Art. 187
[2]Nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale e' annualmente stanziato un fondo per provvedere alla concessione, a favore di laureati o diplomati, di borse di perfezionamento negli studi presso Universita' o Istituti superiori italiani o stranieri. Tali borse sono conferite ogni anno in seguito a concorso.
[3]Le norme relative al conferimento sono determinate dal regolamento generale universitario.
[4]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238)).
Testo vigente dal 27 maggio 1945, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva