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 358 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 27, secondo

comma, e 76 della Costituzione, dal pretore di Messina, sezione

distaccata di S. Teresa di Riva, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 aprile 1997

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte