Sentenza n. 97/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/04/1976 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 20d.P.R. 488/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20,
primo comma, lett. c del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (aumento e nuovo
sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 giugno 1973 dal tribunale di Trento nel
procedimento civile vertente tra Campestrini Guido e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 358 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 276 del 24 ottobre 1973;
2) ordinanza emessa il 29 ottobre 1974 dal giudice del lavoro del
tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Capatti
Adriana e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.
159 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 140 del 28 maggio 1975.
Visti gli atti di costituzione di Campestrini Guido, di Capatti
Adriana e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti;
uditi gli avvocati Paolo Barile e Franco Agostini, per Campestrini
Guido, l'avv. Franco Agostini per Capatti Adriana, e l'avv. Giovanni
Battista Rossi Doria, per l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il decreto presidenziale 27 aprile 1968, n. 488, in attuazione
della delega contenuta nella legge 18 marzo 1968, n. 238, stabiliva che
le pensioni di vecchiaia, di anzianità e di invalidità, corrisposte
dall'Istituto nazionale non fossero cumulabili totalmente o
parzialmente con la retribuzione percepita dai pensionati che
continuassero a lavorare. Le norme che disciplinavano il divieto del
cumulo venivano impugnate dinanzi alla Corte costituzionale, che, con
sentenza n. 155 del 1969, dichiarava la illegittimità costituzionale
delle norme stesse solo nella parte in cui dispongono che non sono
cumulabili con la retribuzione le pensioni di vecchiaia, mentre, in
ordine alle pensioni di invalidità e di anzianità, la stessa
questione di legittimità costituzionale veniva ritenuta non fondata.
La disciplina del cumulo, contenuta nella legge n. 238 e nel
decreto n. 488 del 1968, prima ancora che venisse dichiarata
parzialmente illegittima, era stata modificata, in senso più
favorevole ai pensionati con la legge 30 aprile 1969, n. 153 (artt.
20-22).
2. - Nel corso del procedimento civile promosso da Campestrini
Guido contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale per ottenere
il rimborso delle somme trattenute ai sensi dell'art. 20, lett. c, del
d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, che vietava il cumulo della pensione di
anzianità con la retribuzione, il tribunale di Trento, con ordinanza
emessa il 28 giugno 1973, ha riproposto la questione di legittimità
costituzionale del citato art. 20, lett. c, con riferimento agli artt.
3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione, limitatamente alla ipotesi del
pensionato di anzianità che, avendo raggiunto l'età pensionabile,
avesse acquisito il diritto a conseguire la pensione di vecchiaia.
Secondo il giudice a quo, nel caso del lavoratore fruente della
pensione di anzianità, ma in età tale che avrebbe diritto alla
pensione di vecchiaia, dovrebbero valere le stesse ragioni che
indussero la Corte a dichiarare la illegittimità del divieto del
cumulo tra pensione di vecchiaia e retribuzione, in quanto le
particolari caratteristiche della pensione di anzianità, messe in luce
dalla sentenza n. 155 del 1969, non sarebbero più operanti nella
ipotesi in cui il pensionato di anzianità si trovi nelle condizioni
per godere della pensione di vecchiaia.
A sostegno di tale interpretazione, il tribunale di Trento invoca
la norma (che per altro vale solo per il futuro) contenuta nell'art.
22, sesto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, che ha equiparato
a tutti gli effetti la pensione di anzianità a quella di vecchiaia,
quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento
di vecchiaia.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
3. - Nel giudizio dinanzi alla Corte, si è costituito il
Campestrini che con deduzioni del 7 novembre 1973 chiede che la Corte
dichiari l'illegittimità della norma denunziata, sostenendo che il
citato art. 22, sesto comma, non ha che registrato una situazione
esistente anche anteriormente alla legge n. 153 del 1969, in quanto,
anche nel caso della pensione di anzianità, nel momento in cui si
verifica l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, il
trattamento corrisposto adempie alla stessa funzione alimentare nei
confronti di chi ha lavorato e ha versato contributi assicurativi.
Si è, altresì, costituito l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, il quale, pur chiedendo che la Corte provveda come di
giustizia sulla dedotta questione di costituzionalità, ritiene che
l'ordinanza non prospetti nuovi profili rispetto alla decisione n. 155
del 1969 e che comunque la questione proposta sia infondata proprio
alla stregua delle argomentazioni contenute nella stessa sentenza.
4. - La medesima questione di legittimità costituzionale dell'art.
20, lett. c, del d.P.R. n. 488 del 1968 è stata proposta, con
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice del lavoro del
tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1974 nel
procedimento civile vertente tra Capatti Adriana e l'Istituto nazionale
della previdenza sociale. Secondo il giudice a quo, il titolare della
pensione di anzianità, che abbia maturato anche il diritto alla
pensione di vecchiaia, viene a trovarsi, in conseguenza della normativa
disposta dal d.P.R. n. 488, tuttora rilevante per il periodo 1 maggio
1968 - 1 maggio 1969, in una situazione deteriore rispetto al titolare
della pensione di vecchiaia senza che di ciò vi sia adeguata
giustificazione.
Anche tale ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata
ai sensi di legge.
5. - A sostegno dei motivi dedotti nella ordinanza di rinvio, si è
costituita dinanzi alla Corte la signora Adriana Capatti, chiedendo che
venga dichiarata la illegittimità costituzionale della norma
impugnata.
Anche in questo giudizio si è costituito l'Istituto nazionale
della previdenza sociale il quale con deduzioni del 16 giugno 1975
ribadisce le richieste che, con analoghe argomentazioni, aveva già
sottoposte alla Corte nel giudizio proposto dal tribunale di Trento.
6. - Per l'udienza del 12 febbraio 1976, hanno presentato memorie
illustrative, ribadendo le richieste già formulate in sede di
deduzioni, i difensori dell'INPS e quelli del Campestrini.
All'udienza di discussione le parti costituite hanno ulteriormente
illustrate le deduzioni scritte. Considerato in diritto :
1. - Poiché le ordinanze di rimessione propongono la stessa
questione di legittimità costituzionale, i due giudizi vanno riuniti e
decisi con unica sentenza.
2. - Il tribunale di Trento e il giudice del lavoro del tribunale
di Genova hanno sottoposto all'esame della Corte la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c, del
d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, che, per il periodo 1 maggio 1968 - 1
maggio 1969, ancora disciplina, vietandolo, il cumulo della pensione di
anzianità con la retribuzione percepita in rapporto di lavoro
dipendente. La questione in esame, strettamente collegata alla sentenza
di questa Corte n. 155 del 1969, che aveva dichiarato la illegittimità
costituzionale delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione
di vecchiaia e retribuzione, viene ora prospettata con riferimento agli
artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, ma limitatamente alla particolare
ipotesi in cui il pensionato di anzianità si sia venuto a trovare
nelle condizioni per godere della pensione di vecchiaia nel periodo di
tempo in cui la legge impugnata, poi modificata, seguita ad avere
efficacia.
Rilevano in proposito le ordinanze di rimessione che
l'equiparazione della pensione di anzianità a quella di vecchiaia,
quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento
di vecchiaia, è stata riconosciuta dall'art. 22, sesto comma, della
legge 30 aprile 1969, n. 153, ovviamente con efficacia per l'avvenire e
precisamente dal 1 luglio 1969. Ciò rilevato, le stesse ordinanze
affermano che, per il periodo anteriore, in cui ancora è applicabile
la disposizione impugnata, il divieto di cumulo appare illegittimo
perché, nella ipotesi dedotta, verrebbero meno, con l'acquisto del
diritto alla pensione di vecchiaia, le particolari caratteristiche
della pensione di anzianità, dalle quali la Corte aveva desunto le
ragioni per ritenere legittimo il divieto posto dal legislatore.
3. - La questione, con riferimento all'art. 3 della Costituzione,
è da ritenersi fondata.
Nella vigente tipologia dei trattamenti pensionistici, la pensione
di anzianità, istituita dall'art. 13 della legge 21 luglio 1965, n.
903 e successivamente disciplinata prima dall'art. 16 del d.P.R. 27
aprile 1968, n. 488, e poi dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n.
153, attribuisce al lavoratore il diritto al conseguimento della
pensione prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento
di vecchiaia, sulla base del solo requisito dell'accreditamento di 35
annualità di effettiva contribuzione. Con riferimento a questo
trattamento di quiescenza, il problema della legittimità
costituzionale del divieto del cumulo fra pensione e retribuzione fu
risolto dalla Corte nel senso che le particolari caratteristiche della
pensione di anzianità giustificavano il divieto totale, in quanto la
liquidazione di tale pensione, avvenendo anticipatamente, e costituendo
perciò un beneficio a favore del lavoratore, poteva essere subordinata
dalla legge alla condizione di cessazione effettiva dal lavoro (sent.
n. 155 del 1969).
Questo criterio, che la Corte ritiene tuttora valido come regola e
fondamento dell'istituto del divieto di cumulo per il trattamento
pensionistico in esame, non appare però razionale nella ipotesi in cui
il titolare della pensione di anzianità raggiunga l'età pensionabile
per conseguire la pensione di vecchiaia; ed invero, la liquidazione
della pensione prima del compimento dell'età prevista per il
pensionamento di vecchiaia costituisce un vantaggio per il lavoratore,
ma soltanto fino al momento in cui il suo titolare non acquisti, con il
raggiungimento dell'età pensionabile, il diritto a conseguire la
pensione di vecchiaia. Da quel momento egli cessa, infatti, di
usufruire del vantaggio costituito dal pensionamento anticipato, e
cioè del beneficio che giustificava il divieto del cumulo; con la
conseguenza che deve essere ritenuta illegittima la norma la quale,
seguitando, senza ragione, a considerarlo titolare di pensione di
anzianità anziché di quella di vecchiaia, mantiene la imposizione di
un divieto che è restato privo di ogni giustificazione razionale.
D'altra parte, secondo è stato esattamente rilevato dalle
ordinanze di rimessione, il titolare della pensione di anzianità che
raggiunga l'età pensionabile si trova nella stessa situazione di colui
che acquisisce per la prima volta il diritto alla pensione di
vecchiaia. Pertanto, la norma impugnata che, in ordine al divieto di
cumulo, consente un trattamento differenziato, viene a porsi, anche
sotto questo profilo, in contrasto con il principio di eguaglianza.
Questa situazione, che secondo si è già detto, è stata
esattamente valutata dal legislatore in sede di revisione degli
ordinamenti pensionistici, ma con effetto soltanto per l'avvenire,
determina la illegittimità dell'art. 20, primo comma, lett. c, del
d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, che ancora disciplina la pensione di
anzianità per il periodo 1 luglio 1968 - 1 luglio 1969, e ciò per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede che la pensione di anzianità sia equiparata a quella di
vecchiaia quando il titolare di essa compia l'età stabilita per il
pensionamento di vecchiaia.
Le altre questioni, proposte in riferimento agli artt. 36 e 38
della Costituzione, possono essere ritenute assorbite.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma
primo, lett. c, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui
non prevede che la pensione di anzianità sia equiparata a tutti gli
effetti alla pensione di vecchiaia, quando il titolare di essa compia
l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte