Durante il periodo di preammortamento dei mutui le somme prelevate sui conti vincolati, di cui all''ultimo comma del precedente art. 4, saranno infruttifere di interesse. Del pari i mutuatari non dovranno corrispondere alcun interesse agli Istituti sulle singole somministrazioni. Nella convenzione di cui al precedente art. 2 saranno inserite clausole atte a contenere entro i piu' brevi termini il periodo di preammortamento dei mutui.

Testo vigente dal 27 novembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1208~art5 · fonte del testo