Sentenza n. 97/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/05/1982 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2108, comma
2, del codice civile (lavoro straordinario e notturno) promosso con
ordinanza emessa il 7 gennaio 1976 dal Pretore di Milano, nella causa
di lavoro vertente tra Palmieri Antonio e daltri e la Breda siderurgica
s.p.a., iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.
Visti gli atti di costituzione della Breda siderurgica s.p.a.e di
Palmieri Antonio ed altri e l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1982 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
uditi l'avv. Walter Prosperetti, per la Breda siderurgica s.p.a. e
l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso della causa di lavoro promossa ex art. 414 c.p.c.
contro la Breda siderurgica s.p.a. - ora "Nuova SIAS s.p.a." - da
Palmieri Antonio ed altri 28, tutti operai della predetta società, il
Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 7 gennaio 1976, e
regolarmente notificata, comunicata e pubblicata, sollevava d'ufficio,
in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 36, primo comma, Cost.,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2108, secondo
comma, del codice civile, "nella parte in cui esclude il diritto alla
maggiorazione retributiva per il lavoro notturno compreso in regolari
turni periodici".
L'adito Pretore, premesso in fatto che l'organizzazione produttiva
della convenuta è articolata in tre turni quotidiani cui gli attori
vengono volta a volta adibiti, osserva: in primo luogo, che
l'esclusione di cui all'impugnata norma, derivando dalla strutturazione
del lavoro, non già dall'intima natura della prestazione di esso da
parte dei lavoratori, opera un "ingiustificato trattamento retributivo"
fra questi, secondo che "prestino attività, o non, in regolari turni
periodici" (onde la violazione dell'art. 3, secondo comma, Cost.); in
secondo luogo, che "si denega, così facendo, quella equipollenza tra
retribuzione e gravosità del lavoro, che appare sicuramente tutelata"
dall'art. 36, primo comma, Cost.
2. - Innanzi alla Corte costituzionale, si sono costituiti, sia i
ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avv. Leopoldo Leon, sia la ex
Breda, rappresentata e difesa dall'avv. Walter Prosperetti, ed ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato dello Stato.
3. - Secondo la difesa dei ricorrenti, poiché questi non avevano
domandato una maggiorazione retributiva per il lavoro notturno da essi
prestato a turni avvicendati, in quanto già la percepivano in virtù
degli accordi raggiunti in sede di contrattazione collettiva,
evidentemente il Pretore ha considerato determinante, ai fini della
decisione, "la natura legale o contrattuale del comando istitutivo
della maggiorazione". E ciò, perché la Costituzione ha vincolato il
legislatore ad assicurare esso il rispetto dei principi costituzionali,
e conseguentemente non ha rimesso a soggetti diversi, a norme eteronome
di stabilire la disciplina egualizzante e rispettosa del principio
della retribuzione proporzionata alla gravosità del lavoro. La
questione è perciò rilevante ed è altresì fondata, non potendosi
ravvisare alcuna differenza strutturale tra il lavoro notturno
continuativo e quello a turni avvicendati.
La convenuta società ex Brema, a sua volta, eccepisce
preliminarmente l'irrilevanza della questione, osservando: è
incontroversa fra le parti l'obbligatorietà della corresponsione della
maggiorazione retributiva per il lavoro notturno distribuito in
regolari turni periodici, essendo prevista dall'art. 7 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del 4 maggio 1973; il solo punto
controverso è quello della computabilità, o meno, della suddetta
maggiorazione retributiva nel calcolo delle diverse indennità indicate
dai ricorrenti. Per risolvere tale punto, il giudice deve ricercare,
relativamente all'indennità di anzianità, se ricorra la continuità
della corresponsione dell'emolumento (art. 2121 c.c.) e, relativamente
agli altri istituti, quale fu la volontà delle parti in ordine alla
determinazione delle indennità contrattuali. Ne deriva l'ininfluenza
del problema della natura, contrattuale o legislativa, dell'obbligo
della maggiorazione e, quindi, l'irrilevanza della questione. Ma questa
è comunque infondata nel merito per molteplici motivi: il lavoro
notturno distribuito in regolari turni periodici è meno gravoso
rispetto a quello abituale, che altera definitivamente il normale ciclo
biologico, ed anche rispetto a quello saltuario; è perciò pienamente
giustificata la scelta del legislatore di rimettere all'autonomia
collettiva la possibilità di valutare la gravosità dei diversi tipi
di lavoro notturno; non è violato l'art. 3, secondo comma, Cost., in
quanto si tratta di discipline diverse regolanti situazioni
oggettivamente diverse; infine, non è violato neppure l'art. 36, primo
comma, Cost., dato che l'art. 39Cost. consente che sia lasciato
all'autonomia collettiva di stabilire quale sia la retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.
L'Avvocatura dello Stato ha chiesto che la questione venga
dichiarata infondata. In riferimento all'art. 3, secondo comma, Cost.,
in quanto il lavoro notturno compreso in regolari turni periodici
presenta tali caratteristiche differenziali rispetto a quello
costituente prolungamento dell'orario normale dal quale soltanto, e non
anche dal primo, deriverebbe quel disagio che postula una maggiore
retribuzione - da rendere pienamente ragionevole la scelta del
legislatore di prevede retrattamenti differenziati per situazioni
obiettivamente diverse; in riferimento all'art. 36, primo comma, Cost.,
poiché, venendo il lavoro notturno in considerazione non in relazione
alla qualità, intesa quale risultato dell'attività del prestatore
d'opera, bensì alle condizioni estrinseche nelle quali esso si svolge,
la maggior retribuzione imposta per quello più gravoso, siccome non
compreso in regolari turni periodici, appare pienamente in linea col
criterio di proporzionalità sancito dalla norma costituzionale
invocata.
La difesa della convenuta ha depositato memoria, con la quale si
ribadiscono le argomentazioni già svolte.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 1982, le difese delle parti
hanno ampiamente illustrato le rispettive ragioni. Considerato in diritto :
1. - La norma di cui all'art. 2108, secondo comma, del codice
civile, stabilendo che "il lavoro notturno non compreso in regolari
turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione
rispetto al lavoro diurno", darebbe luogo, ad avviso del Pretore, ad
una ingiustificata diversità del trattamento retributivo dei
lavoratori a seconda che il lavoro notturno da essi prestato sia o meno
distribuito in regolari turni periodici ed altererebbe, inoltre, nel
caso che il lavoro notturno venga svolto secondo turni avvicendati,
l'equipollenza fra retribuzione e gravosità del lavoro, con
conseguente violazione, non solo dell'art. 3, secondo comma, ma anche
dell'art. 36, primo comma, Cost..
2. - La questione è inammissibile per difetto di rilevanza.
Nel giudizio pendente innanzi al giudice a quo, poiché è
assolutamente pacifico che gli attori, in virtù degli accordi
raggiunti in sede di contrattazione collettiva (nella specie,
colc.c.n.l. del 4 maggio 1973 per i dipendenti delle aziende
metalmeccaniche a partecipazione statale), percepivano una
maggiorazione retributiva per il lavoro notturno svolto con
avvicendamento in turni, l'oggetto della domanda risulta allora
costituito dalla pretesa che quella maggiorazione fosse computata nel
calcolo del trattamento dovuto per malattia e infortunio e nelle
erogazioni relative a ferie, festività, permessi, tredicesima
mensilità, scatti di anzianità ed indennità di fine rapporto.
In tale contesto di fatto, il contrasto che il Pretore di Milano è
chiamato a dirimere non è in alcun modo collegato con la norma
impugnata (la quale non prevede la computabilità neppure per il lavoro
notturno continuativo), ma concerne la determinazione dei caratteri
dell'emolumento percepito dai lavoratori ricorrenti in relazione a
parametri di valutazione che né sono stabiliti dall'art. 2108, secondo
comma, del codice civile, né in alcun caso attengono alla natura
normativa o pattizia della fonte costitutiva dell'obbligo del datore di
lavoro di corrispondere la maggiorazione.
Pertanto, lo stabilire, ai fini della definizione del giudizio
pendente innanzi al Pretore di Milano, se l'emolumento in questione sia
o meno "di carattere continuativo" o debba annoverarsi tra gli elementi
che compongono la "retribuzione globale di fatto", ovvero se, per
"orario normale" di lavoro, cui fa talora riferimento il citato
c.c.n.l., debba intendersi il solo lavoro diurno o anche quello
notturno compreso in regolari turni periodici, è problema
squisitamente ermeneutico, sul quale nessuna incidenza avrebbe la
decisione della sollevata questione di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2108, secondo comma, del codice civile,
sollevata dal Pretore di Milano, con ordinanza in data 7 gennaio 1976,
in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 36, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE
ROSSANOANTONINO DE STEFANO -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIOLA PERGOLA - VRGILIO ANDRIOLI
- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte