Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, gli organici del tribunale ordinario, della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 1› febbraio 1989, n. 30.

Testo vigente dal 19 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;126~art2 · fonte su Normattiva