Sentenza n. 98/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1976 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 339Codice di procedura penale
- art. 226-bislegge 98/1974
- art. 226-terlegge 98/1974
- art. 226-quaterlegge 98/1974
- art. 5legge 98/1974
- art. 339legge 98/1974
- art. 6legge 98/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 226
bis, ter e quater, del codice di procedura penale, introdotti dall'art.
5 della legge 8 aprile 1974, n. 98 (tutela della riservatezza e della
libertà e segretezza delle comunicazioni), e dell'art. 339 del codice
di procedura penale, nel testo risultante dall'art. 6 della predetta
legge, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 aprile 1974 dal pretore di Bologna su
denunzia di Giovannini Tamara, iscritta al n. 279 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 250 del 25 settembre 1974;
2) ordinanza emessa il 30 aprile 1974 dal pretore di Torino nel
procedimento penale a carico di Cottini Amedeo, iscritta al n. 296 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974;
3) ordinanza emessa il 1 agosto 1974 dal pretore di Campobasso nel
procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 402 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 309 del 27 novembre 1974;
4) ordinanza emessa il 18 giugno 1974 dal pretore di Ferrara nel
procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 456 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3 del 3 gennaio 1975;
5) ordinanza emessa il 19 ottobre 1974 dal pretore di Paternò nel
procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 542 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48 del 19 febbraio 1975;
6) ordinanze emesse il 20 gennaio 1975 dal pretore di Galatina e il
29 gennaio 1975 dal pretore di Trento in due procedimenti penali a
carico di ignoti, iscritte ai nn. 97 e 99 del registro ordinanze 1975 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 7
maggio 1975;
7) ordinanze emesse il 16 gennaio 1975 dal pretore di Milano e il 4
febbraio 1975 dal pretore di Lonigo in due procedimenti penali a carico
di ignoti, iscritte ai nn. 132 e 143 del registro ordinanze 1975 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 18
giugno 1975;
8) ordinanza emessa il 13 gennaio 1975 dal pretore di Foligno nel
procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 280 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 221 del 20 agosto 1975;
9) ordinanza emessa il 24 aprile 1975 dal pretore di Tivoli nel
procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 291 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 228 del 27 agosto 1975;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice
relatore Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di distinti procedimenti, per l'accertamento di
reati di loro competenza, undici pretori (e precisamente di Bologna,
Campobasso, Ferrara, Lonigo, Milano, Foligno, Paternò, Tivoli,
Galatina, Torino e Trento) hanno ritenuto rilevanti e non
manifestamente infondati, sotto i profili di cui si dirà, i dubbi di
legittimità costituzionale degli artt. 226 bis, 226 ter e 226 quater
del codice di procedura penale, introdotti dall'art. 5 della legge 8
aprile 1974, n. 98, e dall'art. 339 dello stesso codice, nel testo
sostituito dal successivo art. 6 della medesima legge, nelle parti in
cui, riservando al procuratore della Repubblica o al giudice istruttore
del luogo dove sono in corso le indagini, l'autorizzazione al
compimento delle operazioni di intercettazione telefonica, escludono
che questa possa essere data dal pretore.
2. - Le norme di raffronto poste a base delle ordinanze sono, prese
nel loro complesso, le seguenti: gli artt. 3, primo comma, 25, primo
comma, 101, seconda parte, 102, primo comma, 107, terzo e quarto comma,
108, secondo comma (evidentemente deve trattarsi del primo comma, che
è il solo, tra i due, a riferirsi alla giurisdizione ordinaria), 109 e
112 della Costituzione.
3. - Le violazioni delle norme di raffronto sono sostenute,
illustrate e ampliamente motivate nelle ordinanze dei giudici a quibus.
