[1]Il prefetto, intesa la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni ricostituiti con la presente legge e quelli cui erano precedentemente aggregati.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 10 giugno 1937 - Anno XV
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI
[6]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo vigente dal 3 luglio 1937
