Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 aprile 1955 al 2 settembre 1956. Leggi il testo vigente →

[1]Per i film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai mille metri, anche se gia' muniti del nulla osta di proiezione in pubblico, dovra' essere effettuato, con le modalita' di cui al comma precedente, un versamento di L. 1.000.000, se i film siano stati sdoganati tra il 1 gennaio 1949 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tali effetti e' considerata la data di sdoganamento risultante dalla bolletta di importazione della copia necessaria al perfezionamento del doppiaggio del film. Qualora sia stato gia' rilasciato il nulla osta di proiezione in pubblico, i versamenti di cui al comma precedente debbono essere effettuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempimento il nulla osta e' revocato.

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 marzo 1955, n. 174

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La L. 31 marzo 1955, n. 174 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "E' ugualmente stabilito fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze per l'industria cinematografica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955 il termine di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448." La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1951.

Testo in vigore dal 7 aprile 1955 al 2 settembre 1956

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 aprile 1955

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1949 al 7 aprile 1955.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 marzo 1955, n. 174

    La L. 31 marzo 1955, n. 174 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "E' ugualmente stabilito fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze per l'industria cinematografica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955 il termine di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448." La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1951.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-07-26;448~art1 · fonte del testo