1. L'articolo 30 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sostituito dal seguente: "Art. 30 (Sede della pretura). - 1. La pretura ha sede in ogni capoluogo determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento e comunque in ogni capoluogo di provincia". 2. La tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.
Testo vigente dal 6 febbraio 1989
