L'indennita' di istituto spetta nella misura di cui alla classe A delle allegate tabelle 3 e 4 al personale celibe nonche' ai coniugati e vedovi con prole, fruenti di alloggio gratuito. L'indennita' di istituto spetta nella misura di cui alla classe B delle stesse tabelle, al personale senza alloggio gratuito che sia coniugato o vedovo con prole. La misura dell'indennita' mensile di istituto e' aumentata del dieci per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestati e del venti per cento al compimento del quarto sessennio. In ogni caso l'aumento percentuale sessennale spettante al personale di cui al primo e secondo comma del presente articolo e' calcolato sulle misure indicate alla classe A di cui alle menzionate tabelle 3 e 4, ferma restando la differenza in piu' risultante dalle stesse tabelle a favore del personale coniugato. Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' mensile di istituto e dei relativi aumenti percentuali, e' consentito il cumulo del servizio prestato anche presso altre forze o corpi armati, da ufficiali, da sottufficiali e da militari di truppa non in servizio di leva. L'indennita' mensile per servizio di istituto prevista per i commissari e' corrisposta nella misura di due terzi, alle ispettrici di polizia e, nella misura di un terzo, alle assistenti di polizia. Le misure giornaliere dell'indennita' mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nel presente articolo.

Testo vigente dal 30 ottobre 1973

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 836/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    La situazione del personale militare beneficiario dell'indennità di servizio, (o dell'assegno perequativo teorico) non computabile ai fini pensionistici, non è identica e non è perciò raffrontabile, ai fini del giudizio di eguaglianza, con la situazione degli ufficiali (colonnelli e generali) beneficiari dell'indennità di funzione, della quale è invece previsto il computo, ai predetti fini. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9 e 10, l. 27 ottobre 1973, n. 628, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 8 Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennita' per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza · Art. 9 Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennita' per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza · Art. 10 Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennita' per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1973-10-27;628~art9 · fonte su Normattiva