Per quanto riguarda l'art. 3, si deduce l'irragionevolezza della
limitazione dei poteri del pretore (pret. di Bologna) e
l'ingiustificata discriminazione nella previsione dell'intervento, in
un atto istruttorio, di un organo diverso da quello che dovrebbe
istituzionalmente attendervi, con la conseguente sottrazione
dell'autorizzazione al pretore, non solo nei casi di urgenza per i
reati di competenza di altro giudice, ma anche per quelli di sua
competenza (pret. Galatina).
L'inosservanza dell'art. 25 Cost. viene prospettata sul riflesso
che - sebbene questa Corte abbia riconosciuto operante il principio
della precostituzione del giudice anche nella fase istruttoria del
processo (pret. di Ferrara), e, ritenendo illegittima la remissione, da
parte del procuratore della Repubblica, del procedimento pretorile al
tribunale, abbia, in sostanza, escluso la possibilità di una
competenza alternativa del procuratore della Repubblica e del pretore
(pret. di Campobasso) - la denunziata disciplina avrebbe devoluto ad
altro magistrato non competente per materia l'ammissione di uno
specifico mezzo di prova (pret. di Galatina, di Trento, di Milano e di
Lonigo), pur quando la situazione di fatto non consenta di raggiungere
in altro modo la prova del reato di competenza pretorile (pret. di
Bologna e di Foligno).
Sulla violazione dei precetti costituzionali relativi alla
soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101), con riserva di
legge assoluta (art. 102, primo comma), alla loro indipendenza (art.
108, secondo comma) e distinzione per diversità di funzioni (art. 107,
terzo comma), alla disponibilità diretta della polizia giudiziaria da
parte dell'autorità giudiziaria (art. 109), alle garanzie del pubblico
ministero (art. 107, quarto comma) ed al suo obbligo di esercitare
l'azione penale (art. 112), si assume che il legislatore - anziché
avvalersi del suo legittimo potere di modificare in via generale
l'ordine delle competenze, per la cognizione dei vari reati, tuttavia
conservando ad ogni magistrato le correlative potestà istruttorie,
coercitive e di documentazione (pret. di Torino) - avrebbe previsto
l'intervento, nel procedimento, di un organo diverso da quello cui
spetta la decisione sul reato (pret. di Milano) e conferito anche al
giudice istruttore poteri in sede di atti preliminari all'istruzione,
che sarebbero, invece, propri del pubblico ministero nell'esercizio
dell'azione penale (pret. di Galatina).
Per quanto più specificamente riguarda l'art. 112 Cost., si
osserva che la richiesta di autorizzazione del pretore al procuratore
della Repubblica non potrebbe essere configurata come un atto di
giurisdizione delegata, essendo quest'ultima caratterizzata
dall'obbligatorietà ed insidacabilità da parte del soggetto
delegatario (pret. di Torino); che, per contro, il rifiuto di
autorizzazione paralizza l'esercizio dell'azione penale (pret. di
Bologna); e, infine, che l'autorizzazione non dovrebbe essere di
competenza di magistrati estranei al processo, sia per il carattere di
massima urgenza che essa ha, sia perché potrebbe essere rifiutata, sia
perché, quand'anche concessa, concreterebbe un'ingerenza non
consentita dalla Costituzione (pret. di Tivoli).
4. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto, per tutti i giudizi, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha chiesto che le questioni siano dichiarate
non fondate, osservando, per altro, preliminarmente che quella
sollevata dal pretore di Bologna sarebbe irrilevante, dato che non
risulta "che un procuratore della Repubblica abbia rifiutato
l'autorizzazione richiesta"
Afferma che la nuova disciplina avrebbe concentrato nell'ufficio
del procuratore della Repubblica il potere di autorizzare le
intercettazioni allo scopo di soddisfare l'esigenza di garantire contro
abusive limitazioni l'esercizio della libera comunicazione telefonica,
e non per restringere i poteri di indagine del pretore per i reati di
sua competenza.
