1. L'articolo 30 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sostituito dal seguente: "Art. 30 (Sede della pretura). - 1. La pretura ha sede in ogni capoluogo determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento e comunque in ogni capoluogo di provincia". 2. La tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.

Testo vigente dal 6 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-01;30~art1 · fonte su Normattiva