Sentenza n. 97/1967
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1967 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo
comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa
in giudizio dello Stato, promosso con ordinanza emessa il 24 novembre
1965 dalla Corte suprema di cassazione - Sezione terza civile - nel
procedimento civile vertente tra Lekner Antonia, Ioncoli Domenico ed
altri ed il Ministero della difesa- esercito, iscritta al n. 90 del
Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 156 del 25 giugno 1966.
Visti gli atti di Costituzione del Ministero della difesa-esercito
e di Ioncoli Domenico e l'atto di intervento Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 26 aprile 1967 la relazione del
Giudice Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Antonio Merlino, per Ioncoli Domenico, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri e per il Ministero della difesa-esercito.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 24 novembre 1965 nel procedimento civile
vertente tra Lekner Antonia, Ioncoli Domenico ed altri ed il Ministero
difesa-esercito, avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati
dall'esplosione di una granata, la terza Sezione civile della
Cassazione ha dichiarato in primo luogo manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, del
R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, questione sollevata dalle parti private, avendo
riconosciuto che la norma impugnata, col prescrivere la notifica alla
pubblica Amministrazione di citazioni e ricorsi presso l'Avvocatura nel
cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria che si adisce, si limita
a stabilire una sicura predeterminazione del domicilio di uno dei
soggetti del rapporto processuale ed incide solo in via indiretta ed in
senso positivo sulla sfera di interessi di terzi. Ha invece ritenuta
non manifestamente infondata, e rilevante, la questione di legittimità
costituzionale della norma di cui all'art. 11, terzo comma, del citato
R.D., in virtù della quale l'Amministrazione, costituitasi in giudizio
davanti alla Cassazione mediante controricorso, aveva eccepito
l'inammissibilità dell'impugnazione per essere stato notificato il
ricorso stesso presso l'Ufficio distrettuale dell'Aquila
dell'Avvocatura dello Stato anziché presso l'Avvocatura generale in
Roma funzionante per legge, nel caso, da Avvocatura distrettuale (art.
18, quarto comma, del succitato R.D.).
La Cassazione ha osservato nell'ordinanza che, secondo la propria
giurisprudenza costante, la norma impugnata sancisce la nullità
radicale, assoluta e non sanabile neppure con la Costituzione
dell'Amministrazione intimata, della notificazione della citazione non
eseguita presso l'Avvocatura dello Stato competente. Il ché,
comportando l'esclusione della ordinaria indagine circa il
raggiungimento dello scopo cui la notificazione è destinata, si
porrebbe in contrasto col principio generale di sanatoria degli atti
viziati il cui scopo sia stato egualmente realizzato ed acquisterebbe,
in tal modo, un carattere di eccezionalità che, come testualmente si
esprime l'ordinanza, "riguardata nella sua funzione limitatrice in una
sola direzione dell'espansione della più favorevole disciplina
potenzialmente atta a regolare l'intera classe dei rapporti, sembra
tradursi in vera e propria disparità di trattamento a favore della
pubblica Amministrazione".
La Cassazione, a sostegno della non manifesta infondatezza di tali
conclusioni sulla portata sperequatrice della norma, ha affermato
l'omogeneità della fattispecie in esame per cui, pure nella diversità
dei soggetti del rapporto processuale, cioè parti private da un lato e
pubblica Amministrazione dall'altro, sussisterebbe tuttavia la
possibilità della reciproca comparazione delle dette situazioni
soggettive, ai fini della applicabilità del principio di eguaglianza
di cui all'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza notificata il 20 e il 22 aprile 1966 e comunicata il 20
aprile stesso ai Presidenti dei due rami del Parlamento, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1966.
Davanti a questa Corte si è costituito, delle parti private, il
solo Ioncoli Domenico, nonché il Ministero della difesa- esercito. Ha
spiegato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Mentre la difesa dello Ioncoli con le sue deduzioni si è
riportata sostanzialmente alla motivazione dell'ordinanza, chiedendo
dichiararsi l'illegittimità della norma impugnata, il Ministero
difesa-esercito e la Presidenza del Consiglio hanno chiesto dichiararsi
non fondata la questione, sostenendo che l'art. 11 riguarda una
fattispecie normativa differenziata, giustificata dalla posizione dello
Stato-persona rispetto al cittadino e che ogni indagine sulla
proporzionalità e adeguatezza della diversa regolamentazione è
riservata al potere discrezionale del legislatore, libero di sanzionare
diversamente due vizi classificati come diversi.
