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Alla scadenza del termine entro cui deve avvenire il rimborso dei buoni emessi nell'ultimo anno di applicazione della presente legge sara' provveduto alla liquidazione del fondo speciale, ed alla, destinazione delle eventuali eccedenze attive secondo le modalita' da stabilirsi dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri Direzione generale dello spettacolo.

Testo in vigore dal 30 luglio 1949 al 6 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1949-07-26;448~art7 · fonte del testo