Alle ispettrici di polizia sono corrisposte, ridotte di un terzo, l'indennita' di servizio speciale e l'indennita' speciale di pubblica sicurezza spettanti ai funzionari di pubblica sicurezza con corrispondente coefficiente di trattamento economico in conformita' delle vigenti disposizioni di legge. Le stesse indennita' ridotte di due terzi, sono corrisposte, con eguali modalita', alle assistenti di polizia. Alle assistenti di polizia di 3ª classe sono corrisposte le sopraddette indennita' nella misura spettante alle assistenti di polizia di 2ª classe.

Testo vigente dal 22 dicembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-12-07;1083~art10 · fonte del testo