Sentenza n. 99/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/06/1980 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), promosso con ordinanza
emessa il 26 maggio 1975 dal pretore di Milano, nel procedimento civile
vertente tra Marino Agostino e la S.p.a. Alfa Romeo, iscritta al n. 487
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
udito l'avvocato generale dello Stato, Renato Carafa, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Pronunziando su un'istanza incidentale di provvedimento
d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., il pretore di Milano ordinava
alla convenuta Società Alfa Romeo la reintegrazione nel posto di
lavoro del ricorrente Agostino Marino e contestualmente sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 20
maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), per contrasto con gli
artt. 2, 3, 13 e 41, secondo comma, della Costituzione.
Risulta dall'ordinanza che il ricorrente è stato sorpreso mentre
tentava di portar fuori dello stabilimento alcuni beni della Società
Alfa Romeo, e che il pretore accorda il provvedimento d'urgenza
fondando il fumus boni iuris sull'illegittimità costituzionale
dell'art. 6 dello Statuto dei lavoratori, il quale consentirebbe
l'ispezione coattiva dei lavoratori da parte del datore di lavoro.
Infatti, osserva il pretore, una volta annullata la norma sospetta
d'illegittimità, l'acquisizione probatoria a carico del Marino sarebbe
nulla, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato.
Nel merito della questione di legittimità costituzionale il
pretore rileva che la norma denunziata, consentendo al datore di lavoro
ispezioni coattive e perquisizioni, sia pure entro certi limiti e a
determinate condizioni, collide con l'art. 13 della Costituzione, il
quale consente restrizioni della libertà personale esclusivamente ad
opera di specifici organi dello Stato. Né sarebbe ipotizzabile il
ricorso all'istituto del consenso dell'avente diritto, se è vero che
la norma non lo prende in esame, come non prende nemmeno in esame il
consenso collettivamente prestato dalle rappresentanze dei lavoratori,
quando afferma che questo può essere sostituito da un provvedimento di
polizia amministrativa.
Il contrasto con gli altri articoli della Costituzione deriverebbe
dalla concezione ideologica sottesa alla norma che si riallaccia a
quella dell'"originarietà normativa dell'ordinamento aziendale,
all'interno del quale il " maitre " si pone come titolare di un potere
assoluto nei confronti dei lavoratori sudditi". Di qui il contrasto con
i diritti inviolabili dell'uomo sub specie dell'habeas corpus (art. 2
Cost.), con la pari dignità sociale di tutti i cittadini (art. 3
Cost.), con il "ribaltamento dell'ottica tradizionale" operato
dall'art. 41 Cost. che sancisce la prevalenza della sicurezza, della
libertà e della dignità umana sul diritto di proprietà.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, e si è costituita. ma fuori termine, la S.p.a. Alfa
Romeo, rappresentata e difesa dagli Avvocati Michele Giorgianni e
Salvatore Trifirò.
Nel chiedere che la questione venga dichiarata infondata,
l'Avvocatura rileva che l'art. 6 della legge n. 300 non consente
affatto la coercizione fisica del lavoratore, ma si limita a prevedere
la possibilità di visite di controllo, visite alle quali il lavoratore
può sempre opporre rifiuto. Questo rifiuto può determinare soltanto a
carico del lavoratore l'applicazione di sanzioni disciplinari in
conformità agli accordi dei contratti collettivi di lavoro, sanzioni
contro le quali il destinatario ha la possibilità di svolgere tutte le
impugnative previste dal successivo art. 7. Mancando la possibilità
della coazione fisica o morale, sarebbe impossibile ipotizzare
qualsiasi contrasto con l'art. 13 Cost.
Aggiunge l'Avvocatura che l'art. 6 impugnato, tendendo a tutelare
il patrimonio aziendale nella sua integrità, garantisce sì la
proprietà privata del datore di lavoro, ma anche l'elemento
indispensabile perché lo stesso diritto al lavoro possa essere
effettivamente esercitato. Senza il patrimonio aziendale difatti non
esiste l'impresa e senza impresa non esiste neanche la possibilità
d'un concreto svolgimento del lavoro. Ispirata dunque alle finalità di
cui agli artt. 4 e 35 Cost., la norma impugnata non appare nemmeno in
contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione. Considerato in diritto :
Il pretore di Milano solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto
dei lavoratori), in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 41, secondo comma
della Costituzione.
Secondo il giudice a quo l'art. 6 dello Statuto colliderebbe con
gli artt. 2 e 13 della Costituzione in quanto le visite personali di
controllo previste nell'articolo denunziato violerebbero i diritti
essenziali dell'uomo e la libertà personale dell'individuo e non
potrebbero essere attuate nemmeno con il consenso dell'avente diritto o
con quello collettivamente prestato dalle rappresentanze dei
lavoratori, ma esclusivamente ad opera di specifici organi dello Stato.
Le disposizioni dell'art. 6 costituirebbero "una norma attributiva
di un potere privato dissonante con il principio costituzionale
dell'inviolabilità personale. L'ideologia che essa sottintende",
prosegue l'ordinanza, "è quella della originarietà normativa
dell'ordinamento aziendale all'interno del quale il " maitre " si pone
come titolare di un potere assoluto nei confronti dei lavoratori
sudditi, considerati a stregua di irriducibili antagonisti del valore -
cardine dell'ordinamento, la proprietà". Da tale ideologia
discenderebbe "una sorta di presunzione di sospetto nei confronti dei
lavoratori occupati nell'impresa" e "una sorta di diffidenza di classe"
e pertanto una prevalenza dei diritti dei proprietari di fronte a
quelli dei loro dipendenti, il che violerebbe il principio
dell'uguaglianza e i limiti costituzionali dell'esercizio della
proprietà.
2. - Benché sollevata a seguito di concessione di provvedimento ex
art. 700 cod. proc. civ. la Corte ritiene che la questione sia
ammissibile in quanto proposta nel corso e ai fini del giudizio di
merito (sulla impugnazione del licenziamento), del quale il giudice a
quo era già investito col procedimento principale.
3. - La questione di legittimità costituzionale non è fondata.
Va anzitutto rilevato che la concezione ideologica sulla quale il
giudice a quo crede di impostare la sua interpretazione dell'art. 6 non
risponde allo spirito dello Statuto dei lavoratori e allo scopo che il
legislatore ha inteso con esso perseguire. A base dell'ordinanza vi è
l'aprioristica persuasione che la norma denunziata configuri il
rapporto di lavoro come un inevitabile e irriducibile contrasto fra
datori di lavoro e lavoratori, in guisa che lo svolgimento
dell'attività produttiva debba attuarsi in un incessante conflitto fra
opposti interessi degli uni e degli altri. Ciò porta ad una errata ed
anacronistica nozione dell'impresa che contrasta con l'attuale realtà
economica e giuridica.
L'articolo denunziato s'inquadra invece nel complesso delle norme
che regolano i rapporti fra datori di lavoro e lavoratori
nell'esercizio dell'attività lavorativa e della produzione economica.
Esso non è diretto a limitare la libertà, la dignità e
l'onorabilità individuale del lavoratore nell'organizzazione
aziendale, ma concorre a disciplinare l'attività collettiva dei
facenti parte di tale organizzazione. Presupposto necessario di questa
è la regolamentazione del complesso aziendale, il quale, come quello
di qualsivoglia gruppo umano avente uno scopo economico comune, non
può attuarsi senza i necessari controlli.
4. L'art. 6 prende dunque atto di una realtà necessaria e la
regolamenta determinando i fini ai quali devono essere dirette le
visite personali di controllo, cioè la tutela del patrimonio aziendale
in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie
prime o dei prodotti, precisando che esse devono svolgersi all'uscita
dei luoghi di lavoro, con il rispetto della dignità e della
riservatezza del lavoratore e con l'applicazione di sistemi di
selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di
lavoratori.
5. - Ciò premesso, la norma denunziata non contrasta con l'art. 13
della Costituzione e non lede l'autonomia dell'individuo e la
disponibilità della propria persona.
Le modalità indicate per l'esercizio del controllo sono dirette a
dare un carattere impersonale alle visite, salvaguardando la
tranquillità e la serenità dell'ambiente lavorativo e proteggendo sia
i beni del patrimonio aziendale sia, nei luoghi di lavoro, quelli
personali dei singoli lavoratori.
Si tratta in ogni caso di controlli che non sono né possono essere
coattivamente imposti, ma che devono svolgersi col consenso
dell'interessato, soggetto, in caso di ingiustificato rifiuto soltanto
a responsabilità disciplinare.
Come questa Corte ha già ritenuto con la sentenza n. 23 del 1975
in tema anch'essa di Statuto dei lavoratori, l'art. 13 della
Costituzione disciplina potestà coattive dirette a limitare
l'autonomia e la disponibilità della persona, ma non riguarda oneri
volontariamente assunti che non comportano alcuna degradazione
giuridica e che non ledono in alcun modo la dignità del soggetto.
6. - Gli stessi argomenti fatti valere per l'art. 13 mostrano
infine come sia del pari insussistente la pretesa violazione degli
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)
sollevata dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe in
riferimento agli artt. 2, 3, 13, 41, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte