Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1956 al 6 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →
((Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo speciale sara' del 4 per cento in ragione d'anno e sara' comprensivo di ogni provvigione e spesa)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 luglio 1956, n. 897
2La L. 31 luglio 1956, n. 897 ha disposto (con l'art. 43) che "La presente legge avra' vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata."
Testo in vigore dal 2 settembre 1956 al 6 febbraio 2004
