Sentenza n. 974/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/10/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1d.P.R. 237/1964
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. b),
del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 ("Leva e reclutamento
obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aetonautica") e 8,
ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 ("Sulla cittadinanza
italiana"), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1987 dal T.A.R.
del Lazio sul ricorso proposto da Valeriano Giuseppe Gilberto contro
il Ministero della difesa, iscritta al n. 840 del registro ordinanza
1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento del diniego
di esonero dal servizio militare, il T.A.R. del Lazio, Sez. I, con
ordinanza del 7 luglio 1987, ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale degli articoli 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio
1964, n. 237, e 8, ultimo comma, della l. 13 giugno 1912, n. 555 che,
nel disporre che la perdita della cittadinanza non esime dall'obbligo
della prestazione del servizio militare, si porrebbero in contrasto
con gli artt. 3, 10, secondo comma, e 52 Cost.
Ad avvisto del giudice a quo le disposizioni denunciate, da un
canto, creerebbero una ingiustificata disparità di trattamento
rispetto ai soggetti in possesso di doppia o plurima cittadinanza
che, ai sensi della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio
1963, ratificata e resa esecutiva con l. 4 ottobre 1966, n. 876, sono
esentati dagli obblighi militari in Italia qualora li abbiano assolti
in altro dei Paesi firmatari della Convenzione; d'altro canto esse
porrebbero a carico di soggetti, non tenuti - in quanto non più
cittadini - alla "difesa della Patria", l'obbligo della prestazione
del servizio militare di carattere meramente strumentale rispetto al
dovere di cui al primo comma dell'art. 52 Cost., che ha invece come
destinatario (esclusivo) il cittadino in virtù del vincolo giuridico
di appartenenza di questi allo Stato, omettendo così di considerare
che proprio la perdita della cittadinanza dovrebbe costituire la
causa di estinzione di quel dovere costituzionale avente il suo
presupposto necessario nel predetto vincolo giuridico.
Infine, le norme impugnate, ponendo un obbligo generalizzato di
prestazione del servizio militare a carico di chi abbia acquistato
una cittadinanza straniera, con rinuncia a quella italiana, senza
prevedere la possibilità di estinzione di siffatto obbligo "ai sensi
di accordi internazionali", confliggerebbero altresì con l'art. 10,
secondo comma, Cost.
È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
rilevando che la questione risulta già decisa con sentenza di questa
Corte n. 253 (rectius: 53) del 1987 nel senso dell'infondatezza.
In particolare, il diverso trattamento si giustificherebbe in
ragione della diversità di situazioni (in merito all'assolvimento
degli obblighi militari) tra l'ipotesi di doppia o plurima
nazionalità (regolata dalla richiamata Convenzione di Strasburgo
nonché dall'art. 7 della l. n. 555 del 1912) e la diversa ipotesi
della perdita per rinuncia della nazionalità, causa l'intervenuto
acquisto di altra nazionalità (contemplata nell'art. 8, n. 2, della
l. n. 555 del 1912). Considerato in diritto
1. - Le questioni di legittimità costituzionale in esame sono
state sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel
corso di un giudizio promosso da un soggetto che, avendo acquistato
la cittadinanza straniera, rinunziando a quella italiana, e pur
avendo prestato servizio militare nel paese nel quale aveva
acquistato la nuova, si è vista respinta la domanda di esonero dal
servizio militare dal Ministro della Difesa italiano, in applicazione
degli artt. 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 e 8,
ultimo comma, della l. 13 giugno 1912, n. 555, i quali prevedono che
la perdita della cittadinanza italiana non esime dagli obblighi del
servizio militare.
Il giudice rimettente, nella motivazione dell'ordinanza di rinvio,
ritiene non manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale "per contrasto con i precetti di cui agli artt. 3, 10,
secondo comma, e 52 Cost.", per la parte in cui le norme denunciate
obbligano alla prestazione del servizio militare anche coloro che non
sono più cittadini italiani e danno luogo ad una ingiustificata
discriminazione rispetto ai soggetti in possesso di doppia
cittadinanza, che ne sono invece esentati ai sensi della Convenzione
di Strasburgo del 6 maggio 1963, ratificata dall'Italia con la legge
4 ottobre 1966 n. 876.
2. - È fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 3
Cost., che anche se non espressamente richiamato nel dispositivo
dell'ordinanza di rinvio è assunto nella motivazione di essa come
primo parametro di riferimento per affermare la non manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate
nel corso del giudizio a quo.
Ciò premesso, va rilevato che l'art. 5 della citata Convenzione
di Strasburgo, prevede che gli individui i quali possiedano la
nazionalità di due o più degli Stati contraenti siano tenuti ad
adempiere ai loro obblighi militari nei confronti di uno solo di
detti Stati.
Orbene, nel mentre appaiono facilmente intuibili le ragioni per le
quali una Convenzione internazionale, proprio per tale carattere, si
sia occupata esclusivamente del caso della doppia cittadinanza,
essendo peraltro questa l'ipotesi in cui è prevedibile che si
verifichi l'eventualità cui si è voluto ovviare, ciò che appare
irragionevole è che il nostro ordinamento, una volta accolto il
principio secondo cui non si è tenuti a prestare il servizio
militare in due diversi Stati, non abbia adeguato la propria
normativa a tale principio. Il criterio della parità di trattamento
avrebbe invece imposto l'assimilazione all'ipotesi della doppia
cittadinanza, disciplinata dalla Convenzione internazionale, della
situazione del soggetto che abbia acquistato la cittadinanza
straniera, perdendo addirittura quella italiana, onde, a maggior
ragione, nei suoi confronti - una volta che egli abbia prestato il
servizio militare nello Stato di acquisto della nuova cittadinanza -
deve essere assicurato nel nostro Paese il medesimo trattamento del
quale, in base alla Convenzione internazionale, gode colui che
conservi ancora la cittadinanza italiana.
A causa del permanere nella nostra legislazione delle norme
denunciate, accade invece che fra due soggetti, che versano nella
medesima situazione, per avere entrambi acquistato la cittadinanza di
un altro Stato e quivi già prestato il servizio militare, riceve un
trattamento ingiustificatamente deteriore colui che, avendo
addirittura perduto quella italiana, non conservi più alcun legame
di carattere giuridico con il Paese d'origine.
3. - Per effetto dell'accoglimento della questione di legittimità
costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost., restano assorbite le
questioni sollevate in riferimento agli artt. 10, secondo comma, e 52
Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, lett. b),
del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 ("Leva e reclutamento
obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica"), e 8,
ultimo comma, della l. 13 giugno 1912, n. 555 ("Sulla cittadinanza
italiana"), nella parte in cui non prevedono che siano esentati
dall'obbligo del servizio militare coloro che abbiano perduto la
cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro
Stato nel quale abbiano già prestato servizio militare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:974 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte