Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1956 al 6 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →

((Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo speciale sara' del 4 per cento in ragione d'anno e sara' comprensivo di ogni provvigione e spesa)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 luglio 1956, n. 897

2

La L. 31 luglio 1956, n. 897 ha disposto (con l'art. 43) che "La presente legge avra' vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata."

Testo in vigore dal 2 settembre 1956 al 6 febbraio 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1949 al 2 settembre 1956. 20 parole tolte, 21 parole aggiunte.

tolto: Peraggiunto: Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo speciale tolto: il tasso di interesse non potra' superare di oltre il 0,50 per cento il tasso ufficiale di sconto aggiunto: sara' del 4 per cento in ragione d'anno e sara' comprensivo di ogni provvigione e spesa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 luglio 1956, n. 897

    La L. 31 luglio 1956, n. 897 ha disposto (con l'art. 43) che "La presente legge avra' vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-07-26;448~art4 · fonte del testo