Il Comitato esecutivo puo' concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio di interesse non inferiore a quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti e per un periodo che non abbia durata maggiore di quella dell'Ente.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-06;243~art20 · fonte del testo