Sentenza n. 98/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/06/1977 · relatore Michele Rossano
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 169, comma
secondo, 173 e 268, comma primo, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1975 dal tribunale di
Torino, nel procedimento per incidente di esecuzione promosso da
Francesco Vivo, iscritta al n. 613 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25
febbraio 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1977 il Giudice
relatore Michele Rossano;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Presidente del consiglio di amministrazione dell'ospedale civile
"San Lorenzo" di Carmagnola denunziò, il 31 ottobre 1966, ai
carabinieri della stazione di Carmagnola (Torino) che, tramite il
segretario dello stesso ente, rag. Luigi Stabile, era venuto a
conoscenza dell'ammanco della somma di lire 10.448.397, indebitamente
prelevata, in più riprese, dal dott. Francesco Vivo, dipendente con la
qualifica di ragioniere, con la connivenza dell'economo Ruggero
Bruschetta, il quale non aveva segnalato il fatto, nonostante ne fosse
venuto a conoscenza.
Lo stesso Presidente consegnò ai carabinieri una lettera in data
28 ottobre 1966, con la quale il dott. Vivo aveva confessato di avere
prelevato la complessiva somma di L.10.358.100 e di essere l'unico
responsabile della sottrazione, dichiarando che sperava di restituire
tale somma al più presto e che, qualora fosse stato ricercato,
difficilmente lo avrebbero trovato e avrebbero corso il rischio "di non
recuperare niente".
Vivo Francesco fu interrogato, il 30 dicembre 1966, dalla polizia
giudiziaria di Torino, nell'Ufficio del commissario di p.s. "Castello";
dichiarò che abitava in Ivrea, via Quartiere Bellavista, n. 72; e
momentaneamente in Torino, via Della Rocca n. 27, presso Cataldo;
confesso di essersi impossessato complessivamente della somma di lire
10.500.000 circa, prelevata in più riprese, prima per le sue precarie
condizioni economiche familiari e, poi, per giocare nei Casinò di San
Remo e Saint Vinceni precisò che non era in grado di restituire
all'ospedale la suddetta somma.
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino
trasmise gli atti al giudice istruttore dello stesso tribunale con la
richiesta di contestare a Vivo Francesco ed a Bruschetta Ruggero, con
mandato di comparizione, il reato di peculato aggravato continuato
(artt. 110, 81 cpv. e 314 cod. pen.) "per essersi, in qualità di
dipendenti dell'Ente di diritto pubblico ospedale "San Lorenzo" di
Carmagnola (e precisamente il primo in qualità di ragioniere con
funzioni di "revisore" ed il secondo come "economo responsabile" dei
movimenti di cassa), in concorso tra loro ed in esecuzione di un
medesimo disegno criminoso, appropriati, in un periodo di tempo
compreso tra il giugno e l'ottobre dell'anno 1966, di complessive lire
10.448.397, appartenenti al predetto ospedale, custodite nella
cassaforte, di cui entrambi detenevano la copia delle relative chiavi".
Il giudice istruttore, con atto 11 novembre 1970, invitò il Vivo,
ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., a nominare un difensore ed a
dare comunicazione di tale nomina con l'avvertimento che, in difetto
ditale dichiarazione nel termine di 3 giorni dalla notifica, era
nominato d'ufficio per ogni effetto l'avv. Altara. La notifica ditale
invito non fu effettuata perché, come risulta dalla relata 13 novembre
1970 dell'ufficiale giudiziario, Vivo Francesco era "sconosciuto"
all'indirizzo di Ivrea, Quartiere Bellavista n. 72, e "non iscritto
all'anagrafe".
Il giudice istruttore, con nota 11 dicembre 1970, chiese al
commissariato di p.s. di Ivrea ed ai carabinieri di Molfetta di
accertare l'attuale domicilio del Vivo, non reperito all'ultimo
domicilio di via Bellavista 72 o 78 di Ivrea.
Il commissariato di p.s. di Ivrea, con rapporto 24 dicembre 1970,
comunicò all'Ufficio di istruzione del tribunale di Torino che Vivo
Francesco non era stato mai iscritto all'anagrafe di Ivrea; che la
moglie del Vivo aveva dichiarato di non averlo più visto dal 1966; che
ulteriori accertamenti, eseguiti per individuare l'attuale recapito del
Vivo, avevano dato esito negativo.
I carabinieri della stazione di Molfetta, con rapporto 17 dicembre
1970, riferirono all'Ufficio di istruzione del tribunale di Torino che
dagli atti dell'anagrafe risultava che Vivo Francesco era nato in
Molfetta il 9 aprile 1921, perché il padre era allora residente in
Molfetta quale ferroviere; che non erano note la data e la località
del trasferimento ed in Molfetta non vi erano né parenti, né
conoscenti.
I carabinieri della compagnia di Ivrea confermarono, con rapporto 4
dicembre 1970, che Vivo Francesco era iscritto all'anagrafe del comune
di Bollengo (Torino), ma di fatto non aveva mai abitato in quel comune;
e che la di lui moglie, residente in Ivrea, Quartiere Bellavista n.
78, non aveva saputo fornire dichiarazioni utili al fine del rintraccio
del medesimo.
L'Ufficio anagrafe del comune di Torino certifico, il 13 aprile
1971, che Vivo Francesco non era iscritto a quella anagrafe.
Gli avvisi di procedimento (ai sensi dell'art. 304 cod. proc. pen.
sostituito dall'art. 8 legge 5 dicembre 1969, n. 932), in data 11
novembre 1970 e 17 marzo 1971, 17 aprile 1971 non furono notificati al
Vivo, nel domicilio di via della Rocca n. 27 presso De Cataldo, perché
il medesimo non fu rinvenuto in tale domicilio, né era conosciuto
dagli inquilini.
Negli stessi avvisi il giudice istruttore nominò difensore
d'ufficio del Vivo l'avv. Altara.
Con provvedimento 16 giugno 1971 il giudice istruttore, ritenuto
che erano "risultate vane le ricerche dell'imputato Vivo Francesco" e
che non apparivano utili ulteriori indagini, dichiarò
"l'irreperibilità" del Vivo e dispose che il mandato di comparizione
venisse notificato mediante deposito in cancelleria, con avviso al
difensore d'ufficio avv. Altara.
Il mandato di comparizione venne, quindi, notificato mediante
deposito nella cancelleria ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. Il
p.m. in data 23 febbraio 1972 chiese al giudice istruttore di
contestare al Vivo il reato di peculato continuato aggravato con
mandato di cattura "consigliato dalla gravità del fatto e dalla
irreperibilità del prevenuto e sussistendo sufficienti indizi, desunti
tra l'altro da confessione resa dal Vivo alla polizia il 30 dicembre
1966".
Chiese, inoltre, di contestare al Vivo il reato di emissione di
assegni a vuoto con mandato di comparizione.
Il mandato di cattura, emesso il 28 febbraio 1972 dal giudice
istruttore, non fu eseguito perché, come risulta dal verbale 13 marzo
1972 di vane ricerche dei carabinieri del nucleo investigativo della
legione di Torino, il Vivo venne ricercato presso la sua abitazione,
Quartiere Bellavista, n. 72, Ivrea, ed altri luoghi, ma con esito
negativo in quanto si era reso irreperibile. Nello stesso verbale i
carabinieri assicurarono che le ricerche del Vivo sarebbero state
effettuate con particolare impegno e che sarebbe stata data
comunicazione di ogni utile notizia.
Il giudice istruttore, con atto 22 marzo 1972, dichiarò "la
latitanza" del Vivo ed ordinò il deposito del mandato di cattura per 3
giorni con avviso all'avv. Altara, difensore d'ufficio.
Con sentenza 18 aprile 1972 il giudice istruttore, su conformi
richieste del p.m., ordinò il rinvio di Vivo Francesco a giudizio
davanti al tribunale di Torino per rispondere del reato di peculato
aggravato, "fermo restando il mandato di cattura", e dichiarò non
doversi procedere nei confronti di Bruschetta Ruggero in ordine allo
stesso reato di peculato aggravato continuato per non aver commesso il
fatto e in ordine al reato di omissione di atti di ufficio
contestatogli per non aver segnalato gli ammanchi di cassa. Dichiarò,
inoltre, non doversi procedere nei confronti del Vivo in ordine al
reato di emissione di assegni a vuoto per essere tale reato estinto per
amnistia.
L'avviso di deposito della sentenza di rinvio a giudizio fu
notificato, il 19 aprile 1972, al Vivo mediante deposito in
cancelleria, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., e all'avv. Altara
a mani della segretaria.
Il decreto di citazione a giudizio fu notificato al Vivo ai sensi
dell'art. 170 cod. proc. pen., mediante deposito in cancelleria, e al
suo difensore d'ufficio a mani della segretaria.
Con sentenza 16 aprile 1973 il tribunale di Torino dichiarò Vivo
Francesco - ("latitante non comparso, contumace") - colpevole del reato
ascrittogli e lo condannò alla pena di tre anni e sei mesi di
reclusione e lire 300.000 di multa, dichiarandolo interdetto in
perpetuo dai pubblici uffici.
Su richiesta 1 ottobre 1974 della cancelleria del tribunale di
Torino - "ufficio appelli" -, i carabinieri della stazione di
Ivrea-Banchette riferirono, con rapporto 18 novembre 1974, che Vivo
Francesco si era trasferito a Milano, via Attilio Momigliano n. 2.
La sentenza di condanna fu notificata al Vivo il 3 luglio 1975
mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 170 cod. proc.
pen., e al difensore di ufficio a mani della segretaria.
La sentenza non fu impugnata.
L'ordine di carcerazione, emesso il 28 luglio 1975, fu eseguito il
12 agosto successivo.
Vivo Francesco, detenuto nelle carceri giudiziarie di Torino,
propose il 14 agosto 1975 incidente di esecuzione avverso l'ordine di
carcerazione e appello tardivo contro la sentenza, affermando che alla
data del 16 aprile 1973 (data della sentenza di condanna) il suo
domicilio "era, come è tuttora, eletto in Milano via A. Momigliano n.
2, ed era tale dall'1 gennaio 1971".
Vivo Francesco, comparso il 28 ottobre 1975 davanti al tribunale di
Torino, riunito in camera di consiglio per decidere sull'incidente di
esecuzione, esibì patente di guida e carta di identità rilasciate
rispettivamente il 10 gennaio 1973 ed il 9 maggio 1973, e recanti
l'indicazione della sua residenza in Milano, via Moinigliano n. 2.
Il p.m. chiese che l'appello venisse dichiarato inammissibile
perché proposto fuori termine, osservando che la notifica
dell'estratto della sentenza era stata effettuata a norma dell'art. 170
cod. proc. pen. perché l'imputato era latitante.
Il tribunale di Torino, con ordinanza 31 ottobre 1975, sollevò,
di ufficio, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 173,
169, comma secondo, e 268, comma primo, cod. proc.pen. in riferimento
agli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Torino ha sollevato, di ufficio, le questioni
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma
secondo, della Costituzione:
1) "dell'art. 173 cod. proc. pen. nella parte in cui, per
l'imputato latitante, rinvia solamente al primo capoverso dell'art. 170
cod. proc. pen. e non all'intera disciplina dell'articolo 170";
2) "dell'art. 169, comma secondo, cod. proc. pen. nella parte in
cui vieta che, per l'imputato latitante, la notificazione possa
avvenire nel luogo ove l'imputato ha temporanea dimora o recapito,
mediante consegna a persona che conviva anche temporaneamente con lui";
3) "dell'art. 173 cod. proc. pen. nella parte in cui - secondo
l'interpretazione vigente - vieta il ricorso a forme di notificazione
diverse dal deposito nella cancelleria o segreteria, anche quando si
conosca il luogo dell'abitazione del latitante o quando esista una
elezione di domicilio";
4) "dell'art. 268, comma primo, cod. proc. pen. nella parte in cui
consente una presunzione di volontaria sottrazione, da parte
dell'imputato, ad un provvedimento di cattura emesso a suo carico,
anche quando non risulti che l'imputato abbia effettiva conoscenza del
provvedimento, ovvero quando non risulti che l'imputato abbia
conoscenza che a suo carico pende procedimento per un reato che
comporta l'emissione obbligatoria di un ordine o di un mandato di
cattura".
2. - Tale disciplina, secondo il tribunale di Torino - che ha
invocato le sentenze di questa Corte n. 57 del 1965 e n. 54 del 1971 -
sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
L'art. 3 sarebbe violato perché sussisterebbe una disparità di
trattamento, non giustificata, tra il latitante e l'irreperibile. La
disciplina sopra richiamata comporterebbe anche una "drastica
limitazione del diritto di difesa".
La distinzione tra imputato irreperibile - che si sottrae al
generico obbligo di rendere nota la sua residenza o dimora - e imputato
latitante - che si sottrae ad un provvedimento coercitivo
dell'autorità giudiziaria - non sussisterebbe neppure di fatto, in
determinati casi, ben potendo il latitante ignorare l'esistenza del
provvedimento di cattura a suo carico. La posizione del latitante
dovrebbe essere equiparata a quella dell'irreperibile quando non
risulti che l'imputato (latitante) abbia avuto effettiva conoscenza del
provvedimento di cattura oppure abbia avuto conoscenza - a mezzo di
qualsiasi atto processuale notificatogli in forma diversa da quella
prevista dall'art. 173 cod. proc. pen. - della pendenza di un
procedimento per reato che comporti l'emissione obbligatoria di
provvedimento di cattura.
Sarebbe legittima la presunzione di volontaria sottrazione solo
quando l'imputato abbia conoscenza - attraverso un qualsiasi atto
notificatogli in forma diversa da quella prevista dall'art. 173 cod.
proc. pen. - che a suo Carico pende un procedimento per un reato che
comporta l'emissione obbligatoria di un ordine o di un mandato di
cattura. Solo in questi casi sarebbe consentita l'adozione della forma
di notifica prevista dall'art. 173 cod. proc. pen.
La Corte di cassazione, invece, avrebbe individuato una presunzione
di volontarietà affermando che "perché sussista l'estremo della
volontarietà, necessario a caratterizzare lo stato di latitanza ai
sensi dell'art. 268 cod. proc. pen., non occorre che il soggetto
colpito d'al provvedimento coercitivo della autorità giudiziaria sia a
conoscenza dell'avvenuta emissione del provvedimento stesso o delle
ricerche in corso, ma basta che si metta in condizioni di
irreperibilità pur sapendo che è stato emesso o può essere emesso
quel provvedimento coercitivo che effettivamente è stato emesso".
3. - Le questioni non sono fondate.
L'art. 268, comma primo, cod. proc. pen. non Stabilisce alcuna
presunzione legale, come lo stesso tribunale pone in risalto, ma con la
formula "è latitante chi volontariamente si sottrae all'esecuzione di
un mandato di cattura ovvero di un ordine di cattura, di arresto o di
carcerazione" demanda all'autorità giudiziaria competente
l'accertamento in concreto dei presupposti di fatto rilevanti, in
applicazione del principio di diritto che dalla formula legislativa è
ricavabile nell'osservanza delle norme di ermeneutica. E le "massime",
alle quali l'ordinanza si riferisce, non integrano una "presunzione di
volontaria conoscenza", ma sono enucleate da motivazioni concernenti
fattispecie concrete, nelle quali, ricorrendo i presupposti di fatto
rilevanti, è accertata la volontaria sottrazione al provvedimento
coercitivo, obbligatorio o facoltativo.
Le massime costituiscono soltanto principi di diritto in tema di
interpretazione della volontà da valere nei singoli processi, né
escludono che il giudice possa accertare in fatto la volontarietà
della latitanza. Né limiti all'accertamento dei presupposti di fatto
rilevanti pone la legge nemmeno nei casi di incidenti di esecuzione in
quanto, ai sensi dell'art. 630, ultimo comma, cod. proc. pen., il
giudice, prima di deliberare sull'incidente, può chiedere
all'autorità competente tutti i documenti e le informazioni di cui
abbia bisogno, nell'osservanza, quando occorre, delle disposizioni
concernenti la istruzione formale.
4. - Non sono appropriati i riferimenti del tribunale di Torino
alle sentenze di questa Corte n. 57 del 1965 e n. 54 del 1971. Invero,
con la sentenza n. 57 del 1965 è stato precisato che la posizione del
latitante o dell'evaso e ben distinta da quella del "renitente", dato
che "mentre per il latitante o l'evaso la notifica ai sensi dell'art.
170 cod. proc. pen. non comporta la limitazione di alcun diritto, in
quanto essi si sono resi irreperibili ed hanno quindi posto la
giustizia in condizioni di dovere - in mancanza di altra possibilità -
ricorrere a questa forma di notificazione, io stesso non può dirsi per
l'imputato renitente".
La notifica al latitante ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. è
l'unica forma di notifica che possa consentire l'ulteriore svolgersi
del giudizio a salvaguardia dell'interesse, di preminente valore
pubblico, connesso all'esercizio della giurisdizione penale (sent. n.
117 del 1970). Il precetto enunciato nell'art. 24, comma secondo, della
Costituzione non esclude che con l'interesse all'accertamento
dell'illecito ed alla restaurazione dell'ordine giuridico sia
armonizzata la esplicazione del diritto di difesa come disciplinato
dalla legge (sent. n. 54 del 1971).
Con altra sentenza citata dal tribunale di Torino, n. 54 del 1971,
che concerne le notificazioni all'imputato irreperibile, è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.P.R. 8 agosto
1955, n. 666 (concernente disposizioni transitorie, di coordinamento e
di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517) nella parte in cui
prescrive che il decreto di irreperibilità, emesso nel giudizio di
primo grado, cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli
atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la
pronuncia del giudice di primo grado.
Con la stessa sentenza, peraltro, sono state dichiarate non fondate
questioni anch'esse sollevate in riferimento all'art. 24, comma
secondo, della Costituzione, e concernenti la legittimità
costituzionale dell'art. 170 cod. proc. pen., denunciato sotto i
profili che la disciplina, da esso dettata in tema di notificazioni
all'imputato irreperibile, è diretta a costituire una fictio juris o
una presunzione legale e non ad assicurare l'effettiva conoscenza degli
atti da parte dell'imputato; che la stessa disciplina prevede nuove
ricerche "particolarmente nel luogo di nascita o in quello dell'ultima
dimora dell'imputato" e non obbligatoriamente in entrambi i luoghi; e
non impone l'obbligo di disporre nuove ricerche nel corso di ciascuna
fase del processo.
5. - La disciplina delle notificazioni all'imputato latitante non
è, quindi, in contrasto con l'art. 24, comma secondo, della
Costituzione. Né sussiste la violazione dell'art. 3, comma primo,
della Costituzione, che si ha, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, quando la disparità di trattamento obiettivamente risulti per
situazioni simili e con riferimento all'interpretazione di norme di
legge astrattamente considerate. Diversa è, invece, la situazione del
latitante - e cioè dell'imputato che si sottrae volontariamente, nel
senso sopra specificato, all'esecuzione del provvedimento restrittivo
della libertà personale, emesso nell'interesse di giustizia sulla base
di motivi specificamente indicati - da quella dell'irreperibile, cioè
dell'imputato al quale non è possibile effettuare la notifica nei modi
ordinari stabiliti dall'art. 169 cod. proc. pen.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 169, comma secondo, 173 e 268, comma primo, codice
procedura penale, sollevate dal tribunale di Torino, con ordinanza 31
ottobre 1975, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte