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All'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, adottato annualmente di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5-bis, della parziale copertura delle spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonche' le modalita' applicative del beneficio e, per ciascuno dei soggetti fruitori, la misura dello stesso";
  • b)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del beneficio di cui al comma 5, e' autorizzata la spesa annua di 5.164.560 euro a decorrere dall'anno 2004. Il predetto importo, iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, e' versato in quote trimestrali nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione alle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi della normativa vigente in materia di servizi di prevenzione e vigilanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e previa certificazione delle spese effettivamente sostenute in tale periodo dagli utilizzatori del servizio". Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2004.

Testo in vigore dal 17 novembre 2003 al 2 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2003-11-11;310~art2 · fonte su Normattiva