L'Avvocatura dello Stato ha depositato, nei termini, una memoria
illustrativa unica per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per
il Ministro della difesa-esercito, con cui svolge la tesi secondo la
quale la funzione dell'Avvocatura dello Stato nel giudizio dovrebbe
collocarsi dogmaticamente tra le funzioni pubbliche, e precisa che tale
funzione concorrerebbe allo svolgimento della funzione giurisdizionale,
attraverso l'esplicazione del relativo potere-dovere della pubblica
Amministrazione, che postulerebbe, pertanto, particolari garanzie circa
la vocazione in giudizio dello Stato, attuate, tra l'altro, attraverso
la competenza del foro dello Stato e la disciplina peculiare della
notificazione degli atti e mediante le attribuzioni di rappresentanza e
difesa in giudizio conferite alla Avvocatura, le quali si
atteggerebbero come una vera e propria "rappresentanza postulatoria".
In funzione di questa sua posizione come organo autonomo dello
Stato e fuori della gerarchia burocratica, l'Avvocatura agirebbe
direttamente per esso e non per l'organo investito della capacità
processuale, usando di un proprio potere decisorio nel procedimento
formativo della volontà statale circa la provocazione della lite o la
resistenza in giudizio. L'Avvocatura avrebbe così la titolarità
della disponibilità della lite.
La disciplina derogatoria circa il foro dello Stato e la chiamata
in giudizio dello stesso risponderebbero non soltanto alle ragioni
organizzative pratiche già riconosciute dalla Corte costituzionale con
la sentenza 118 del 1964 ai fini della esclusione della illegittimità
costituzionale della regola del foro dello Stato bensì anche alla
realizzazione della dialettica dei poteri, strumentalizzata attraverso
un organo dello Stato istituzionalmente ordinato all'esercizio della
funzione del giudizio.
Da tali principi discenderebbe la insanabilità della nullità
sancita dalla norma impugnata, che si configurerebbe infatti come
nullità di ordine pubblico e quindi inderogabile, in quanto attiene
alla competenza dell'ufficio, titolare di una vera e propria
rappresentanza organica della pubblica Amministrazione nel processo, e
che, come tale, svolgerebbe una funzione assimilabile a quella del
Pubblico Ministero, per la quale vige del pari nel Codice di procedura
civile il principio della rilevabilità di ufficio ed insanabilità
delle nullità afferenti al suo intervento.
Ciò posto, l'Avvocatura riafferma l'insindacabilità, in questa
sede, della graduazione delle sanzioni riferite a situazioni diverse,
quali già sarebbero state in sostanza riconosciute quelle in esame con
la stessa ordinanza di rinvio, quando ha dichiarato manifestamente
infondata la questione di legittimità in relazione alla norma che
impone agli effetti della competenza territoriale la notificazione
degli atti processuali all'Avvocatura competente: tanto più che altri
esempi di nullità non sanabili esistono nell'ordinamento processuale.
L'Avvocatura, infine, nell'insistere nelle già rassegnate
conclusioni ribadisce la già rilevata differenza fra le fattispecie
normative poste a raffronto nell'ordinanza di rinvio, in relazione al
diverso scopo cui tenderebbero, da un lato, le norme del Codice di rito
sulle notificazioni, che avrebbero di mira solo il soddisfacimento
dell'interesse privato alla comunicazione dell'atto e, dall'altro lato,
l'art. 11 del citato R.D. n. 1611 del 1933 che avrebbe di mira il
soddisfacimento di interessi organizzativi di ordine generale. Considerato in diritto :
1. - Va premesso che la legittimità costituzionale dell'art. 11
del R.D. n. 1611 del 1933 è già stata esaminata e decisa da questa
Corte per quanto riguarda il primo comma (sentenza n. 118 del 1964).
La eccepibilità in ogni stato e grado del giudizio e la
rilevabilità di ufficio delle norme che stabiliscono la speciale
competenza territoriale nelle cause in cui sia parte un'amministrazione
dello Stato, sono state ritenute non costituire violazione del
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Ciò
perché la regola del foro dello Stato risponde ad una situazione
differenziata e trova adeguata giustificazione nell'esigenza di
concentrare gli uffici dell'Avvocatura presso un numero ristretto di
sedi giudiziarie, al fine di un minor costo e di una migliore
organizzazione e specializzazione di un pubblico ufficio,
nell'interesse dell'intera collettività e secondo il dettato dell'art.
97 della Costituzione.
L'attuale ordinanza di rinvio pone alla Corte altro e diverso
quesito, riguardante la legittimità costituzionale del terzo comma del
citato art. 11 che, per le notificazioni di atti giudiziari alle
pubbliche Amministrazioni, commina incondizionatamente la nullità, da
pronunciarsi anche di ufficio, qualora non avvengano presso la
competente Avvocatura di Stato; ciò senza possibilità di quella
sanatoria, riconosciuta, nei giudizi in cui non sia parte
l'Amministrazione dello Stato, in relazione al raggiungimento dello
scopo cui l'atto è destinato e, per quanto riguarda la citazione, come
effetto della Costituzione del convenuto (artt. 156 e 164 del Codice di
procedura civile).
2. - Che la norma del terzo comma dell'art. 11, così come è
formulata, sia da interpretarsi in unico senso, escludente la
possibilità di qualsiasi sanatoria, è un dato costante nella
giurisprudenza ordinaria: la quale ha ritenuto di attribuire il rigore
del principio al fatto che, stabilendosi l'ufficio dell'Avvocatura
dello Stato del luogo del giudizio come domiciliatario obbligatorio, si
tutela la difesa dell'Amministrazione, a scanso di eventuali ritardi
nelle informative e nella trasmissione di atti.
Pur prendendo atto di questo dato interpretativo costante, la Corte
deve ora esaminare se la norma in questione sia o meno riconducibile al
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, al fine
di controllarne la razionalità, ossia l'esistenza di presupposti
logici ed obiettivi che ne giustifichino l'adozione.
3. - Secondo i rispettivi assunti delle parti, il quesito
troverebbe la sua soluzione nella citata sentenza di questa Corte,
relativa al primo comma dell'art. 11.
Infatti, secondo la difesa della parte privata, la Corte avrebbe
già riconosciuto l'assoluta e costante identità nella posizione
processuale dello Stato e del cittadino, pervenendo al riconoscimento
della legittimità della norma allora denunciata soltanto in
considerazione della sua sostanziale non incidenza sul diritto del
cittadino di agire e difendersi in giudizio.
Invece, secondo la difesa del Ministero, sarebbe proprio il
riconoscimento della legittimità del primo comma a condurre, per
coerenza sistematica, al riconoscimento della legittimità anche del
terzo comma.
Entrambi gli assunti non sono approvabili.
Non il primo, perché i motivi posti dalla Corte a base della
precedente decisione non sono stati interpretati nel loro esatto
significato, posto che nella norma allora denunciata vennero posti in
evidenza i "profili particolari" che giustificano razionalmente, in
luogo di una identità di posizione di tutti i soggetti davanti alla
legge, una disciplina differenziata rispetto allo Stato, senza che vi
risulti vulnerato il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione.
Non il secondo, perché, pur nell'ambito di uno stesso sistema
generale, ogni norma vi ha la sua particolare ragion d'essere che,
senza contraddire al sistema, si presenti dettata da specifiche
finalità da conseguire.
Pertanto, il principio di razionalità della norma, che ha
qualificato l'indagine contenuta nella precedente sentenza, deve anche
qui operare, ma rapportato, con giudizio autonomo, ad una diversa
situazione giuridica.
4. - Si assume, da parte dell'Avvocatura, che la razionalità della
norma in esame deriva dalla considerazione che l'irregolare notifica di
atti giudiziari alla pubblica Amministrazione, incidendo sulla
distribuzione della competenza tra i vari uffici dell'Avvocatura dello
Stato, verrebbe a violare un principio d'ordine pubblico, non
suscettibile di alcuna sanatoria: per cui, non solo ragioni
organizzative pratiche, ma soprattutto ragioni dipendenti dalla
funzione dell'Avvocatura di rappresentante organica
dell'Amministrazione statale nel processo e di domiciliataria ex lege
nei singoli uffici territorialmente competenti, postulerebbero
l'inderogabilità assoluta della norma.
