Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro emanera' il relativo regolamento di attuazione. Entro sei mesi da tale emanazione il consiglio di amministrazione dell'Istituto sottoporra' all'approvazione del Ministro del tesoro il nuovo regolamento di servizio ed il nuovo regolamento del personale necessari per disciplinare lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1 della presente legge e l'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 13, nonche' i regolamenti di servizio e del personale della scuola dell'arte della medaglia e del museo della Zecca. I suddetti regolamenti dovranno essere esaminati preventivamente dal comitato consultivo per la Zecca.

Testo vigente dal 6 maggio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-04-20;154~art14 · fonte su Normattiva