L'articolo 1 della legge 24 luglio 1942, n. 1023, e' modificato come segue: "E' Istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F. A. B.). Le borse vengono conferite, con le norme previsto dall'articolo 3, a cittadini italiani, i quali intendano recarsi all'estero per addestrarsi nella pratica degli scambi con l'estero".

Testo vigente dal 26 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-14;280~art1 · fonte su Normattiva