((Su richiesta del proprietario, che si assume di fare i lavori di cui all'articolo 19, il consorzio puo' concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a 5 anni ne' superiore a 20. Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'ente, provvede il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione rimette al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - i piani di ammortamento dei mutui in essere all'atto della cessazione dell'ente. Il comitato esecutivo puo' disporre che l'ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, e anche, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza:

  • a)condizioni economiche disagiate del proprietario;
  • b)reddito realizzato dalla villa;
  • c)interesse artistico o storico della villa;
  • d)entita' quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro. Al proprietario, che, trovandosi in condizioni economiche disagiate, eseguisca senza beneficiare del mutuo lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente soprintendenza, puo' essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta)).

Testo vigente dal 2 settembre 1970

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 1962 al 2 settembre 1970. 48 parole tolte, 86 parole aggiunte in 5 capoversi.

Su richiesta del proprietarioaggiunto: , che si assume di fare i lavori di cui all'articolo 19 tolto: il Consorzioaggiunto: , il consorzio puo' concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a tolto: cinque aggiunto: 5 anni ne' superiore a tolto: venti aggiunto: 20. Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione tolto: dell'Ente aggiunto: dell'ente, provvede il Ministero del tesoro - tolto: Ragioneria generale dello Stato. Il Comitato aggiunto: Direzione generale del tesoro. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione rimette al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - i piani di ammortamento dei mutui in essere all'atto della cessazione dell'ente. Il comitato esecutivo puo' disporre che tolto: l'Ente aggiunto: l'ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, tolto: avuto riguardo alle condizioni economiche del proprietario ed al reddito che ritrae dalla villa. Qualora le condizioni del proprietario siano particolarmente disagiate, il Comitato esecutivo puo' concedere, aggiunto: e anche, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitaleaggiunto: , avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza:

aggiunto: a) condizioni economiche disagiate del proprietario;

aggiunto: b) reddito realizzato dalla villa;

aggiunto: c) interesse artistico o storico della villa;

aggiunto: d) entita' quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro. Al proprietarioaggiunto: , che, trovandosi tolto: nelle condizioni previste dal comma precedente, esegua, aggiunto: in condizioni economiche disagiate, eseguisca senza beneficiare del mutuotolto: , i lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente tolto: Soprintendenza aggiunto: soprintendenza, puo' essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-06;243~art21 · fonte del testo