Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sara' stabilita la quota percentuale del fondo, di cui al secondo comma dell'art. 1, da concedere in anticipazione ai singoli Istituti indicati nell'articolo stesso. La concessione delle anticipazioni avra' luogo in base ad una convenzione, da stipularsi tra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ciascuno dei predetti Istituti.

Testo vigente dal 27 novembre 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1208~art2 · fonte del testo