La Corte osserva che questi argomenti, se possono giustificare il
rigore della norma e la comminatoria di nullità per la sua
inosservanza, non esauriscono la questione di legittimità
costituzionale qui proposta, la quale importa un ampliamento dei limiti
d'indagine, verso altra direzione.
A prescindere dal non congruo richiamo a principi d'ordine
pubblico, si comprendono le ragioni ispiratrici della norma, in
funzione dell'elevata posizione assegnata nell'ordinamento
all'Avvocatura, il cui precipuo compito è quello di "provvedere alla
tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato" (art. 13 R.D.
n. 1611 del 1933).
Si comprendono anche le ragioni pratiche che derivano dalla
ripartizione in uffici circoscrizionali, ognuno con l'assegnazione di
compiti e competenze, territorialmente distribuiti per ovvie esigenze
di ripartizione di lavoro, senza tuttavia che il principio della
unitarietà basilare della funzione venga ad esserne intaccato.
Ma, tanto ammesso e ritenuto, resta aperto il problema se,
diversamente da quanto stabilito per le vertenze giudiziarie fra
privati, la tutela delle funzioni dell'Avvocatura di Stato debba
estendersi anche al di là della dimostrazione che, per fatto
volontario della stessa, detta tutela risulti egualmente salvaguardata
e non elusa. Ciò sempre e soltanto al fine di saggiare la
razionalità e quindi la costituzionalità della norma speciale in
esame, che, unilateralmente, appare escludere qualsiasi sanatoria.
Che la nullità di atti del processo civile non possa mai essere
pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato e che la
Costituzione del convenuto sani ogni vizio della citazione risulta
testualmente dagli artt. 156 e 164 del Codice di procedura civile.
La stessa regola vige nel processo penale, dove pur prevale
l'interesse pubblico, e ciò sia per quanto riguarda la sanatoria
generale degli atti nulli, per raggiungimento dello scopo, sia per
quanto riguarda la nullità delle citazioni a giudizio e loro
notificazioni (art. 187, terzo comma, e 188, primo comma, del Codice di
procedura penale).
Si tratta di principi introdotti nel sistema degli atti processuali
attraverso ampia elaborazione che ha posto in evidenza la funzione
dell'atto ai fini dello svolgimento e giusta definizione del processo.
Per cui, se il vizio d'origine nell'atto è rimasto senza conseguenze
per fatti concludenti sopravvenuti, l'interesse ad una persistente
rilevazione di nullità deve cedere di fronte alla realtà di una
avvenuta sanatoria.
Esempio tipico ed evidente è, appunto, il caso, (come quello che
ha dato luogo al presente giudizio) in cui sia proprio l'ufficio
dell'Avvocatura presso il quale avrebbe dovuto essere notificata
l'impugnativa per cassazione, a provvedere, in luogo di affidarsi alla
rilevabilità d'ufficio del vizio, alla regolare Costituzione in
giudizio, mediante controricorso, corredato di tutti gli atti e
fascicoli delle fasi di merito: dando così la dimostrazione di essere
in grado, per fatto volontario, di esercitare il diritto di difesa.
Mancherebbe di razionalità ritenere che, nelle cause in cui sia
parte una pubblica Amministrazione, difesa dall'Avvocatura di Stato, la
suesposta regola di Senatoria, che vige per la generalità dei
cittadini, debba subire una eccezione, non assistita da alcun logico
fondamento.
La difesa dell'Amministrazione conserva bensì, sotto altri
riguardi, le sue prerogative istituzionali, ma non quella qui discussa
che, sul piano del contraddittorio processuale, la porrebbe in
posizione di disparità di trattamento, contro lo stesso fatto proprio
compiuto.
5. - Di conseguenza, il terzo comma dell'art. 11 del R.D. 30
ottobre 1933, n. 1611, nei limiti in cui esclude la suddetta sanatoria
della nullità di notificazione, va dichiarato illegittimo, perché
contrastante con l'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art.
11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato, nei limiti in cui esclude la sanatoria della
nullità di notificazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte