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((L'importo di ogni buono versato a norma dell'art. 1 sara' cosi' ripartito:

  • 1)lire 3.500.000 alla formazione di uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro. La gestione del fondo suddetto sara' tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ma sottoposta alla vigilanza, ai controlli ed alle modalita' previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504. Detta somma sara' cosi' destinata:
  • a)lire 2.000.000 ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e la esportazione di film nazionali;
  • b)lire 1.500.000 ad operazioni di finanziamento per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei Comuni che ne risultino sprovvisti, per l'acquisto di macchine e l'arredamento di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla proiezione di film "adatti per la gioventu'" e per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attivita' saltuaria;
  • 2)lire 2.000.000 alla costituzione di un altro fondo per interventi destinati al consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale. Le modalita' di gestione del fondo stesso saranno stabilite con provvedimento da emanarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero delle finanze, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 luglio 1956, n. 897

2

La L. 31 luglio 1956, n. 897 ha disposto (con l'art. 43) che "La presente legge avra' vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata."

Testo in vigore dal 2 settembre 1956 al 6 febbraio 2004

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1949 al 2 settembre 1956. 21 parole tolte, 165 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Le somme versate a norma dell'articolo precedente costituirannoaggiunto: L'importo di ogni buono versato a norma dell'art. 1 sara' cosi' ripartito:

aggiunto: 1) lire 3.500.000 alla formazione di uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavorotolto: , da destinarsi esclusivamente alla concessione di finanziamenti per la produzione cinematografica nazionale. La gestione del fondo suddetto sara' tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ma sottoposta alla vigilanza, ai controlli tolto: e aggiunto: ed alle modalita' previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504aggiunto: . Detta somma sara' cosi' destinata:

aggiunto: a) lire 2.000.000 ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e la esportazione di film nazionali;

aggiunto: b) lire 1.500.000 ad operazioni di finanziamento per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei Comuni che ne risultino sprovvisti, per l'acquisto di macchine e l'arredamento di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla proiezione di film "adatti per la gioventu'" e per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attivita' saltuaria;

aggiunto: 2) lire 2.000.000 alla costituzione di un altro fondo per interventi destinati al consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale. Le modalita' di gestione del fondo stesso saranno stabilite con provvedimento da emanarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero delle finanze, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 luglio 1956, n. 897

    La L. 31 luglio 1956, n. 897 ha disposto (con l'art. 43) che "La presente legge avra' vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-07-26;448~art3 · fonte del testo