Il personale amministrativo, tecnico ed operaio, comunque in servizio presso la Zecca di Stato al 30 settembre 1977, nonche' quello assunto a seguito del concorso indetto con decreto del Ministro del tesoro 5 marzo 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 15 aprile 1976, ha diritto di essere inquadrato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tra il personale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con anzianita' pari a quella maturata alle dipendenze dello Stato, sia ai fini retributivi che previdenziali. E' data facolta' al personale suddetto di rinunciare all'inquadramento di cui al precedente comma mediante apposita domanda da presentarsi al Ministro del tesoro entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con riferimento alla anzianita' di servizio ed alle posizioni giuridiche ed economiche acquisite alla data del trasferimento, sara' provveduto alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di servizio da ciascuno maturato nello Stato ai fini del trattamento di quiescenza. La predetta posizione assicurativa si considera costituita mediante versamento da parte dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, delle competenze a qualsiasi titolo spettanti a ciascuno dei suddetti dipendenti per effetto della cessazione dal servizio presso lo Stato. Ai fini del trattamento di previdenza, si provvede al trasferimento, da parte dell'ENPAS, all'Ente o fondo che gestisce il trattamento di fine servizio in capitale del personale dell'Ente di destinazione, dell'indennita' di buonuscita maturata da ciascuno dei dipendenti di cui al primo comma alla data del passaggio.

Testo vigente dal 6 maggio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-04-20;154~art13 · fonte su Normattiva