Contesta ogni violazione delle norme costituzionali invocate. Considerato in diritto :
1. - Le undici ordinanze indicate in epigrafe sollevano questioni
identiche o, comunque, strettamente connesse. Pertanto, i relativi
giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - La Corte è chiamata a decidere se gli artt. 226 bis, 226 ter,
226 quater, inseriti nel codice di procedura penale dall'art. 5 della
legge 8 aprile 1974, n. 98 ("Tutela della riservatezza e della libertà
e segretezza delle comunicazioni"), nelle parti in cui escludono che il
pretore, per taluni reati di sua competenza, possa autorizzare la
polizia giudiziaria ad eseguire intercettazioni telefoniche, e,
analogamente, l'art. 339 dello stesso codice, nel testo modificato
dall'art. 6 di detta legge, violino:
a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per l'intrinseca
irragionevolezza della operata limitazione, oltreché per
l'ingiustificata discriminazione nei confronti di una intera categoria
di magistrati;
b) l'art. 25, primo comma, Cost., per essere stata attribuita
l'autorizzazione a disporre le intercettazioni a magistrato non
competente per materia a conoscere del reato;
c) gli artt. 101, 102, primo comma, 107, terzo e quarto comma, 108,
primo comma, 109 e 112 Cost., per l'interferenza di un organo diverso
da quello cui funzionalmente spettano l'azione penale (il cui esercizio
verrebbe paralizzato dal rifiuto dell'autorizzazione) e la successiva
pronunzia decisoria.
3. - È opportuno seguire un ordine logico (e, in parte, di
correlazione e di conseguenzialità), anziché di progressione numerica
nell'esame delle norme di raffronto invocate.
4. - Non sussiste la violazione del principio del giudice naturale
(art. 25, primo comma, Cost.) - che va inteso solo come giudice
precostituito per legge - posto che la competenza ad autorizzare le
intercettazioni telefoniche nella fase preistruttoria, rispetto a
fattispecie astratte realizzabili in futuro (sentenza n. 120 del 1975),
è legislativamente attribuita al procuratore della Repubblica del
circondario nel quale debbono svolgersi le indagini.
Ha esattamente osservato l'Avvocatura generale dello Stato che il
richiesto concorso, previsto e voluto dalla legge, di altro magistrato
per il compimento di determinate indagini non può dirsi di per sé in
contrasto con l'indicato principio.
D'altronde, l'art. 25 Cost. attiene alla precostituzione del
giudice e non di ogni magistrato (sentenza n. 148 del 1963).
5. - La distribuzione di competenza implica, nel suo concetto, una
distinzione e, per ciò stesso, non può essere ritenuta lesiva del
principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.). Ed anche un
penetrante sindacato di ragionevolezza - consentito entro rigorosi
limiti a questa Corte - porterebbe al medesimo risultato, perché la
concentrazione nel procuratore della Repubblica del potere di
autorizzare le intercettazioni telefoniche è stata scelta e prescritta
dal legislatore - a seguito di avvenimenti e di episodi che avevano
interessato e turbato l'opinione pubblica - proprio a un dichiarato
scopo garantistico, che è quello di rendere più facilmente
controllabile e più omogenea - in un campo così delicato che investe
diritti di libertà costituzionalmente tutelati (artt. 15, primo comma;
21, primo comma) - l'iniziativa dell'indagine a fini di giustizia e,
insieme, quello di evitare possibili amplificazioni del suo esercizio.
6. - Neppure è violato l'art. 112 Cost., secondo il quale "il
pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale" (ed è
pacifico che l'obbligo si estenda al pretore, il quale svolge, nei
procedimenti di sua competenza, funzioni di pubblico ministero: artt.
31, 389, ultimo comma, 398, primo e secondo comma, cod. proc. pen.;
sentenza n. 61 del 1967), dappoiché il relativo dovere permane pur se
al pretore è inibito di avvalersi di uno specifico mezzo di indagine
quando questo è affidato al procuratore della Repubblica.
7. - Non è vulnerato l'art. 108, primo comma, Cost. (le ordinanze
dei pretori di Paternò e di Tivoli citano erroneamente il secondo
comma, che si riferisce alle giurisdizioni speciali e agli estranei che
partecipano all'amministrazione della giustizia), per il quale "le
norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge", perché con tale precetto non si rimette la
disciplina della magistratura alla sola legge sull'ordinamento
giudiziario (alla quale fa, invece, richiamo l'art. 107, ultimo comma,
Cost.), bensì ad una legge dello Stato: si tratta, insomma, di una
riserva di legge, non di un rinvio ad una legge determinata.
8. - Né può dirsi violato l'art. 109 Cost., che pone la polizia
giudiziaria alle dirette dipendenze dell'autorità giudiziaria: la
normativa denunziata non sottrae alla dipendenza del pretore la polizia
giudiziaria, ma si limita ad attribuire al procuratore della Repubblica
dei poteri di istruttoria preliminare, rispetto ad atti tassativamente
indicati, che, se comportano l'impiego della polizia giudiziaria, solo
perché sono al pretore inibiti impediscono che egli di questa si
avvalga: al pretore non è sottratta la dipendenza della polizia
giudiziaria, ma sono preclusi certi atti che la polizia giudiziaria
compie.
9. - E neppure vi è contrasto con l'art. 102, primo comma, Cost.,
diretto a riservare ai magistrati ordinari la funzione giurisdizionale,
demandandone l'apposita disciplina all'ordinamento giudiziario: invero,
l'art. 226 ter non toglie tale funzione ai magistrati ordinari.
10. - Non è richiamato a proposito, quale parametro di
costituzionalità, l'art. 107, terzo e quarto comma, Cost., per cui i
magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni
(terzo comma), in quanto l'affidamento di determinate attribuzioni
preistruttorie al procuratore della Repubblica, in aggiunta a quelle
che già gli competono, non viola il principio della distinzione per
funzioni; e le garanzie del pubblico ministero (quarto comma) non
vengono lese dalle funzioni aggiuntive che la disciplina impugnata gli
riserva nella fase di cui trattasi.
11. - Gran parte degli argomenti addotti valgono pure a dimostrare
che la normativa denunziata non confligge con l'art. 101, seconda
parte, Cost. per il quale "i giudici sono soggetti soltanto alla
legge": da un lato, non si tratta di attribuzioni affidate a un
magistrato in funzione di giudice e, dall'altro, non viene instaurato
alcun rapporto di gerarchia tra pretore e procuratore della Repubblica,
ma sono regolati, con legge, i rapporti tra i due organi (sentenza n.
95 del 1975 e ordinanza n. 244 del 1975).
12. - Non è fondata, infine, la censura della norma contenuta
nell'art. 6 della legge n. 98 del 1974, che ha modificato il testo
originario dell'art. 339 cod. proc. pen. (pretore di Torino).
L'interpretazione su cui si fonda la doglianza - dalla quale
deriverebbe l'esclusione del pretore, oltreché dall'autorizzazione
alla polizia giudiziaria, anche dal compimento diretto di atti
istruttori di intercettazione - non può essere condivisa, ove si
considerino la formulazione della norma nel suo testo attuale e la
immutata collocazione, nel codice di procedura penale, dell'art. 339
("Dell'istruzione formale"), applicabile pure all'istruzione sommaria
(art. 392, primo comma, cod. proc. pen.) e, nella specie,
all'istruzione pretorile (art. 398, primo comma, cod. proc. pen.).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 226 bis, 226 ter e 226 quater, inseriti nel codice di
procedura penale dall'art. 5 della legge 8 aprile 1974, n. 98 (Tutela
della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni),
e, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 339 dello stesso codice
nel testo modificato dall'art. 6 di detta legge, sollevate con le
ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25,
primo comma, 101, 102, 107, terzo e quarto comma, 108, secondo comma,
109 e 112 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte