[1]Con decreti del Ministro per l'interno sara' approvata la pianta particolareggiata delle linee di confine stabilite dalla presente legge e sara' provveduto al regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli enti interessati.

[2]Contro i decreti suddetti non e' ammesso gravame, ne' in via amministrativa, ne' in via giurisdizionale.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 29 marzo 1928 - Anno VI

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Mussolini.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 13 aprile 1928

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urn:nir:stato:legge:1928-03-29;621~art4 · fonte del testo