Sentenza n. 98/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1973 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 373 del
codice della navigazione, approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327,
promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1971 dal pretore di
Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra Annunziato Andrea e
il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, iscritta al n. 363
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1973 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di una controversia in tema di lavoro instaurata da tale
Andrea Annunziato contro il Ministero dei trasporti, il pretore di
Civitavecchia ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 377 del codice della navigazione nella parte
in cui stabilisce un termine di prescrizione biennale, anziché
quinquennale (art. 2948, n. 5, c.c.), per i diritti nascenti dal
contratto di arruolamento, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della
Costituzione.
Osserva il giudice a quo di non condividere la giustificazione
comunemente addotta a sostegno della più breve durata del termine
suddetto, che viene riferita all'esigenza di eliminare al più presto
la pendenza dei rapporti di credito e di debito, supposta come
dominante nel particolare settore dei traffici marittimi. Invero,
mentre il carattere speciale di tutto il diritto della navigazione non
può essere richiamato proprio per quei fatti che presuppongono la
cessazione della navigazione, i diritti nascenti dal precorso contratto
di arruolamento non sono connaturati, per quanto riguarda il
lavoratore, con i traffici esercitati dall'impresa di navigazione, ma
si collocano nella sfera individuale retributiva del lavoratore stesso,
alla stessa stregua dei diritti di tutti gli altri lavoratori,
rientranti sotto la disciplina dell'art. 2948, n. 5, del codice civile.
Nessuna parte si è costituita in questa sede. Considerato in diritto :
Secondo l'ordinanza del pretore di Civitavecchia l'art. 373 del
codice della navigazione contrasterebbe con il principio generale
d'uguaglianza e con gli artt. 4 e 35 della Costituzione in quanto
sottopone a prescrizione biennale, anziché quinquennale (art. 2948, n.
5), le indennità per la cessazione del rapporto d'arruolamento
marittimo.
La questione non è fondata. Rileva giustamente il pretore che il
contratto di arruolamento trova tutela nell'ordinamento italiano e che
tale tutela dovrebbe essere la stessa che viene accordata agli altri
rapporti di lavoro, salvo che esistano situazioni diverse tali da
giustificare termini di prescrizione più brevi di quelli previsti
dall'art. 2948, n. 5 del codice civile. Non è esatta, invece,
l'ulteriore affermazione che tale differenza di situazioni manchi del
tutto.
L'esigenza, di carattere pubblico e privato, che domina nella
materia dei traffici marittimi - dati i caratteri e le finalità
dell'impresa, con i rischi che vi sono connessi - è quella di esaurire
al più presto tutti i rapporti di debito e credito, nessuno escluso. A
questo fine il codice della navigazione prefigge termini di
prescrizione, estinzione, decadenza assai brevi, in talune ipotesi di
soli quindici giorni (art. 564). Si tratta di un sistema di norme
particolari rispetto a quelle comuni che regolano le obbligazioni, ma
logicamente coordinate e conformi alle leggi marittime degli altri
paesi, alle convenzioni internazionali, agli usi. Il carattere di
specialità di tali norme è sottolineato dal fatto che il legislatore
italiano in occasione della riforma dei codici, che condusse a riunire
in un solo corpus il codice civile e quello di commercio, riconobbe
l'essenziale convenienza di mantenere la separazione e l'autonomia del
codice della marina mercantile, giusta le unanimi indicazioni della
dottrina.
Per quanto riguarda in specie il contratto d'arruolamento, esistono
numerose peculiarità che lo distinguono e diversificano dai rapporti
ai quali è applicabile la prescrizione quinquennale dell'art. 2948,
nn. 4 e 5, del codice civile. Basti indicarne alcune:
l'arruolamento può essere fatto per un solo viaggio, anche
brevissimo, e ciò accade molto spesso, dato il vigente sistema dei
turni d'imbarco;
la retribuzione, anziché a giornata, settimana, quindicina, mese,
come avviene per i rapporti di lavoro cui si riferisce l'art. 2948
c.c., può essere stabilita in una somma fissa per la durata del
viaggio, o in forma di partecipazione al nolo e agli altri proventi del
viaggio;
la prescrizione decorre non dalla fine del rapporto contrattuale e
dalla correlativa cessazione d'opera da parte dell'arruolato, ma, dal
ritorno di lui nel porto di arruolamento, a cura e spese dell'armatore;
gli arruolati hanno diritto ad essere mantenuti a bordo, con la
paga contrattuale, anche dopo la cessazione o la risoluzione del
contratto fino a che non siano interamente soddisfatti delle somme loro
dovute in dipendenza del rapporto;
l'arruolamento deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto
dall'autorità marittima o, se all'estero, da quella consolare, ciò
che facilita la prova e rende più sicura e più rapida l'azione per il
conseguimento del dovuto.
Ben lungi dal costituire una violazione dell'art. 3 della
Costituzione, in rapporto ai principi sanciti negli artt. 4 e 35, il
più breve termine di prescrizione stabilito dall'art. 373 del codice
della navigazione è razionalmente giustificato dalla diversità delle
situazioni.
È appena il caso di richiamare la giurisprudenza di questa Corte
secondo cui l'art. 35, primo comma, della Costituzione - e l'art. 4,
primo comma - non vogliono determinare i modi e le forme della tutela
del lavoro, ma solo enunciarne il criterio ispiratore (sentenze nn. 22
del 1967 e 7 del 1966).
Si vuole, infine, ricordare che il termine stabilito dall'art. 373,
il più lungo previsto dall'intero codice della navigazione, era in
origine molto più breve: portato a un anno dal r.d. 6 febbraio 1936,
n. 337, fu esteso a due dal vigente codice.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 373 del codice della navigazione, sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe
indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte